Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CONTRATTI DI APPALTO

  • Simone Maria Campajola

    RAVENNA
    13/02/2012 09:35

    CONTRATTI DI APPALTO

    Responsabilità solidale del committente per il pagamento di contributi previdenziali a carico dell'appaltatore.
    In caso di fallimento dell'appaltatore la normativa è opponibile alla procedura fallimentare?
    Il pagamento dei contributi previdenziali da parte del committente potrebbe alterare il rispetto della graduazione di legge in quanto potrebbero essere soddisfatti crediti che si collocano in grado successivo rispetto ad altri crediti risultanti dallo stato passivo.
    Ove il committente provvedesse al pagamento ne nescerebbe una posta compensativa con propria posizione debitoria nei confronti del fallimento, oppure una surroga nelle posizioni debitorie da estinguere?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/02/2012 20:38

      RE: CONTRATTI DI APPALTO

      Il comma secondo dell'art. 26 del DLgs 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"; obbligo solidale contributivo poi esteso dal comma 28 dell'art. 35 del DL 4 luglio 2006 n. 223 all'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
      Trattandosi di norme tese ad assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori e degli enti previdenziali non vi è dubbio che esse trovino applicazione in caso di fallimento dell'appaltatore, che costituisce il momento più critico per la soddisfazione delle esigenze dei soggetti beneficiati e che giustifica quindi l'operatività della responsabilità solidale.
      Il pagamento da parte del committente solo apparentemente produce una alterazione della graduazione, perchè essendo l'obbligazione del committente assunta per legge nell'esclusivo interesse dell'appaltatore, che è il debitore principale, il committente che paga i contributi può, a norma dell'art. 1299 c.c., rivalersi nei confronti dell'obbligato principale surrogarsi, a norma dell'art.1203 c.c. nella sua posizione, per cui nel caso di fallimento di questi, insinuarsi al passivo per l'importo chiamato a pagare, trovando collocazione al posto del creditore soddisfatto.
      Zuicchetti Sg Srl

      • Matteo Eccher

        Mori (TN)
        15/04/2013 08:30

        RE: RE: CONTRATTI DI APPALTO

        Vorrei coltivare la discussione.

        La Collega forse si riferiva al caso in cui vi siano crediti commerciali da incassare, laddove i debitori oppongono la responsabilità solidale per non pagare il fallimento: nel caso di loro pagamento diretto all'INPS vi potrebbe essere alterazione dell'ordine di privilegi.

        Ancora maggiore l'effetto se il credito è nei confronti degli enti pubblici, dove vengono richieste le fatture quietanzate dei fornitori (spesso chirografari).

        Leggendo la problematica in quest'ottica, vi è la possibilità di pretendere i pagamenti in quanto tutti i creditori dovranno essere soddisfatti attraverso stato passivo e successivo riparto? Nella sostanza, vi è prevalenza delle norme fallimentari o di quelle ordinarie sulla responsabilità solidale negli appalti?

        Nel caso in cui la norma fallimentare soccomba, non si può far altro che trovare accordi a saldo e stralcio o aspettare la decadenza della responsabilità solidale? E se nel frattempo l'INPS o altri l'azionino, la Procedura rimane priva di soluzioni?

        Vi ringrazio come di consueto.
        Matteo Eccher
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/04/2013 19:48

          RE: RE: RE: CONTRATTI DI APPALTO

          Non capiamo bene la sua osservazione. La responsabilità solidale è soltanto tra l'appaltatore e il committente e solo per il pagamento dei crediti retributivi e contributivi, per cui non ci sembra che altri debitori commerciali dell'appaltatore fallito possano opporre la responsabilità solidale per non pagare.
          Zucchetti Sg srl
          • Matteo Eccher

            Mori (TN)
            16/04/2013 07:45

            RE: RE: RE: RE: CONTRATTI DI APPALTO

            Chiedo scusa, probabilmente sono stato troppo conciso e poco chiaro. Riformulo l'osservazione.

            In tema di recupero crediti da parte del Curatore qualora il fallito abbia fatturato attività in appalto ed eventualmente con subappaltatori, si possono riscontrare le seguenti opposizioni da parte dei debitori:

            Caso 1 - Art. 1676 C.C.
            Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

            Caso 2 - Art. 29 del Dlgs 276/2003
            È prevista la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro, in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto.
            È pertanto tenuto a corrispondere:
            - i trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto;
            - le quote di trattamento di fine rapporto maturate nel periodo dei lavori di appalto;
            - i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

            Caso 3 - Art. 35, comma 28, del DL 223/2006 – ante DL 83/2012
            L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
            - dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
            - del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

            Caso 4 - Art. 35, comma 28, del DL 223/2006 – post DL 83/2012
            L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
            - dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
            - del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
            - del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto

            Caso 5 - Art. 4 DPR 207 del 5 ottobre 2010
            L'intervento sostitutivo opera nell'ambito dei contratti pubblici ed è attivabile in presenza di DURC irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto.
            Ciò comporta che il pagamento dell'importo, che avrebbe dovuto essere liquidato dalla stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli Istituiti Previdenziali e delle Casse Edili.


            Quello che accomuna tutti questi casi è la soddisfazione fuori concorso dei creditori (dipendenti, erario, ma anche fornitori chirografari) attraverso i crediti commerciali del fallito.

            Leggendo la problematica in quest'ottica, vi è la possibilità da parte del Curatore fallimentare di pretendere i pagamenti in quanto tutti i creditori dovranno essere soddisfatti attraverso lo stato passivo e successivo riparto? Nella sostanza, vi è prevalenza delle norme fallimentari o di quelle ordinarie sulla responsabilità solidale negli appalti?

            Nel caso in cui la norma fallimentare soccomba, non si può far altro che trovare accordi a saldo e stralcio o aspettare la decadenza della responsabilità solidale? E se nel frattempo l'INPS o altri la azionino, la Procedura fallimentare rimane priva di soluzioni?

            Vi ringrazio come di consueto.
            Matteo Eccher
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              16/04/2013 20:02

              RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTI DI APPALTO

              Noi cerchiamo di rispondere alle domande che pervengono e le assicuriamo che già questo richiede un grande impegno, per cui evitiamo, anche per evitare confusioni, di ampliare il tema proposto. Nella domanda inizialmente proposta si prospettava la fattispecie di cui al caso n. 2 ed a questa abbiamo cercato di dare risposta richiamando la relativa normativa.
              Ora lei amplia il discorso ad altri possibili casi di responsabilità solidale (complimenti per la panoramica esaustiva che ha fatto) nei quali effettivamente potrebbe verificarsi una alterazione nell'ordine delle graduazioni; ma ciò indirettamente. Ossia, nel caso 1,falloito l'appaltatore i dipendenti chiedono il pagamento al committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., con la conseguenza che i dipendenti non partecipano al passivo ma il fallimento non incassa il credito che aveva verso il committente perché questi lo ha utilizzatoo per pagare i dipendenti; sostanzialmente i dipendenti vengono pagati fuori concorso e, se per i dipendenti è presumibile, in considerazione del grado di privilegio di cui godono che sarebbero stati pagati indipendentemente dall'esercizio dell'azione diretta nei confronti del committente, diversa è la situazione nel caso che il committente sia tenuto, per la solidarietà imposta dalla legge, a pagare gli enti previdenziali o l'Erario. Ciò nonostante prevale la normativa comune perché il legislatore, con la legge speciale della materia ha inteso rafforzare appunto le posizioni dei soggetti beneficiari, proprio nei casi di insolvenza del debitore.
              Zucchetti Sg Srl
              • Matteo Eccher

                Mori (TN)
                17/04/2013 11:05

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTI DI APPALTO

                Vi ringrazio per la risposta e come assiduo lettore del forum sono ben consapevole dell'impegno da Voi profuso e di quanto questo spazio sia per noi prezioso.

                Il mio proposito era appunto quello di allargare il quesito iniziale a fattispecie accomunate dallo stesso effetto pratico per il fallimento.
                Pur consapevole che le fattispecie sono differenti, il punto che mi preme maggiormente sta nelle possibilità del Curatore di poter incassare i crediti commerciali.

                Proseguendo con il mio studio, su tale punto ho riscontrato una recente sentenza della Corte di Cassazione (3402 del 5/3/2012) con la quale ha riconosciuto la prededuzione al credito di un fornitore ante procedura motivando la decisione in tal modo: il pagamento del credito del fornitore è destinato ad incidere sulla gestione fallimentare nel senso che si atteggia quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante; palesa dunque l'interesse della massa a quel pagamento, utile e necessario per il conseguimento dello scopo della procedura seppur in quel limitato ambito, dunque ne rappresenta la funzionalità che ne giustifica la prededucibilità.

                Da quello che mi risulta, pare sia una sentenza isolata. Agli effetti pratici, se non cado in errore, mi sembra di interpretare la sentenza in tal modo: la procedura può incassare il credito commerciale (stabilendo quindi una preminenza della norma fallimentare sulle altre), spostando la soddisfazione del creditore attraverso lo stato passivo (tuttalpiù ragionando in sede di domanda di ammissione su un eventuale prededuzione).

                Sarebbe prezioso anche un confronto con qualche collega che si è trovato ad affrontare casi analoghi.

                Matteo Eccher
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  18/04/2013 12:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTI DI APPALTO

                  La ringraziamo per il suo contributo e ci auguriamo che ce ne siano altri così completi e interessanti.
                  La sentenza da lei citata riguarda proprio i rapporti tra appaltatore, subappaltatore e stazione appaltante e, la Corte riconosceo la prededuzione al credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lg. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore.
                  Bisogna tenere conto che il secondo comma dell'art. 111 l.f. ha modificato tutti i precedenti criteri per la individuazione dei crediti prededucibili e la giurisprudenza sta cercando di fornire una interpretazione dei principi di occasionalità e funzionalità dichiamati dalla norma peraltro in via alternativa e non congiunta, per cui questo sarà un terreno di proliferazione di interventi giudiziari.
                  Zucchetti Sg Srl