Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Aggredibilità quote società semplice

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    26/05/2020 09:14

    Aggredibilità quote società semplice

    Gent.mi,
    l'amministratore di un fallimento è titolare di alcune quote di società semplice. Nel valutare se siano o meno beni aggredibili ho esaminato l'atto costitutivo (che non è stato oggetto di variazione successiva) che prevede che "le quote sociali non sono cedibili a terzi per atto tra vivi senza il preventivo consenso scritto degli altri soci". Tale previsione statutaria di fatto inficia qualunque possibile trasferimento coattivo?
    E quindi determina di fatto l'ineseguibilità della vendita tramite Es Mob di ciascuna quota?
    Grazie e cordialità
    Matteo Rellecke Nasi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/05/2020 18:39

      RE: Aggredibilità quote società semplice

      Dobbiamo presumere che sia stato dichiarato il fallimento di una società di persone unitamente a quello del o dei soci illimitatamente responsabili e che uno dei soci, amministratore della società fallita, detenga delle quote di una società semplice. Se, infatti il detentore di tali quote non è stato dichiarato fallito per essere, ad esempio, amministratore di una società di capitali, il problema da lei esposto non si pone, potendo il curatore disporre solo delle quote sociali dei soggetti dichiarati falliti sia per l'esercizio di una impresa personale sia quali socio di una società con soci a responsabilità illimitata.
      Ammettendo che ricorra il caso ipotizzato, il curatore non può acquisire le quote che il fallito ha in una società semplice in quanto trova applicazione, a norma dell'art. 2288 c.c., il socio della società semplice dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società, e, a norma dell'art. 2289 c.c., il socio escluso- e nel caso il curatore del suo fallimento- ha diritto ad ottenere dalla società una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
      Come vede, la clausola statutaria da lei richiamata non è applicabile alla specie in quanto non si tratta di una cessione a terzi ma della liquidazione della quota per cessazione del rapporto sociale con un socio.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Rellecke Nasi

        Torino
        26/05/2020 20:35

        RE: RE: Aggredibilità quote società semplice

        Gent.mi,
        il caso in questione è di una società a responsabilità limitata in cui un amministratore di essa è proprietario unicamente di quote di società semplici proprietarie di diversi immobili non soggetti ad alcun gravame (mentre l'amministratore predetto non ha altri beni).
        La domanda era se, una volta ottenuto un titolo nei confronti dell'amministratore predetto, sarebbe stato possibile pignorare e poi instaurare una esecuzione mobiliare per espropriarle ed essere soddisfatti del ricavato.
        Le mie remore sono relative alle clausole "personalistiche" che ho indicato nella mia domanda iniziale, presenti nell'atto costitutivo (e mai modificate in seguito) delle società semplici predette, che ne limiterebbero la cedibilità (mi chiedo se anche nell'ambito di una esecuzione mobiliare).
        Grazie e cordialità
        Matteo Rellecke Nasi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/05/2020 18:34

          RE: RE: RE: Aggredibilità quote società semplice

          Ora la questione è chiara e la risposta è netta: le quote della società di persone appartenenti all'amministratore sono impignorabili stante la clausola statutaria da lei richiamata.
          Invero, la S. Corte, intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone, ne ha statuito l'ammissibilità per il solo caso in cui l'atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale (Cass. 07.11.2002, n. 15605). E su questa scia è la giurisprudenza di merito (Trib.i Chieti, Sez. distaccata di Ortona, 06.07.2018; Trib. Rovigo, 21/10/2016, quest'ultimo proprio con riferimento alle quote di una società semplice). Linea che si collega a quella, ancor più diffusa tra i giudici di merito, secondo cui deve scludersi la sequestrabilità di quote di società di persone durante la vita della società da parte dei creditori particolari del socio, poiché il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all'attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio esecutato, modifica che confliggerebbe con l'esigenza di rispettare il principio dell'intuitus personae (Trib. Rimini, 12.05.2016; Trib. Trani, 23.02.2007; Trib. Roma, 17.05.2004; Trib. Monza, 05.12.2000; ecc.).
          Ed è proprio quest'ultimo il motivo che è a fondamento di tutte le decisioni. Invero, la disciplina complessiva delle società personali è ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario, il quale implica che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.), sicchè l'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società. La disciplina della materia è quindi improntata alla tutela degli altri soci, per cui la quota di società di persone, prima del suo scioglimento o di quello del singolo rapporto sociale, è espropriabile da parte dei creditori particolari dei soci solo quando l'atto costitutivo ne prevede la trasferibilità del tutto libera, sulla base del mero consenso del socio cedente o quando la cessione è possibile, ma temperata dal diritto di prelazione degli altri, singoli, soci, che debbono poter esercitare tale diritto. Quando, invece, la quota di partecipazione del socio non era liberamente trasferibile, in forza di una specifica previsione dell'atto costitutivo della società semplice o dello statuto, in quanto, come nel suo caso, richiede il preventivo consenso scritto degli altri soci, il pignoramento della quota diventa inammissibile in quanto la finalità espropriativa tipica di tale atto esecutivo non può comportare la modificazione coattiva del rapporto sociale dovuta alla sostituzione del creditore procedente al socio esecutato in contrasto con il principio di intuitus personae che informa le partecipazioni a società di persone.
          Questo non significa che il creditore non possa fare nulla quanto alla quota detenuta dal suo debitore, ma rimane solo la difesa di cui al secondo comma dell'art. 2270 c.c., per il quale, ove gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare il suo creditore particolare, questi può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.
          Zucchetti SG Srl
          • Matteo Rellecke Nasi

            Torino
            27/05/2020 20:58

            RE: RE: RE: RE: Aggredibilità quote società semplice

            Vi ringrazio molto per l'esaustiva risposta.
            Cordialità
            Matteo Rellecke Nasi