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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
inventario di beni fungibili
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Laura Simonetta Ragazzi
Milano06/06/2021 15:09inventario di beni fungibili
Buongiorno
Vi sarò grata di un commento sulle modalità di svolgimento delle operazioni di inventario di beni fungibili, al fine di evitare rivendiche e contestazioni sull'operato.
La fattispecie è la seguente: la società fallita ha acquistato dal proprio cliente principale una notevole quantità di ponteggi con contratto ad esecuzione progressiva. L'accordo prevedeva che tali ponteggi venissero noleggiati successivamente allo stesso cliente a semplice sua richiesta. Sempre per contratto i ponteggi venivano depositati presso la sede del cliente principale a titolo oneroso . Pochi mesi prima di fallire ,la società in questione , con l'autorizzazione del cliente , cede il contratto ad altra società . La subentrante si impegna altresì verso il cliente principale a rilevare dalla fallita i ponteggi della stessa ed a proseguire nell'acquisto dei rimanenti ancora di proprietà del cliente principale, non riscattati dalla fallita.
L'amministratore della fallita è irreperibile e l'amministratore della società subentrante non ha riscontrato le richieste del curatore di conoscere se e come i beni della fallita fossero stati dalla stessa acquistati.
A questo punto anche il cliente principale, richiesto di conoscere dove si trovino i ponteggi della fallita che, per contratto, erano depositati presso gli spazi del medesimo, si dichiara formalmente disponibile a consentire al curatore l'accesso ma di fatto frappone ostacoli indicando che nell'area, stante la turnazione nei cantieri , non è possibile identificare i beni della fallita che, a suo dire, sarebbero stati venduti alla subentrante. Dai partitari trasmessi dal cliente principale non si traggono elementi definitivi. Idem con l'esame dei partitari della fallita resi disponibili fino al 2019 ( e non per l'anno 2020 di interesse, stante l'indicata cessazione del mandato) dal commercialista che segue anche la subentrante.
A questo punto devo stabilire come procedere nell'inventario.
Ringrazio per l'attenzione.
Laura Ragazzi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/06/2021 19:51RE: inventario di beni fungibili
Se abbiamo ben capito, Tizio ha acquistato una certa quantità di ponteggi da Caio con consegne ripartite nel tempo e con lo stesso contratto le parti hanno convenuto che gli stessi ponteggi, che restavano in deposito presso Caio, venissero a questi dati a noleggio. Tizio, pochi mesi prima di essere dichiarato fallito ha ceduto l'unitario contratto a Sempronio, con il consenso di Caio.
E qui nasce il primo problema: cosa ha effettivamente ceduto Tizio a Sempronio? In particolare, ha ceduto anche la proprietà dei ponteggi? In caso affermativo, nell'attivo del fallimento di Tizio non vi sono più i ponteggi e , quindi non vanno inventariati, salva azione revocatoria della cessione. Solo dopo l'esito vittorioso della stessa si può pensare a qualche azione per ricuperare i ponteggi.
Se, invece, la proprietà dei ponteggi è rimasta in capo a Tizio, che ha ceduto il contratto di noleggio e di deposito a Sempronio, detti ponteggi fanno parte dell'attivo fallimentare e vanno inventariati, salva poi a decidere la sorte degli altri contratti ceduti.
Se è vera questa seconda ipotesi i problemi dell'inventariazione non sono pochi, posto che i beni mobili da inventariare non si trovano presso l'azienda o la casa del fallito, e, per quanto riguarda i beni non allocati presso la sede dell'impresa o l'abitazione del debitore, l'art. 25, comma 1, n. 2 l.fall. consente l'emissione di provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa concorsuale, solo quando non sia contestata la spettanza alla procedura dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione. Di conseguenza, l'apprensione all'attivo del fallimento va limitata ai beni mobili posseduti dall'insolvente o da terzi che ne facciano esibizione o non sollevino contestazioni circa l'appartenenza e non può, invece, estendersi ai beni posseduti da terzi che ne contestino l'appartenenza all'asse concorsuale; questi beni, quindi, non vanno inventariati, neppure allo scopo di assicurare provvisoriamente il possesso alla massa dei creditori concorsuali, in attesa che ne venga definita nella sede competente la situazione giuridica.
A nostro avviso, il comportamento di Caio, che frappone ostacoli all'individuazione dei beni di competenza del fallimento e sostiene che tra i ponteggi presso il suo deposito esistenti non possibile identificare i beni della fallita, equivale a non collaborazione e comunque, a negazione del possesso o della detenzione di beni del fallito Tizio. Per cui, non si vede cosa potrebbe lei inventariare.
L'unica tutela, in tal caso (sempre che la proprietà sia stata mantenuta da Tizio) è cercare di ricostruire contabilmente il numero dei ponteggi che dovrebbero essere presso Caio e chiederne al depositario la restituzione di ponteggi della stessa specie e qualità (art. 1782 c.c.) o il pagamento del controvalore degli stessi. Naturalmente il depositario Caio eccepirà l'esistenza dei contratto di noleggio e deposito e, principalmente la cessione dello stesso a Sempronio, per cui il Fallimento non sarebbe legittimato ad agire in tal senso; da qui la necessità di una azione concentrica tesa a revocare la cessione del contratto e la restituzione dei beni.
Ovviamente sono indicazioni date senza conoscere la reale consistenza dei fatti e, in ogni caso, prima di imbarcarsi in controversie lunghe e di esito non sicuro, è meglio esaminare i particolari della vicenda, prendere contatti, nei limiti in ci vi riesce, con i protagonisti, e valutare se ne vale la penna in relazione alle condizioni economiche degli stessi.
Zucchetti Sg srl
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