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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Nomina CTP da parte del Curatore
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)17/05/2016 15:10Nomina CTP da parte del Curatore
Buongiorno
Come Curatore ho avuto in passato l'autorizzazione dal GD a stare in giudizio (ovviamente in nome e per conto del fallimento) come convenuto ai sensi dell'art. 25 comma 1 n. 6.
Il Giudice della causa (non il GD) ha disposto successivamente la nomina di un CTU con eventuale accettazione e giuramento dell'incarico da parte dello stesso in data 24 05 2016.
Se voglio nominare un CTP devo avere l'autorizzazione specifica del GD ? Si tratta di "atti determinati" come indicati nella norma sopra richiamata ?
Grazie
Cordiali saluti
Paolo Alloisio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/05/2016 20:31RE: Nomina CTP da parte del Curatore
La S. Corte, (Cass. 13.05.2011, n. 10655) esaminando la questione a chi competesse la nomina del CTP del fallimento con riferimento alla legge ante riforma (che prevedeva che la nomina del difensore fosse disposta dal giudice delegato, nel mentre ora il giudice autorizza a stare in giudizio, ma il legale lo nomina il curatore), ha statuito quanto segue: "Una volta che il giudice delegato abbia proceduto alla nomina del difensore del fallimento, qui si esauriscono i suoi poteri, atteso che i poteri del difensore del fallimento non differiscono da quelli ordinari previsti dall'art. 84 c.p.c. Tra questi rientra la nomina del consulente tecnico di parte, senza che sia necessaria per procedere alla nomina dello stesso l'autorizzazione del giudice delegato. Questa Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui il mandato al difensore, che conferisce il potere di conduzione della lite, si estende anche agli atti necessari al compimento dello incarico, secondo un apprezzamento tecnico rientrante nei poteri del legale per l'ordinaria conduzione del processo, tra i quali rientra la nomina di un consulente di parte, a norma dell'art. 87 c.p.c., senza che sia necessaria la nomina della parte in senso sostanziale, nè un mandato ad hoc della stessa, nè, infine, l'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi della scelta di un difensore tecnico ausiliare del legale, non già di un ausiliare del curatore". Tale decisione ci sembra, a maggior ragione, valida oggi che, come accennato, alla nomina del legale provvede direttamente il curatore, per cui, mancando l'intermediazione del giudice, si può, più che in passato, equiparare il rapporto curatore-avvocato a quello privato tra una parte qualsiasi e il suo legale. Ovviamente tanto non esclude che il curatore possa indicare al legale il tecnico da nominare quale CTP, ma ciò che rileva, è che per fare tanto non abbisogna di alcuna autorizzazione, nè del giudice né del comitato dei creditori. L'autorizzazione di quest'organo è richiesta per la nomina di un coadiutore, ma il CTP non è un coadiutore del curatore, bensì un professionista le cui prestazioni vengono utilizzate per una attività specifica processuale, per la quale è prevista la nomina di un consulente di parte e non di un coadiutore, che opera nell'ambito della procedura fallimentare per risolvere un problema della stessa su cui il curatore non ha specifiche competenze, e non nell'ambito di un processo da questo instaurato. La nomina del CTP non può, quindi, neanche essere inquadrata tra gli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono l'autorizzazione del comitato ex art. 35 l.f.
Zucchetti Sg Srl
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Barbara Puccianti
LATINA20/06/2023 10:51RE: RE: Nomina CTP da parte del Curatore
Salve, mi si pone la stessa questione del collega su un fallimento del 1998. Credo che il comportamento sia il medesimo e cioè che può benissimo essere il legale a nominare il CTP di sua fiducia. Però mi viene il dubbio sul compenso del CTP, cioè ad oggi la procedura è senza fondi e la causa (nel mio caso un giudizio di divisone immobiliare promosso dalla curatela) è ammessa al gratuito patrocinio. Il compenso del CTP dal momento che non viene considerato un coadiutore, non dovrà essere liquidato dal GD, e quindi lo pagherà l'avvocato di tasca sua e poi lo trasferirà al fallimento come se fosse una spesa anticipata ..? In questo caso il GD potrebbe fare dei problemi?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/06/2023 17:30RE: RE: RE: Nomina CTP da parte del Curatore
Il suo ragionamento è corretto alla luce di quanto abbiamo detto nella risposta che precede fondata su quanto statuito dalla S. Corte, pertanto il CTP può essere nominato dal legale della procedura senza bisogno di alcuna autorizzazione e il CTP nominato diventa un ausiliario del legale, il quale difficilmente anticiperà la spesa del consulente di parte se prima non ha riscosso il suo compenso inserito tra le spese anche quelle del CTP.
In ogni caso, essendo stato il fallimento ammesso al gratuito patrocinio, bisognerà attendere l'esito della lite in quanto, in caso di vittoria, gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare".
Zucchetti SG srl-
Barbara Puccianti
LATINA21/06/2023 08:43RE: RE: RE: RE: Nomina CTP da parte del Curatore
Buongiorno, grazie per la risposta, dunque, se ho ben capito, se la procedura dovesse incassare delle somme e quindi il gratuito patrocinio essere revocato allora il compenso del CTP entrerà a far parte delle spese legali, diversamente se ciò non dovesse accadere, il compenso del legale, MA SOLO QUELLO, sarà a carico dello stato mentre quello del CTP invece no .. e se allora io chiedessi al GD di prendere atto della nomina dello stimatore di parte e di ammettere anche il suo compenso al gratuito patrocinio?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/06/2023 19:20RE: RE: RE: RE: RE: Nomina CTP da parte del Curatore
No, in ogni caso la spesa per il CTP, secondo l'impostazione dat, sono spese anticipate dal legale eseguono quindi la sorte del suo compenso. Quando nella risposta che precede abbiamo detto che "le spese di cui all'art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio", non intendevamo circoscrivere il rimborso al solo compenso del legale, ma dire che sono rimborsabili dallo Stato le sole spese del legale della parte ammessa al gratuito patrocinio, e non le spese legali eventualmente liquidate a favore della parte non ammessa a tale beneficio.
Zucchetti SG srl
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