Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Fallimento Farmacia; esercizio provvisorio impresa.

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    27/07/2014 11:59

    Fallimento Farmacia; esercizio provvisorio impresa.

    Salve. Gentilmente Vi porgo questo quesito. Fallimento di una farmacia nel periodo estivo, (quindi periodo di ferie e vi è la turnazione tra le farmacie). Dopo aver provveduto col primo accesso alla chiusura dell'esercizio ed all'apposizione dei sigilli, ora mi pongo il problema di chiedere l'eventuale esercizio provvisorio dell'azienda proprio in considerazione del fatto che bisogna rispettare una turnazione delle farmacie (anche nel corso della notte) per assicurare un servizio pubblico. Ho trovato dei precedenti quali Tribunale Messina 11.09.96 e Tribunale Roma 10.08.95 " In caso di fallimento del farmacista il Curatore può provvedere all'eserrcizio provvisorio dell'azienda farmaceutioca affidandone la conduzione al farmacista fallito per un periodo non superiore a 15 mesi (entro i quali devo tra l'altro vendere l'autorizzazione). Vi chiedo cortesemente a) se la necessità di garantire un pubblico interesse (Preciso che non si tratta dell'unica farmacia, anzi ve ne sono altre 7 nel Comune) possa giustificare la richiesta dell'esercizio provvisorio urgente; b) se vi sono altri precedenti giurisprudenziali che non ho trovato.
    Ringrazio in anticipo per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/07/2014 16:32

      RE: Fallimento Farmacia; esercizio provvisorio impresa.

      Non ci sono noti altri precedenti oltre quelli da lei citati. Per quanto riguarda l'esercizio provvisorio riteniamo che lo scopo di adire a tale istituto non sia quello di garantire un servizio pubblico in mancanza di altre farmacie, ma di garantire comunque che l'attività continui in considerazione del numero limitato delle stesse, che è determinato in base al numero degli abitanti; ossia il calcolo della utilità sociale è fatto a monte quando è stato stabilitp nel luogo in cui si trova quante farmacie potessero operare, sicchè la chiusura di una di esse viene sicuramente a ledere l'interesse pubblico in quanto i cittadini si trovano privi di una attività essenziale. In questa ottica l'esercizio provvisorio della farmacia ha invece lo scopo di conservare l'integrità dell'impresa commerciale in attesa della sua cessione.
      Come abbiamo detto in una recente risposta, non vi è dubbio che il curatore, data la complessità della sua attività di gestione e di direzione dell'impresa, possa avvalersi di collaboratori nei limiti di cui all'art. 32, che prevede, tra l'altro, che tra i coadiutori possa esservi anche il fallito, ma questi soggetti agiscono comunque sotto la responsabilità del curatore stesso. E' chiaro quindi che il curatore non deve essere presente nella farmacia ma, come ogni imprenditore, può organizzare la gestione con una adeguata struttura e, preporvi un coadiutore, sempre sotto la sua responsabilità, che abbia le caratteristiche richieste dalla legge per tale tipo di attività.
      Zucchetti SG Srl