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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
fallimento - mancata restituzione beni in leasing
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Roberto Marcianesi
Cuggiono (MI)07/05/2018 10:53fallimento - mancata restituzione beni in leasing
Spett.le Fallco, vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito.
Prima di venire dichiarata fallita, la società X, stipulava due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto degli autoveicoli.
Detti contratti di leasing, che prevedono il pagamento di un prezzo a delle scadenze, sono stati in parte adempiuti dalla società x prima di venire dichiarata fallita ed in parte da una società terza, la quale ha presentato richiesta di subentro in uno solo dei contratti di leasing.
Allo stato, il termine ex art. 72 l.f. di 60 giorni, per sciogliersi o meno dai suddetti contratti non è ancora decorso tuttavia, nonostante le reiterate richieste da parte del curatore, gli autoveicoli di cui sopra non sono stati consegnati alla curatela.
Ora, considerato che detti beni dovranno essere restituiti alle società di leasing, mi chiedo come bisogna procedere. E' necessario presentare istanza al G.D. per la confisca dei beni oppure bisogna procedere in altro modo?
La società terza, la quale sta provvedendo al pagamento delle rate di leasing, ha avanzato un'offerta di subentro nel medesimo contratto, con contestuale pagamento di un indennizzo al fallimento. Qual è l'iter da seguire in tal caso?
Nel ringraziarVi anticipatamente, porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/05/2018 20:09RE: fallimento - mancata restituzione beni in leasing
Per quanto riguarda la richiesta della società terza di subentrare nel contratto di leasing, di cui sta già pagando le rate, la questione coinvolge anche la società di leasing in quanto il subentro consisterebbe in una cessione del contratto a terzi che richiede il consenso, preventivo o dato al momento, della controparte contrattuale. Poiché normalmente il consenso preventivo alla cessione non viene dato, è necessario trovare l'accordo ora con la controparte società di leasing, a meno che il pagamento delle rate da parte della società terza non sia stato effettuato in modo tale da poter ritenere che la società di leasing abbia già tacitamente accettato la cessione. Ad ogni modo, non dovrebbe essere difficile ottenere il consenso, visto che il subentrante sta pagando le rate e la società di leasing deve comunque ricollocare il bene.
Se si intende seguire questa via della ricerca del consenso alla cessione del contratto, è ovvio che la curatela non deve sciogliersi dal contratto stesso, altrimenti non può cedere un contratto di cui non fa più parte; la cessione con il relativo accordo col subentrante di pagare un indennizzo al fallito va autorizzata, a norma dell'art. 35 l.f., dal comitato dei creditori.
Per quanto riguarda l'altra auto nella disponibilità di un terzo che non intende consegnarla alla curatela, bisogna in primo luogo capire se si conosce chi sia costui che utilizza l'auto o se è ignoto. Nel primo caso, escluso che il giudice delegato possa emanare un ordine di acquisizione vietato dall'art. 25 l.f., si può procedere, previa autorizzazione del giudice, con una denuncia penale per furto o appropriazione indebita e con azione cautelare di sequestro giudiziario in vista di agire per il recupero; nel secondo caso, non può che fare una denuncia di furto contro ignoti e comunicare al PRA la perdita di possesso dell'autoveicolo, sperando che venga rintracciato attraverso qualche ricerca delle forse dell'ordine.
Zucchetti SG srl
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