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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
istanza ex art. 182 bis 6 comma e termine 7° comma
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Nicola de Lucia
Santa Maria Capua Vetere (CE)12/05/2017 12:36istanza ex art. 182 bis 6 comma e termine 7° comma
La questione è la seguente:
una società presenta istanza, ai sensi dell'art. 182 bis comma 6, ed il tribunale, verificata la documentazione, concede i 60 giorni previsti dal comma 7° dello stesso articolo per il deposito dell'accordo di ristrutturazione.
Nel caso in cui il debitore dovesse rendersi conto di non essere in grado, nei tempi ristretti del comma 7, di presentare gli accordi per l'omologa, può ritirare l'istanza provvedendo alla presentazione di una domanda in bianco ai sensi dell'articolo 161 comma 6? Io sarei orientato positivamente, essendo l'inammissibilità riferita al solo caso in cui il debitore, nei due anni precedenti, abbia presentato altra domanda ai sensi, però, del medesimo comma (quindi altra domanda prenotativa) alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Attendo vs. autorevole pare in merito.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2017 18:45RE: istanza ex art. 182 bis 6 comma e termine 7° comma
Il procedimento previsto dall'art. 182-bis, comma sesto, che consente di anticipare gli effetti protettivi dell'accordo alla fase delle trattative, trova il suo omologo nell'art. 161, comma sesto, che consente di anticipare con la domanda di concordato in bianco gli effetti della procedura concordataria; ed entrambe le norme prevedono che, indipendentemente dalla procedura iniziale adita, possa, alla scadenza del termine, essere chiesto l'omologa di un accordo di ristrutturazione o presentata la proposta e il piano. E pertanto, come dopo la presentazione di un concordato con riserva il debitore, alla scadenza del termine può depositare, in alternativa alla proposta e al piano di concordato, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, così alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'art. 182bis- il debitore, in alternativa al deposito di un accordo di ristrutturazione, può depositare una domanda di concordato preventivo; il vantaggio, in questi casi è la conservazione fino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso iniziale, sicchè permarrà fino a tale momento il divieto di azioni esecutive e cautelari con conseguente nullità degli atti in violazione del divieto, l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda, il divieto per i creditori di acquistare titoli di prelazione efficaci nei confronti dei creditori concorrenti, e così via.
In questa ottica, a nostro avviso, alla presentazione della domanda di preacordo in pendenza di trattative può seguire la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione o la presentazione di una domanda di concordato pieno, completo della documentazione, e non una domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 161 8 (e viceversa), perché consentirebbe di aggiungere, al termine già concesso, un altro periodo di protezione; lo scopo di queste procedure prodromiche, infatti, è quello di anticipare la protezione automatica del patrimonio del debitore al momento delle trattative per trovare l'accordo con i creditori, e questo scopo è stato già realizzato con la concessione del termine iniziale, alla scadenza del quale o viene presentata la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione o quella di concordato pieno, tant'è che nell'ult. comma dell'art. 182bis si parla di domanda alternativa di concordato, senza precisare di cui al sesto comma dell'art. 161, e in quest'ultima norma si parla di alternativa "domanda ai sensi dell'art. 182bis, primo comma".
Se quindi lei vuole conservare gli effetti prodo9tti dalla iniziale domanda, non pensiamo sia possibile dirottare verso una richiesta di pre concordato.
Lei però parla di ritiro della prima domanda e di presentazione della domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 161, il che comporterebbe la cessazione degli effetti della prima domanda e il decorso di nuovi effetti dalla presentazione della seconda.
Posta la questione in questi termini, che esclude la consecuzione e la continuità tra le due, quanto da lei proposto ci sembra possibile visto che, come lei giustamente dice, il divieto biennale riguarda procedure dello stesso tipo, anzi è previsto solo nell'ambito del concordato.
Zucchetti SG srl
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