Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

REVOCA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. SPESE LEGALI PARTE SOCCOMBENTE INDICATE IN SENTENZA

  • Manuela Garavaldi

    Parma
    29/11/2023 17:40

    REVOCA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. SPESE LEGALI PARTE SOCCOMBENTE INDICATE IN SENTENZA

    Il Fallimento originariamente veniva ammesso dal Giudice Delegato al patrocinio a spese dello Stato, per la difesa in un determinato processo civile.
    Lì, il Fallimento stesso otteneva sentenza vittoriosa di condanna della controparte sia al pagamento di un determinato credito a favore del Fallimento, sia di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese legali-processuali a favore dell'Erario.
    Il soccombente pagava al Fallimento solo il credito oggetto di condanna (non anche le spese legali all'Erario, che sono ancora da riscuotere).
    A seguito della riscossione del credito, la curatela dichiarava il venire meno delle condizioni di ammissione al patrocinio gratuito e il Giudice Delegato revocava l'ammissione.

    Il legale del Fallimento –edotto della revoca del gratuito patr.nio- non ha ancora riscosso alcuna parcella da alcuno e dovrà rivolgersi al Fallimento suo patrocinato (il GD peraltro ha già liquidato i compensi).
    Non vi è, né vi è stato, né vi sarà quindi alcun esborso di parcella da parte dell'Erario.

    Il Fallimento ha già pagato/restituito all'Erario quanto anticipato a suo tempo per campione fallimentare.
    Con la causa civile, il Fallimento non ha creato né posto in via anticipata a carico dell'Erario alcuna spesa (no contributo unificato; no marche). L'imposta di registro sulla sentenza civile è a carico del soccombente (salva la solidarietà tributaria di legge).

    Fatte queste premesse, interessa indagare e capire la posizione del Fallimento rispetto al soccombente (non rispetto al proprio difensore).
    Si svolge questo ragionamento e si formulano le seguenti domande, per avere un cortese confronto.
    La revoca dal gratuito patrocinio ha effetto retroattivo.
    Il Fallimento -vittorioso sulle spese legali di processo "distratte" in sentenza a favore dell'Erario (sul presupposto della temporanea ammissione al gratuito patrocinio)- può considerarsi automaticamente "surrogato"/subentrante nella posizione dell'Erario a seguito della revoca dal gratuito patrocinio?
    In caso affermativo (teoria che si preferisce), il Fallimento -informando sia la parte soccombente, sia l'Erario- del venire meno del beneficio del patrocinio gratuito, può utilizzare la stessa sentenza di condanna alle spese (resa originariamente a favore dell'Erario), per il recupero delle legali in confronto del soccombente?
    In caso negativo (nessun subingresso del Fallimento nella posizione dell'Erario – teoria di cui si dubita fortemente), l'Erario riscuote dal soccombente le spese di condanna in sentenza e poi le rimette al Fallimento?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/11/2023 19:54

      RE: REVOCA AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. SPESE LEGALI PARTE SOCCOMBENTE INDICATE IN SENTENZA

      Il terzo comma dell'art. 136 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "La revoca (dell'ammissione al gratuito patrocinio) ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva".
      Nel suo caso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata disposta dopo l'emissione della sentenza, proprio a seguito dell'adempimento della parte soccombente nel merito che ha apportato liquidità alla procedura, da cui la revoca del gratuito patrocinio. Ne segue che la condanna del soccombente al pagamento delle spese di causa in favore dell'Erario (correttamente disposta ai sensi dell'art. 133 del citato DPR) è precedente alla revoca e, pertanto, mantiene, a nostro avviso, i suoi effetti.
      Per lo stesso motivo, ossia perché il diritto dell'Erario a riscuotere le spese di causa dal soccombente nasce da un titolo non intaccato dalla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, riteniamo che l'Erario, una volta riscosse le spese non debba rimetterle alla procedura: anzi, il primo comma dell'art. 134 del citato DPR, prevede che se lo Stato non riesce a recuperare le spese nei confronti della parte condannata non ammessa al gratuito patrocinio, "e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa", nei limiti che la norma precisa nei commi successivi.
      Zucchetti SG srl