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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
vendita beni a ONLUS con contributo ex art.20 L.326/2003
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Marco L. Valente
VERGIATE (VA)17/07/2013 10:34vendita beni a ONLUS con contributo ex art.20 L.326/2003
ONLUS intende acquistare da un fallimento autocarro dotato di braccio estensibile e cestello per raggiungere piani alti di fabbricati, chiedendo l'applicazione dello sconto del 20% del prezzo di acquisto ex art. 20 L.326/2003 in quanto bene mobile strumentale iscritto in pubblico registro da destinare ad attività antincendio. L'automezzo era utilizzato dalla fallita nell'ambito di lavori edili (ristrutturazioni e rifacimento tetti).
Si chiede se a Vs. parere la procedura può concedere il predetto sconto recuperandolo mediante credito di imposta in compensazione in F24 ex art.17 D.Lgs.241/1997 ed in tale caso con quali cautele. Il dubbio nasce sia dal fatto che in sede di procedura di vendita la ONLUS viene agevolata a scapito degli altri potenziali concorrenti, sia dal fatto che la procedura non può presentare modello UNICOSC per l'annualità nel quale interviene la cessione e l'utilizzo del credito di imposta, dovendo presentare solo il modello UNICOSC a fine procedura, quindi in astratto anche diversi anni dopo l'effettuazione della compensazione con impossiblità di segnalare nel quadro RU l'utilizzo del credito dìimpsota.
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/08/2013 20:48RE: vendita beni a ONLUS con contributo ex art.20 L.326/2003
Premettiamo alla risposta un breve excursus sulla normativa di riferimento, così che sia più agevole desumere il comportamento da seguire anche in casi analoghi.
La disposizione richiamata nel quesito è l'art. l'art. 96, primo comma, della Legge 21/11/2000 n. 342, che dopo la modifica apportata dall'art. 20 del D.L. 30/9/2003 n. 269, conv. con modif. alla Legge 24/11/2003 n. 326, recita:
"Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato … e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) … una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali … e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto … di autoambulanze …. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti' in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato … e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
Per quanto riguarda il venditore, il punto 8 della Circolare 21/6/2004 n. 28 stabilisce quanto segue:
"Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei venditori, nella fattura di vendita deve essere fatto esplicito riferimento alla noma agevolativa di cui all'articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Si ricorda che con risoluzione n. 18/E del 19 febbraio 2004, al fine di consentire la compensazione delle somme sopra individuate, è stato istituito il seguente codice tributo: "6769" denominato …. Nella compilazione del modello di versamento "F24" il codice tributo sopra menzionato deve essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione dell'anno in cui si effettua la compensazione".
Infine, l'obbligo per il venditore di indicare tale credito d'imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi trova la sua fonte unicamente nei principi generali stabiliti dagli artt, 2, 4 e 6 del D.P.R. 600/73 in materia di contenuto delle dichiarazioni, e nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi.
Tutto ciò premesso, in assenza di disposizioni specifiche per i soggetti in procedura concorsuale, possiamo individuare i principi esposti qui di seguito.
Una volta che siano rispettati i requisiti e le procedure di Legge, il predetto sconto può essere operato anche da soggetti in fallimento, e il relativo credito d'imposta recuperato utilizzandolo in compensazione in sede di presentazione del Mod. F24 (Sezione Erario, codice tributo 6769), senza necessità di ulteriori particolari cautele.
Il fatto che in virtù di ciò la vendita a ONLUS sia agevolata non è una violazione, bensì l'effettiva finalità della legge agevolativa.
Nessun danno deriva alla procedura, che complessivamente (fra importo incassato dall'ONLUS e contributo utilizzato in F24) riscuote esattamente quanto avrebbe riscosso dalla vendita a un altro soggetto.
Qualche dubbio potrebbe porsi nel caso in cui il credito d'imposta non potesse essere utilizzato perché la procedura (p.es. perché ha un rilevante credito IVA endoconcorsuale) non fosse tenuta ad alcun versamento a mezzo mod. F24 (la procedura può rifiutarsi di vendere a una ONLUS che chieda l'applicazione del credito in questione, se non lo ha esplicitamente indicato nel bando?), ma non ci pare ciò si verifichi nel caso in esame.
L'obbligo di indicare la spettanza e l'utilizzo di tale credito nella dichiarazione dei redditi vale anche per il fallimento e in assenza, si ripete, di disposizioni specifiche per le procedure concorsuali, non ci pare rilevante il fatto che tale dichiarazione non venga presentata annualmente ma solo al termine della procedura.
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