Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Fallimento e obbligo di ripristino stato dei luoghi

  • Fabrizio Verdi

    13/09/2017 00:32

    Fallimento e obbligo di ripristino stato dei luoghi

    Salve, chiedo un vostro parere sul seguente quesito: L'ordinanza prefettizia di ripristino dello stato dei luoghi prevista dall'art. 211 c.d.s. quale sanzione amm.va accessoria, in caso di illecito compiuto dal fallito quando era ancora in bonis, va indirizzata nei confronti del fallito personalmente (quale trasgressore, come indica la norma) sebbene non abbia piú, in conseguenza del fallimento, la disponibilitá degli immobili su cui effettuare le opere di ripristino, o al curatore fallimentare, sebbene la norma apparentemente non contempli altro legittimato passivo che non sia il trasgressore? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/09/2017 20:08

      RE: Fallimento e obbligo di ripristino stato dei luoghi

      "Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, alla luce dei principi fissati dalla L. Fall., artt. 42, 43 e 44, la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare; pertanto mentre gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorchè intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore" (Così Cass. 13/07/2012, n. 11945). In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, ed intestata al curatore, al quale era stata notificata.
      A nostro avviso lo stesso principio può valere nella fattispecie in esame, di modo che il destinatario della sanzione accessoria di ripristino è il fallito in quanto è stato lui il trasgressore e destinatario della sanzione amministrava pecunia principale, ma poiché la piena legittimazione sostanziale, nonchè quella processuale del curatore per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali astrattamente suscettibili di essere compresi nel fallimento sono passate al curatore , è questi che deve provvedere all'eventuale adempimento. Anche nella specie, infatti, si discute di una sanzione di contenuto patrimoniale, tant'è che ove le opere richieste non vengano eseguite nel termine imposto "il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette" e "successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento".
      Alla luce di tanto, ci sembra che l'ordinanza vada intestata al fallito ora rappresentato dal curatore, ma la notifica debba essere eseguita a mani del curatore fallimentare.
      Ci si può chiedere se, in conformità a quanto stabilito per gli avvisi di accertamento e per le cartelle esattoriali, ci sia un obbligo di "doppia notifica" (al curatore ed al fallito) qualora si tratti di crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento, dato che il contribuente non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo. Tuttavia, anche se si potesse fare questa equiparazione rimane il fatto che la mancata notifica al fallito non incide sulla validità o efficacia della sanzione comminata, ma consente al fallito soltanto di impugnare l'atto con decorrenza dei termini dall'effettiva conoscenza dell'atto, se il curatore sia rimasto inerte (Cass. 18/03/2016, n. 5384)..
      Discorso completamente diverso è se il fallimento sia tenuto o non a dare esecuzione all'ordinanza di ripristino. Pensiamo di no in conformità a quanto statuito dal Cons. Stato 30/06/2014, n. 3274, che ha ripreso un precedente della Cassazione n. 9605 del 1991) in tema di smaltimento rifiuti, "la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito. Il potere di disporre di beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti".
      L'A.P. valuterà se procedere direttamente ai lavori e, qualora lo faccia, insinuerà il credito derivante.
      Zucchetti SG srl