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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Esecuzione immobiliare endofallimentare con acquisto tramite società di leasing
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Nerio Baldan
Cavallino (VE)20/01/2021 16:56Esecuzione immobiliare endofallimentare con acquisto tramite società di leasing
Buongiorno,
vorrei riproporre un quesito già inoltratoVi il 26.11.2019 al quale non è stato dato alcun riscontro probabilmente in assenza di giurisprudenza in merito.
In buona sostanza, si chiede se l'offerente, che risulti aggiudicatario dell'immobile all'asta, possa - in sede di rogito notarile - cederlo ad una società di leasing i cui dati identificativi e l'impegno correlato all'acquisto erano stati indicati nell'offerta. A quest'ultima dovrà essere allegato l'impegno all'acquisto da parte della società di leasing e dovrà essere precisato che lo stesso offerente sarà l'effettivo utilizzatore del bene aggiudicato rimanendo, in ogni caso, coobligato al pagamento del prezzo di aggiudicazione.
Da ultimo si fa presente che nel "programma di liquidazione" ex art. 104-ter L.F. la suddetta soluzione è stata approvata dal Comitato dei creditori e pedissequamente riportata nel bando d'asta.
Vi chiedo infine al riguardo l'indicazione di eventuale giurisprudenza se esistente.
Grazie anticipate.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/01/2021 19:48RE: Esecuzione immobiliare endofallimentare con acquisto tramite società di leasing
Nelle vendite coattive l'aggiudicatario o il vincitore della gara, non acquista il diritto di proprietà sul bene oggetto della vendita, rendendosi a tal fine necessaria l'emissione del decreto contemplato dall'art. 586 c.p.c. o un atto notarile, ma acquista il diritto a vedersi trasferita la proprietà del bene al momento dell'adempimento degli obblighi su di lui gravanti, per cui si costituisce un rapporto tra la parte venditrice e colui che ha diritto al trasferimento; intestare ad altri questo diritto significa saltare un passaggio ed eludere il principio della continuità delle trascrizioni, richiesta anche nelle vendite giudiziali. Anche la vendita forzata, infatti, attua una successione a titolo particolare nei "diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione" (art. 2919 comma 1 c.c.) e si salda, senza soluzione di continuità, con il pignoramento trascritto o con la trascrizione della sentenza di fallimento.
Per questo motivo nelle vendite con incanto o senza incanto la legge prevede espressamente che ad esse possano partecipare i soggetti solo a nome proprio ed eccezionalmente è considerata l'offerta per persona da nominare, che l'art. 583 cpc contorna di particolari cautele, nel senso che può essere fatta solo da un procuratore legale, il quale se rimane aggiudicatario, "deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato" e, "in mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore". Un ulteriore conforto viene dai casi in cui l'offerente sia coniugato in regime di comunione di beni, ove l'effetto acquisitivo del bene si estende ex lege al coniuge che non ha partecipato all'acquisto (salvo che il bene debba ritenersi personale per il verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 179 c.c.), ma il decreto di trasferimento deve essere emesso e trascritto soltanto a favore del coniuge aggiudicatario, dandosi semplicemente atto nel titolo e nella nota di trascrizione che lo stesso ha dichiarato di essere coniugato in regime di comunione legale. Addirittura, in un caso in cui l'aggiudicatario era deceduto dopo l'aggiudicazione e prima dell'emissione del decreto, "benché non susciti scandalo il subingresso dell'erede nello jus ad rem acquisito dal defunto con l'aggiudicazione e il versamento del prezzo e quindi l'intestazione del decreto a nome dell'erede "nella qualità", il G.E. ha ritenuto – anche in tal caso – non sussistere validi motivi per discostarsi dalla regola generale, secondo cui il decreto di trasferimento deve emettersi a favore dell'aggiudicatario, e ha quindi respinto l'istanza" (Astuni, La fase del trasferimento dell'immobile).
Orbene, nel caso di specie, proprio questo principio verrebbe eluso in quanto, invece di intestare l'immobile all'aggiudicatario , lo si intesterebbe alla società di leasing, che poi lo concederebbe in leasing allo stesso aggiudicatario, saltando un passaggio (questione rilevante anche ai fini fiscali) e rendendo ordinario quello che, invece dovrebbe essere un lease back (trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario, vendita alla società di leasing e concessione del leasing al venditore).
Nel caso, la vendita è stata concepita nel modo da lei descritto già nel programma di liquidazione, che è stato approvato dal comitato dei creditori, e le stesse condizioni sono state esposte nel bando di gara e vi sarà stato anche un passaggio avanti al giudice delegato, per cui il vincitore della gara vorrà pretendere l'adempimento delle condizioni esposte. Si tratta allora di valutare in concreto, se andare avanti su questa linea o seguire la opinione che abbiamo esposta.
Zucchetti Sg Srl
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