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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
conflitto di interesse di legale del fallimento già legale di un creditore ammesso al passivo fallimentare
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Lorena Bimbati
Rovigo21/09/2017 12:55conflitto di interesse di legale del fallimento già legale di un creditore ammesso al passivo fallimentare
Il caso specifico che è il seguente:
-fallimento "Z" con legale "XY" per l'incarico di azioni revocatorie e/o di recupero crediti verso terzi soggetti A,B debitori del fallimento "Z"
-impresa "C" creditore ammesso al passivo del fallimento "Z", il cui legale è "XY" con l'incarico di ammissione al passivo e impugnazioni verso il fallimento "Z"
-impresa "D" creditore ammesso al passivo del fallimento "Z"
La situazione quindi è quella nella quale un avvocato "XY" accetti di essere il legale difensore (per azione di revocatorie e/o recupero crediti verso terzi soggetti A,B debitori del fallimento "Z") del Fallimento "Z", che è il suo contraddittore/controparte nel procedimento per l'ammissione al passivo ed eventuali impugnazioni promosse da altro suo cliente "C" che Lui avvocato "XY" assiste quale creditore che è controparte dello stesso Fallimento "Z".
Chiedo:
1) se per la situazione sopraddetta esista un conflitto di interessi in base all'articolo 24 del Codice Deontologico Forense o in base a quale altra norma?
2) chi, oltre al Curatore e al creditore "C", possa avviare un procedimento disciplinare verso il legale "XY" per violazione del divieto di conflitto di interesse nella situazione descritta
3) in particolare, se il creditore "D" insinuato nel fallimento "Z" (ed ammesso allo stato passivo) o di sua iniziativa il suo legale "WK" che lo rappresenta, possano promuovere azione disciplinare verso tale difensore "XY" nominato dal medesimo fallimento "Z" (con incarico di fare azioni revocatorie e/o di recupero crediti verso terzi soggetti A,B) per conflitto di interesse di quest'ultimo difensore "XY" che riveste anche l'incarico di procuratore/difensore di un altro creditore "C" insinuato nel medesimo fallimento "Z"(ed ammesso allo stato passivo) e successivamente al provvedimento di condanna del legale "XY" emesso del consiglio distrettuale di disciplina, se possa essere fatta azione di revoca/responsabilità
al Curatore che non ha provveduto a contestare il conflitto di interesse esistente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/09/2017 19:55RE: conflitto di interesse di legale del fallimento già legale di un creditore ammesso al passivo fallimentare
Se al momento in cui la curatela del fallimento Z ha dato l'incarico al legale XY questi aveva già presentato domanda di insinuazione al passivo dello stesso fallimento per il creditore C e questa domanda era stata accolta o comunque, anche se non accolta, lo stato passivo non era stato impugnato, non vediamo un conflitto di interessi dato che la prestazione del legale in favore di C era ormai esaurita al momento in cui ha ricevuto il nuovo incarico (che non prevede di agire verso il vecchio cliente), e pensiamo che la conoscenza della specifica posizione del creditore C non possa favorire ingiustamente il fallimento nel recupero crediti e revocatorie affidate all'avvocato XY dal fallimento o limiti la sua indipendenza nello svolgimento del nuovo incarico.
Nel caso, invece, che l'opera dell'avv. XY per il creditore C non possa essere considerata già esaurita al momento del conferimento del nuovo incarico da parte della curatela è evidente il conflitto di interesse dell'avvocato, che si trova contemporaneamente ad essere avvocato del fallimento e avvocato di una controparte dello stesso, che ci sembra integri l'ipotesi tipica di cui al primo comma dell'art. 24 del Codice deontologico forense, con conseguente dovere di astensione da parte dell'avvocato. La Cassazione (Cass. n. 4313 del 2016), nell'enunciare che se tra due o più parti sussiste un conflitto di interessi, esse non possono costituirsi in giudizio a mezzo di un medesimo avvocato, ha anche chiarito che tale principio vale non solo nel caso in cui il conflitto di interessi sia attuale, ma anche quando esso si configuri come solo virtuale, ovverosia anche nel caso in cui esso sia insito solo potenzialmente nel rapporto tra le parti stesse.
Riteniamo che il conflitto di interesse possa essere denunciato all'Ordina da chiuque vi abbia interesse, sia la parte in conlfitto che la controparte o un collega, perché l'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della professione forense configura automaticamente l'illecito disciplinare, tanto che la rinuncia all'esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento, né attenua la gravità del comportamento dell'incolpato (Consiglio Nazionale Forense 3 luglio 2017, n. 80).
Il curatore che nomina un legale conoscendo l'esistenza del conflitto di interessi non incorre, a nostro avviso, in una responsabilità risarcitoria, ma sicuramente pone in essere un comportamento poco diligente che può influire sulla eventuale revoca dall'incarico.
In conclusione, se non ricorre la prima ipotesi sopra prospettata, noi consiglieremmo al curatore di non nominare l'avvocato in questione e, se già nominato di revocare il mandato; ma prima ancora sarebbe opportuno che l'avvocato si astenesse.
Zucchetti Sg srl
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