Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vizio di forma/nullità atto

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    07/05/2019 11:35

    vizio di forma/nullità atto


    Gent.mi

    la società in bonis acquistò il terreno per edificare l'immobile .
    Il terreno è gravato da vincolo, (presente e comprovato in altra documentazione) , ma di questo vincolo non c'è traccia sull'atto notarile, che cita "il terreno è privo di vincoli e servitù", vi chiedo se vista l'omissione ,( a mio parere volontaria del vincolo, che avrebbe impedito anche l'edificazione), l'atto potrebbe essere dichiarato nullo per vizio di forma?
    se così fosse il terreno ritornerebbe a chi lo ha posto la vendita?

    grazie
    spp
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/05/2019 20:01

      RE: vizio di forma/nullità atto

      Dovrebbe precisare, per favore, il tipo di vincolo che gravava sul terreno e se tale vincolo è ancora operante. Grazie.
      Zucchetti Sg srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      08/05/2019 12:35

      RE: vizio di forma/nullità atto

      Gent.mi

      si tratta di un vincolo archeologico, che tutt'ora insiste

      grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        10/05/2019 20:53

        RE: RE: vizio di forma/nullità atto

        La vendita di un bene sottoposta al vincolo archeologico non è automaticamente affetta da nullità, come nel caso che si proceda alla vendita di un bene abusivo o comunque privo della regolarità a edilizia, ma va valutata in base alla normativa privatistica giacchè comunque vien venduto un bene che è sostanzialmente inedificabile o comunque lo è parzialmente, nei limiti in cui la nuova opera non snaturi e non pregiudichi la conservazione e l'integrità dei reperti archeologici (peraltro, poichè la possibilità di edificare è in ogni caso sottoposta all'autorizzazione della competente sovrintendenza, ne consegue che fino a che essa non si sia pronunciata, l'area deve ritenersi assolutamente inedificabile). Non avendo il venditore fatto cenno del vincolo si tratta di vedere come questo "particolare" opera nella dinamica contrattuale.
        E qui si tratta di distinguere se si è in presenza di un vizio rapportabile alla mancanza delle qualità promesse di cui all'art. 1497 c.c. o ad a ipotesi di aliud pro alio, ove la prima categoria presuppone l'appartenenza della cosa al genere pattuito e il vizio è inerente alla natura della cosa e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra, la consegna di aliud pro alio si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. Distinzione sottile e non sempre agevole, ma di capitale importanza perché mentre la mancanza delle qualità promesse consente la risoluzione del contratto negli stretti limiti di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., l'ipotesi di consegna di aliud pro alio dà luogo a un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. svincolata da questi termini e soggetta al termine di prescrizione decennale.
        E' da ritenere che la vendita di un terreno edificabile che manchi della edificabilità sia riconducibile alla vendita di aliud pro alio, per cui l'acquirente (o, in caso di fallimento, il curatore) può esercitare l'azione di risoluzione del contratto e chiedere il risarcimento del danno. L'accoglimento di tale azione determinerebbe la inefficacia del contratto, con restituzione del bene al venditore, il quale dovrebbe a sua volta restituire il prezzo e risarcire il danno che eventualmente verrà riconosciuto.
        Valuti bene la situazione prima di muoversi perché il processo si prospetta lungo e dispendioso e di esito , anche se non incerto, comunque non sicuramente prevedibile anche per la scarsissima conoscenza dei fatti su cui si fonda la valutazione che precede.
        Zucchetti SG srl