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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Chiusura procedura fallimentare e riconsegna documentazione contabile e fiscale
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)16/10/2023 08:19Chiusura procedura fallimentare e riconsegna documentazione contabile e fiscale
Salve,
dopo la chiusura della procedura fallimentare, giusta Decreto emesso dal Tribunale adito, la documentazione contabile e fiscale, illo tempore depositata in Cancelleria, deve (ovvero, può) essere restituita al Legale Rappresentante p.t., ovvero dev'essere nuovamente depositata in Cancelleria?
In attesa del Vostro consueto prezioso contributo, cordialità.
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 19:28RE: Chiusura procedura fallimentare e riconsegna documentazione contabile e fiscale
Il curatore, al momento dell'inventario, prende in consegna i beni insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito, e, al momento della chiusura del fallimento, queste scritture ed i relativi documenti vanno riconsegnati al fallito tornato in bonis, così come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento. Quando il fallito è una società che viene cancellata con la chiusura del fallimento, per cui non vi è un soggetto cui fare riferimento, è da presumere che debba essere il curatore a conservare detta documentazione in via sostitutiva.
La documentazione originale compresa nel fascicolo fallimentare (domande di insinuazione, istanze del curatore, ordinanze di vendite, decreti di trasferimento, relazioni del curatore, ecc.) va conservata, dopo la chiusura del fallimento, presso gli archivi del tribunale.
La documentazione riguardante invece la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc. vanno conservate dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
I messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento, per il disposto dell'ult. comma dell'art. 31bis.
E' difficile dire su chi ricadono le spese di conservazione; per la documentazione di cui al primo punto cui provveda in via sostituiva il curatore, non dovrebbero esserci dubbi sulla natura di spesa di massa, che deve essere anticipata al curatore stesso. Più difficile è la soluzione per la conservazione della documentazione di cui all'ultimo punto, dato che, in linea di stretta interpretazione, dovrebbero gravare sul curatore perché la conservazione è un suo onere, ma è anche vero che un onere del genere crea non pochi disagi per un curatore che abbia o abbia ricevuto vari incarichi, per l'imponenza, specie se si tratta di procedure di grosse dimensioni, del materiale da conservare.
Sarebbero auspicabili accordi tra gli Ordini professionali e strutture apposite da valere per tutti, con l'avallo del giudice delegato, in modo da assicurare, da un lato, la sicurezza della buona conservazione e, dall'atro, la possibilità di consultazione e verifica per qualsiasi evenienza.
Zucchetti Sg srl
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