Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Contratto locazione

  • Ermanno Forcucci

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    07/12/2012 17:22

    Contratto locazione

    Buonasera,
    rinnovando i complimenti per il forum illustro la mia problematica.
    Sono curatore del fallimento X nel quale ho un fabbricato ad uso abitativo. Su detto fabbricato è stato stipulato, prima della dichiarazione di fallimento, un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, per cui sto riscuotendo i relativi canoni. Un soggetto terzo ha avanzato domanda di revocatoria su detto bene immobile. Ora, visto che il contratto scadrà ad inizio 2013 mi chiedo:
    - posso rinnovare per altri 4 anni il contratto in qualità di attuale proprietario dell'immobile, se su esso pende una revocatoria?
    - se la risposta precedente fosse affermativa, sono obbligato a chiedere l'autorizzazione al G.D. per il rinnovo del contratto o basta l'autorizzazione del comitato dei creditori?
    - se soccombessi nella revocatoria sono obbligato a rimborsare l'affitto che mi hanno corrisposto?
    Grazie mille
    Distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/12/2012 20:04

      RE: Contratto locazione

      E' proprio sicuro che si tratti di revocatoria e non di rivendica? Chi sta esercitando la revocatoria, un altro fallimento o è una revocatoria ordinaria? Davanti a quale giudice sta agendo? A quando risale il fallimento di cui lei è curatore?
      Sono dati indispensabili per dare una risposta.
      Zucchetti SG Srl
      • Ermanno Forcucci

        Passignano sul Trasimeno (PG)
        07/12/2012 20:25

        RE: RE: Contratto locazione

        Intanto grazie per la tempestiva risposta. In base alle domande che mi sono state poste preciso che trattasi di revocatoria esercitata da un altro fallimento ai sensi dell'art. 66 L.F. e art.2901 (riassunta a causa dell'interruzione per fallimento della società X dove sono curatore). L'attore ha proposto domanda al giudice fallimentare. Entrambi i fallimenti (il mio e quello dell'attore) sono nuovo rito.
        Distinti saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/12/2012 10:37

          RE: RE: RE: Contratto locazione

          Avevamo chiesto i chiarimenti che ci ha fornito perché l'anno scorso la Cassazione, modificando in parte il suo precedente orientamento, ha stabilito con la sentenza 12/05/2011, n. 10486 quanto segue: "Un'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, non può essere esperita nei confronti di un fallimento e, se esperita deve essere dichiarata inammissibile, perché ad essa ostano il principio di cristallizzazione della massa passiva alla data dell'apertura del concorso e il carattere costitutivo dell'azione revocatoria. Il principio di cristallizzazione pone il patrimonio del fallito al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento; sicché, posto che l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce soltanto a seguito della sentenza che accoglie la domanda, il medesimo effetto non potrà essere invocato contro la massa ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura del fallimento". Principio peraltro ripreso in una successiva ordinanza 8 marzo 2012 n. 3672 che in una vicenda molto complicata, dopo aver affermato che "il combinato disposto degli artt. 24 e 52 l. fall. implica che il tribunale da cui è stato dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori, per il quale si prospetti un'azione di revoca ex art. 67 l. fall., resta il solo competente a decidere l'inefficacia o meno dell'atto, mentre le successive e consequenziali pronunzie di restituzione competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario del pagamento revocato, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi" (che erano i criteri cui la cassazione si era in passato ispirata, aggiunge: "in ogni caso, la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo dell'azione revocatoria non ne permettono l'esperimento contro un fallimento, dopo la sua pronuncia, conseguendone l'annullamento della eventuale ammissione al passivo in cui la domanda si sia trasfusa".
          Posto che la soluzione indicata comporta l'inesperibilità della revocatoria anche quando, come nel suo caso, il fallimento del convenuto sia dichiarato prima del fallimento dell'attore, la sua posizione dovrebbe essere abbastanza tranquilla per probabile declaratoria di inammissibilità della revocatoria nei confronto di un fallimento.
          Lei inoltre aggiunge che il fallimento attoreo ha proposto domanda avanti al giudice delegato, il che, se è esatto, sarebbe un altro motivo di inammissibilità perché l'azione revocatoria va proposta avanti al tribunale, anche secondo il precedente indirizzo, salvo poi a far valere avanti al giudice delegato le pretese restitutorie nascenti dall'accoglimento della revocatoria secondo le regole dell'accertamento del passivo, come del resto ricordato nella sentenza del 2012 sopra richiamata.
          In una situazione del genere potrebbe anche rinnovare il contratto di locazione riguardante l'immobile oggetto della revocatoria (rectius, il cui acquisto da parte del "suo" fallimento si chiede venga revocato), sperando che il tribunale segua l'esposto nuovo indirizzo della S.C.; per tale operazione è necessario il parare del comitato dei creditori a norma dell'art. 35 l.f.
          Zucchetti SG Srl
          • Ermanno Forcucci

            Passignano sul Trasimeno (PG)
            10/12/2012 11:19

            RE: RE: RE: RE: Contratto locazione

            In pratica, se non ho capito male, se sottoscrivo un contratto di locazione avente per oggetto l'immobile sul quale pende la revocatoria, se soccombessi all'azione, in base alla sentenza del 12/05/2011, n. 10486, potrei essere abbastanza sicuro di non rimborsare i canoni che ho percepito durante il fallimento. Ho capito bene?
            Inoltre, visto che serve solo l'autorizzazione del comitato dei creditori, al G.D. in questi casi devo far sapere dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e se si in che modo?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              10/12/2012 17:29

              RE: RE: RE: RE: RE: Contratto locazione

              Non esattamente. secondo la citata sentenza l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti di un fallimento non è proprio proponibile, per cui il giudice davanti alla quale è proposta, se segue questo indirizzo, deve dichiarare la domanda improponibile o improcedibile. Quale tutela a questo punto abbia l'altro soggetto attore è tutta ancora da valutare e non siamo in grado dirlo perchè bisognerà vedere lo sviluppo che avrà il nuovo indirizzo.
              Ricondotta l'autorizzazione all'art. 35, trova applicazione anche il secondo comma che prevede la preventiva informazione del giudice nel caso di transazioni sempre e nel caso di altre operazioni quando queste siano di valore superiore ad e 50.000.
              Zucchetti SG Srl
              • Ermanno Forcucci

                Passignano sul Trasimeno (PG)
                12/12/2012 19:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Contratto locazione

                Ringraziando per la disponibilità e i suggerimenti forniti, vorrei soffermarmi sulla sentenza citata. In modo particolare vorrei capire se la sentenza n.10486 del 12 Maggio 2011 si applica al mio caso. Infatti il fallimento che sto curando ha penndete una revocatoria e tale revovocatoria è stata iniziata prima che fosse dichiarato il fallimento; dopo il fallimento di X l'attore ha riassunto la causa interrota. In pratica temporalmente è successo questo:
                - compravendita immobile tra X (acquirente dove ora io sono curatore) e Y (cedente);
                - contratto di affitto sull'immobile di proprietà di X;
                - fallimento di Y;
                - revocatoria promossa da Y sull'immobile oggetto di compravendita;
                - fallimento di X
                - riassunzione revocatoria
                Vorrei sapere se è applicabile la citata sentenza visto che da quello che ho capito tratta di improponibilità dell'azione revocatoria se iniziata durante il fallimento.
                Grazie mille.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  14/12/2012 19:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Contratto locazione

                  Ora che abbiamo tutti i dati necessari le cose appaiono un po' di verse, per questo preghiamo gli utenti ad essere precisi e descrivere, eventualmente anche con un esempio, come ha fatto lei, la situazione. Il fatto che l'azione revocatoria sia stata proposta dal fallimento di Y contro la società X quando questa non era stata ancora dichiarata fallita, cambia il quadro e mutano le conseguenze, che peraltro sono considerate a nella stessa sentenza n. 14486 del 2011 che avevamo citato.
                  Questa, infatti dopo aver affermato il principio riportato nelle precedenti risposte, aggiunge testualmente: "Il ricorrente richiama, a sostegno della sua tesi, Cass. 7583/1994, la quale, però, si limita a confermare il principio, già enunciato da Cass. 2746/1963, secondo cui, se nelle more del giudizio di revoca sopraggiunge il fallimento del convenuto, il giudizio prosegue davanti allo stesso giudice quanto alla domanda di revoca, mentre le domande restitutorie conseguenti devono essere verificate nel fallimento della parte convenuta, ai sensi della L. Fall., art. 52 e art. 93 e segg.. L'ipotesi, dunque, è che si tratti di azione revocatoria iniziata prima del fallimento della parte convenuta; azione la cui proseguibilità può spiegarsi con la considerazione (generalmente accettata: cfr., tra le altre, Cass. 3657/1984, 1001/1987, nonchè Cass. 5443/1996 e 437/2000, rese a sezioni unite) che gli effetti restitutori conseguenti alla revoca retroagiscono alla data della domanda, per il generale principio che la durata del processo non deve recar danno a chi ha ragione".
                  In sostanza è vero che con la dichiarazione di fallimento di X si è attuata la cristallizzazione del suo patrimonio; questa circostanza rende improseguibili le azioni revocatorie promosse dopo il fallimento ma non quelle iniziate prima perché gli effetti della sentenza revocatoria- di natura costitutiva- comunque retroagiscono alla data della domanda con la quale è stata richiesta la revocatoria, ossia ad una data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
                  Ritornando a questo punto alla domanda iniziale da lei proposta, se cioè rinnovare o non il contratto di locazione, si tratta di fare una valutazione di merito sulla fondatezza della domanda formulata e capire, cioè se ha possibilità o non di essere accolta. In ogni caso, se anche rinnova la locazione e perde la causa di revocatoria i canoni in cassati- sempre per il principio che la sentenza ha effetto dalla domanda- devono essere restituiti, anche se su quest'ultimo punto la soluzione non è così certa.
                  Zucchetti SG Srl
                • Ermanno Forcucci

                  Passignano sul Trasimeno (PG)
                  18/09/2013 20:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Contratto locazione

                  Buongiorno,
                  vorrei ritornare sull'argomento trattato per sapere se vi sono novità in merito a quanto richiesto in precedenza. Riassumo gli elementi essenziali della domanda riportando in termini temporali cosa è accaduto:
                  - compravendita immobile tra X (acquirente dove ora io sono curatore) e Y (cedente);
                  - contratto di locazione ad uso abitativo sull'immobile di proprietà di X;
                  - fallimento di Y;
                  - revocatoria promossa da Y sull'immobile oggetto di compravendita;
                  - fallimento di X
                  - riassunzione revocatoria da parte di Y
                  Ora la curatela X ha rinnovato il contratto di locazione incamerando i relativi canoni. Le domande che pongo sono:
                  1) se il fallimento X dovesse perdere la revocatoria, i canoni incamerati dal fallimento che sto curando dovranno essere riconosciuti e versati ad Y?
                  2) se la risposta alla precedente domanda dovesse essere positiva presumo che non possa utilizzare gli introiti derivanti dai canoni di locazione (che sono le uniche entrate per il fallimento) per pagare i crediti prededucibili. Chiedo conferma.
                  Grazie mille
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  19/09/2013 18:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Contratto locazione

                  Non ci risultano modifiche all'orientamento in precedenza richiamato, per cui le conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda revocatoria sono quelle esposte nell'ultima risposta data, cui rinviamo.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Carlo Tartarini

                  LA SPEZIA
                  11/12/2013 12:35

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Contratto locazione

                  La cooperativa X dopo l'ammissione al passivo nel fallimento Y riceve un pagamento a conclusione del procedimento di espropriazione presso terzi. Il pagamento eseguito dal terzo è inefficace nei confronti del fallimento (si veda forum inefficacia del pagamento terzo pignorato del 24 maggio 2011). La curatela intraprende l'azione legale volta alla dichiarazione di inefficacia e restituzione della somma nei confronti di X. Nelle more del procedimento la cooperativa viene posta in Liquidazione Coatta Amministrativa e il Giudice dichiara l'interruzione del processo.
                  Applicando per analogia lo stesso principio (in questo caso non si tratterebbe di azione revocatoria ma di azione di inefficacia) la riassunzione della causa andrebbe fatta innanzi allo stesso giudice che ha dichiarato l'intervenuta interruzione del processo notificando il relativo atto al Commissario Liquidatore.
                  Una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia del pagamento il curatore avrà titolo per insinuarsi al passivo della Cooperativa oppure per portare in compensazione le contrapposte ragione di credito in sede di riparto fallimentare e/o concordato fallimentare (considerato che l'art. 124 L. F. prevede espressamente la soddisfazione del credito attraverso qualsiasi forma e quindi anche tramite compensazione).
                  Grazie - Carlo Tartarini
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  12/12/2013 13:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Contratto locazione

                  Sulla competenza per la dichiarazione di inefficacia siamo d'accordo.
                  Intervenuta dichiarazione di inefficacia del pagamento fatto dal terzo, la Cooperativa X deve restituire la somma ricevuta al fallimento Y, e non può compensare tale suo debito con il credito già insinuato al passivo del fallimento per mancanza di reciprocità; tale credito di X infatti era verso il debitore Y poi fallito (tant'è che la cooperativa è stata ammessa al passivo del fallimento di Y quale creditore concorsuale), nel mentre il debito restitutorio di X è verso la massa del fallimento di Y. Questi, quindi, deve far valere il credito per la restituzione della somma (il cui pagamento è stato dichiarato inefficace) nella liquidazione coatta cui è ora ammessa la cooperativa X, con le forme di cui agli artt. 207 segg. l.fall.
                  Zucchetti Sg Srl