Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Causa pendente opposizione a d.i. con riconvenzionale

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    15/04/2018 17:31

    Causa pendente opposizione a d.i. con riconvenzionale

    Buongiorno,
    vi chiedo un parere, anche telegrafico, su tale fattispecie: alla data del fallimento risulta pendente una causa di opposizione a d.i. promossa dalla società ancora in bonis nei confronti di una società di leasing. L'atto di opposizione contesta le somme indicate dal d.i. (relative a canoni e spese) e inoltre propone domanda riconvenzionale per avvenuto superamento di soglie usurarie chiedendo la condanna alla restituzione.
    Sicuramente le contestazioni inerenti il credito della società di leasing si sposteranno in sede oppositiva fallimentare, ma rispetto alla domanda riconvenzionale è corretto provvedere alla riassunzione di tale causa, o è necessario proporne successivamente una nuova?
    Vi ringrazio molto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/04/2018 20:35

      RE: Causa pendente opposizione a d.i. con riconvenzionale

      Non è necessario promuovere un nuovo giudizio in quanto lei può riassumere il processo avanti al giudice ordinario al fine della decisione sulla domanda riconvenzionale; soluzione che non impedisce al creditore di insinuarsi al passivo e di far valere i suoi crediti in questa sede. A questo punto vi saranno due controversie giudiziarie che, anche se sotto diverse ottiche, si occupano della stessa materia, per cui, al fine di evitare contrasti di giudicati bisogna trovare una soluzione che non può passare attraverso la riunione die processi per la diversità del rito, ma attraverso la sospensione per pregiudizialità, fermo restando che il rapporto non si pone con il giudizio fallimentare nella fase avanti al giudice delegato perché questo non può essere sospeso riguardando l'esame dello stato passivo di tutti i creditori, per cui bisogna attendere l'opposizione.
      Ossia lei per prima cosa riassume la causa ordinaria insistendo nelle domande riconvenzionali ivi formulate, e dove la società di leasing può solo difendersi ma non far valere il suo credito perché una tale domanda sarebbe improcedibile; qualora la banca si insinua al passivo ove deve dimostrare nel merito il suo credito, non potendo avvalersi del decreto ingiuntivo (che ormai è come se non ci fosse più) lei può sollevare le eccezioni (ad esempio la nullità del contratto di leasing) tese a paralizzare la domanda attorea. Se il giudice accoglie detta eccezione rigetta la domanda della banca che, se vuole partecipare alla ripartizione fallimentare, deve proporre opposizione. A questo punto, essendo pendente il giudizio di opposizione e quello ordinario, che, sebbene uno sia deciso con rito camerale e l'altro con rito ordinario, sono sullo stesso piano processuale, bisogna stabilire quale sia pregiudiziale all'altro; nel suo caso pregiudiziale dovrebbe essere quello fallimentare continuando quello ordinario per la domanda riconvenzionale, per cui quest'ultimo dovrebbe essere sospeso in attesa della definizione dell'altro, ma su questo punto le valutazioni possono anche essere diverse.
      Zucchetti Sg srl