Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

COMPENSAZIONE E/O CESSIONE CREDITO IVA ENDO-PROCEDURALE

  • Fabio Pignataro

    Salerno
    01/09/2020 13:52

    COMPENSAZIONE E/O CESSIONE CREDITO IVA ENDO-PROCEDURALE

    Buongiorno
    Come curatore di un fallimento ho necessità di richiedere un chiarimento
    La procedura aperta nel dicembre 2014 e preceduta senza soluzione di continuità da un concordato preventivo con cessione di beni del marzo 2013 e da un conseguente concordato liquidatorio del aprile 2014 ha maturato in prossimità della chiusura un credito iva endoprocedurale derivante da fatture emesse e ricevute in corso di procedura relative a:
    a) pagamento di spese di natura concorsuale (curatore, stimatore, legali, ecc.);
    b) pagamento a professionisti e agenti ammessi in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis c.c. in esecuzione di due distinti piani di riparto parziale per prestazioni rese rispettivamente in corso delle procedure di concordato e a favore della azienda in bonis.
    L'erario, insinuato ed ammesso al passivo per parte dei crediti derivante da cartelle esattoriali, non verrà integralmente soddisfatto.
    Si chiede se il credito Iva annualmente maturato e portato a nuovo alimentato dalle fatture ricevute con data di emissione successiva all'apertura del fallimento di cui in precedenza possa essere in alternativa:
    1) integralmente cedibile e/o utilizzabile in compensazione rilevando ai fini fiscali il momento di emissione della fattura;
    2) parzialmente ceduto/compensato unicamente il credito derivante dalle fatture indicate sub a), in ragione del differente momento genetico della prestazione (ante e post dichiarazione di fallimento), così escludendo il credito sub b) derivante dalle fatture emesse in corso di fallimento ma in esecuzione dei distinti piani di riparto, e quindi riferite a prestazioni rese ante apertura della procedura concorsuale.
    In caso di dubbi interpretativi in merito, si chiede altresì se la cessione pro soluto dell'intero credito maturato a seguito di due diligence possa liberare la curatela da ogni profilo di responsabilità
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/09/2020 17:36

      RE: COMPENSAZIONE E/O CESSIONE CREDITO IVA ENDO-PROCEDURALE

      Se la procedura fallimentare segue senza soluzione di continuità una (ovvero, come pare essere nel caso in esame, due) procedure concordatarie, a opera del rinvio di cuoi all'art. 169 l.fall. l'art. 56 l.fall. si applica con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di concordato: l'Agenzia delle Entrate ha quindi diritto di compensare il suo debito per IVA sorto fino a tale data (c.d. "IVA ante") con i suoi crediti parimenti sorti anteriormente a tale data.

      Come abbiamo scritto più volte in questo Forum, in più provvedimenti assolutamente conformi sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che ciò che rileva, ai fini della qualificazione ante o post fallimento dell'IVA sulle fatture di acquisto, non è la data della fattura o del ricevimento di essa, ma il momento del verificarsi della sua "causa genetica", di conseguenza:

      - l'IVA derivante da fatture emesse per prestazioni effettuate prima della presentazione della (prima) istanza di concordato è IVA ante, compensabile dall'Ufficio con suoi crediti concorsuali e quindi di fatto inesistente

      - l'IVA derivante da fatture emesse per prestazioni effettuate successivamente a tale data è IVA post, liberamente compensabile ovvero richiedibile a rimborso.

      Se la due diligence dichiara qualcosa di diverso ed è ritenuta corretta dall'acquirente, che esonera la procedura da qualsiasi responsabilità, non vediamo come esso possa poi vantare pretese nei confronti della procedura; ma ci pare ipotesi abbastanza remota.