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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Contratto di affitto di ramo d\'azienda e problematiche connesse
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)25/02/2012 12:36Contratto di affitto di ramo d'azienda e problematiche connesse
Buongiorno,
rinnovo i complimenti per il forum creato e ringrazio per la cortesia e l'aiuto che spero mi venga dato.
Illustro la situazione.
La società X è fallita nel 2012 e a metà 2011 ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la società Y. Con la premessa che lo scrivente ha la volontà di proseguire il contratto di affitto di ramo d'azienda, i principali punti di detto contratto sui quali vorrei la vostra opinione sono 2:
1) nel contratto di affitto di ramo d'azienda è previsto che vengano concessi all'affittuario alcuni beni in proprietà e alcuni beni in leasing. Premesso che la società X non mi ha ancora specificato se il conduttore abbia ricevuto dalla società di leasing l'accettazione al subentro, mi trovo nella situazione in cui dopo gli effetti del contratto di affitto di ramo d'azienda il leasing ha continuato a fatturare alla società X ma ha ricevuto i pagamenti dalla società Y. Ora mi chiedo:
1a) alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 72 quater, L.F., in materia di disciplina del «rapporto di locazione finanziaria» preesistente alla dichiarazione di fallimento, il curatore dovrebbe procedere all'apposizione dei sigilli per eventuali beni in leasing al fine delle successive valutazioni circa le possibilità concesse per la definizione del rapporto giuridico pendente. Ora visto che i suddetti beni in leasing sono oggetto di contratto di affitto di ramo d'azienda avente data certa mi chiedo se su questi beni occorre apporre i sigilli ai sensi dell'art.84 L.F.;
1b) quali implicazioni ci potrebbero essere in fase di domanda di ammissione al passivo da parte della società di leasing visto che i canoni di locazione sono stati pagati dalla società Y anzichè dalla fallita?
2) nel contratto di affitto di ramo d'azienda è previsto che venga trasferito dalla società X alla società Y il TFR maturato dai dipendenti: un accordo sindacale firmato prevede letteralmente che "la società Y con decorrenza 02/05/2011, assumerà integralmente tutti i lavoratori della società X in forza al 01/05/2011. Il passaggio avverrà senza soluzionie di continuità". Mi chiedo se il lavoratore potrebbe insinuarsi al fallimento anche per il TFR. La problematica è assai complessa in quanto nel contratto di affitto di ramo d'azienda è stato concordato che "si conviene che l'importo del TFR, in assenza di dazione immediata della relativa provvista, sarà oggetto di compensazione con canoni d'affitto". Non vorrei trovarmi nella situazione in cui non percepisco i canoni di affitto e ricevo domanda di insinuazione al passivo dai dipendenti per il TFR. Come poter salvaguardare il fallimento da tale possibile situazione avendo deciso di non recedere dal contratto ai sensi dell'art. 80 bis? (premetto che ancora i 60 giorni dalla data di fallimento non sono trascorsi)
Grazie mille
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/02/2012 20:15RE: Contratto di affitto di ramo d'azienda e problematiche connesse
La fattispecie rappresentata è riassumibile nei seguenti termini: la società X, fallita, ha, prima della dichiarazione di fallimento, dato in affitto alla società Y un ramo di azienda con cessione dei contratti di leasing, così interpretando l'espressione di concessione all'affittuario di alcuni beni in leasing; nulla è stato comunicato alla società di leasing, che continua a fatturare alla società X i canoni che vengono pagati dalla affittuaria Y. Ora lei, curatore del fallimento della società X "ha la volontà di proseguire il contratto di affitto di ramo d'azienda", ossia non intende usufruire della facoltà di recedere da detto contratto attribuita dall'art. 79 ad entrambi i contraenti.
Se le cose stanno così, con il contratto di affitto di azienda la società X ha ceduto anche i contratti di leasing a norma dell'art. 2558 c.c., trattandosi di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda. Quando la cessione di un contratto avviene nel contesto di una cessione o di un affitto di azienda non è necessario il consenso del contraente ceduto (nel caso la società di leasing), ma questo, a norma del secondo comma dell'art. 2558 c.c., può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa.
La prima cosa, quindi è comunicare alla società di leasing l'avvenuto affitto del ramo di azienda che ha incluso la cessione dei contratti di leasing e la sua intenzione di non voler recedere dal contratto di affitto di azienda; probabilmente, dato l'intervenuto fallimento della cedente, la società di leasing non avrà alcun interesse ad opporsi. alla cessione.
Le predette comunicazioni, implicitamente dovrebbero comportare il subentro nei contratti di leasing, per cui se l'affittuario continua a pagare regolarmente il canone, la società di leasing nulla può chiedere al fallimento, salvo eventuali rate non pagate antecedenti la dichiarazione di fallimento.
Per quanto riguarda la sigillazione e l'inventario, lei non deve inventariare i beni trasferiti all'affittuario ma solo quelli nella momentanea disponibilità dell'affittuario, quali i beni oggetto dei leasing che, ipoteticamente dovranno essere restituiti alla scadenza dell'affitto del ramo di azienda. Non è necessaria alcuna sigillazione.
Per quanto riguarda i dipendenti dipende tutto dagli accordi sindacali che sono stati fatti in occasione dell'affitto del ramo di azienda, perché solo attraverso tali accordi si può arrivare alla liberazione del concedente dalle pregresse obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro (art. 2112 c.c.). Pare di capire che vi sia stata la liberazione della società X nei confronti dei dipendenti, ma comunque questa deve corrispondere ad Y l'importo per far fronte al TFR (quale?), altrimenti l'affittuario scala detto importo dal canone. Se è così i dipendenti non potranno insinuarsi al passivo del fallimento, ma è meglio che appuri, con un consulente del lavoro, cosa è stato effettivamente fatto in occasione dell'affitto di azienda.
Zucchetti Sg Srl
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)29/02/2012 15:36RE: RE: Contratto di affitto di ramo d'azienda e problematiche connesse
Ringrazio per la risposta fornita
Vorrei approfondire la fattispecie legata alla compensazione TFR e canone d'affitto d'azienda che mi si presenta allacciandomi anche alla discussione presente all'indirizzo https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=10&discussione_id=2195
Vorrei capire quale tra le seguenti due soluzioni prospettate appare rispettare la normativa fallimentare premettendo che eventualmente l'accordo sindacale di cui all'art. 2112 c.c. potrei eventualmente anche ratificarlo (se il precedente non andasse bene) in sede fallimentare:
1) la società X continua a compensare anche dopo il fallimento il canone che la società Y deve corrispondere, ed i dipendenti non si insinuano al passivo fallimentare per il T.F.R. previo accordo con le rappresentanze sindacali (questa soluzione secondo un collega di Firenze non sarebbe percorribile: vedasi discussione https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=10&discussione_id=2195);
2) la società X non compensa più il T.F.R. con il canone d'affitto (previo nuovo accordo) per cui riceve l'importo del canone dalla società Y e i dipendenti si insinuano al passivo per il T.F.R. maturato.
La seconda soluzione appare, secondo il collega di Firenze, più corretta in virtù dell'interpretazione secondo cui il contratto originario è un contratto composto da affitto d'azienda (nella parte in cui disciplina tale rapporto) e conto corrente ex artt. 1823 c.c. (nella parte in cui disciplina le modalità di pagamento del canone in compensazione): a norma dell'art. 78 l.fall., I comma, il contratto di conto corrente si estingue in caso di fallimento, senza che sia previsto alcun indennizzo o possibilità di diverso accordo.
Grazie mille
Distinti saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/02/2012 19:44RE: RE: RE: Contratto di affitto di ramo d'azienda e problematiche connesse
Se lei può modificare l'accordo, non vi è dubbio che sarebbe meglio optare per la seconda soluzione, maggiormente rispettosa della reciprocità nella compensazione, per cui la società affittuaria paga il canone e i dipendenti si insinueranno per la parte di TFR maturata fino alla data dell'affitto di ramo di azienda che sarà eventualmente anticipata dall'INPS, che si surroga nella posizione dei dipendenti.
In realtà la prima soluzione solo apparentemente viola il principio della reciprocità perché non l'accordo non prevede la compensazione tra un debito per canoni successivo al fallimento e un credito per rimborso pagamento del TFR che era sorto anteriormente al fallimento, ma che il concedente dia la provvista all'affittuario per effettuare tali pagamenti e, solo in mancanza di versamento di detta somma, consente la compensazione, che verrebbe così ad operare tra due crediti e debiti che nascono o maturano nel corso della procedura.
l fatto è che in queste operazioni l'affittuario, se si prende in carico il TFR pregresso, deve scalarlo da qualche parte; nelle vendite si defalca il prezzo, negli affitti si ricorre al meccanismo della compensazione con le modalità indicate. E bisogna anche dire che questa soluzione, se non completamente aderente ai principi fallimentari, è più rispettosa dei principi lavoristici in quanto, continuando in realtà il rapporto di lavoro, l'affittuario deve solo accantonare le quote di TFR e non pagarle direttamente.
Zucchetti Sg Srl
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