Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

citazione revoca donazione immobile donato al fallito

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    11/10/2014 18:19

    citazione revoca donazione immobile donato al fallito

    Cortesemente vorrei il Vs parere su questa situazione. Circa 6 anni prima della dichiarazione di fallimento i genitori donano all'imprenditore, poi fallito, un appartamento che viene adibito dallo stesso a propria residenza familiare. Dopo la dichiarazione di fallimento del predetto imprenditore (si tratta di un socio accomandatario) l'appartamento viene acquisito dalla procedura ed inventariato nella massa attiva. Vengono avviati da parte del sottoscritto Curatore gli adempimenti inerenti la stima e la vendita con o senza incanto di tale appartamento. Poco prima della data fissata per la vendita (circa un mese e mezzo prima) viene notificato alla Curatela ed al fallito un atto di citazione per revoca della donazione inoltrato dai genitori del fallito i quali sostanzialmente lamentando un deterioramento dei rapporti con il figlio fallito, sfociato in minacce, ingiurie ed offese chiedono la revoca per ingratitudine ex art. 801 nr. 4 c.c. della donazione. Tra l'altro, gli attori evidenziano che il fallito si è separato dal coniuge e rinfaccia ai genitori le colpe di tale separazione, che il fallito non consente più ai genitori di vedere i nipoti. Per tali ragioni, considerata tale irriconoscenza mostrata dal fallito i donanti chiedono la revoca della donazione. Ra, premesso che per la Cassazione "Secondo i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva", quello che cortesemente chiedo è di farmi sapere se vi sono sentenze circa il rigetto di tale tipo di domanda per il fine elusivo chiaramente diretto strumentalmente a sottrarre il bene alla liquidazione in ambito fallimentare. Resto in attesa di un cortese riscontro e ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/10/2014 12:53

      RE: citazione revoca donazione immobile donato al fallito

      Classificazione: ATTIVO / ALTRO
      Al di là del merito della ingratitudine che potrebbe determinare la revoca della donazione, dai dati che fornisce emergono due circostanze preclusive all'accoglimento della domanda:
      (i) la domanda, essendo diretta a sottrarre un bene immobile dall'attivo del fallimento, doveva essere proposta in sede fallimentare e non con atto di citazione ordinaria introduttivo di un giudizio di cognizione nei confronti della curatela, improcedibile per effetto del principio di esclusività dell'accertamento del passivo e delle domande di rivendica;
      (ii) la domanda non è opponibile alla massa in quanto non trascritta prima della dichiarazione di fallimento, giusto il disposto dell'art. 45 l.f.
      Si capisce chiaramente che si tratta di una azione di disturbo, tanto più che, da quanto esposto sembra anche che non sia stato rispettato il termine decadenziale di un anno di cui all'art. 802 c.c., per cui la stessa non dovrebbe impedire la liquidazione, anche se ci rendiamo conto che se l'atto di citazione è stato trascritto, pur se tardivamente, costituirà un ostacolo alla vendita (e il ricorso alla citazione probabilmente è stato fatto proprio per effettuare la trascrizione).
      Potrebbe questo essere uno dei casi lampanti di responsabilità aggravata processuale, da far valere anche a carico dell'avvocato, a norma dell'art. 96 cpc e converrebbe costituirsi nel giudizio per eccepire quanto sopra e chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc, per bloccare il ricorso a strumenti processuali chiaramente in mala fede.
      Zucchetti SG Srl