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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Efficacia cessione crediti
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Mirko Bartocci
Fabriano (AN)09/07/2012 18:14Efficacia cessione crediti
Anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento la società, presentava all'Istituto di Credito una distinta per ottenere l'anticipazione sbf del credito; nelle condizioni generali dell'operazioni era prevista la cessione dello stesso credito con clausola pro solvendo.
Sono a chiedere se sia possibile in qualità di curatore contestare tale cessione in quanto priva di data certa la distinta di presentazione sbf, con la quale si cedeva il credito, e di conseguenza pretendere la restituzione delle somme incassate dalla banca successivamente alla sentenza di fallimento seppur in presenza di notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto.
Saluto cordialmente e ringrazio.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/07/2012 09:36RE: Efficacia cessione crediti
Il punto principale da appurare è se l'operazione descritta abbia effettivamente portato ad una cessione del credito oppure si sia sostanziata in un mandato in rem propriam, al di là delle parole utilizzate.
Pare di capire che nella specie ci sia stata una anticipazione su fatture o su ricevute bancarie che realizzano solo indirettamente gli effetti della cessione del credito, in quanto, non trattandosi di titoli, ma di atti unilaterali (dell'avvenuta fornitura come le fatture o di dichiarazioni liberatorie del creditore, da consegnarsi al debitore ceduto al momento dell'avvenuto pagamento,come le ricevute bancarie) la loro cessione è idonea solo a conferire al cessionario un mandato a riscuotere in nome e per conto del cedente, sia pure in rem propriam, con la conseguenza che fino a tale momento la titolarità del credito rimane in capo al creditore originario, sul cui c/c viene, infatti, versato l'importo incassato.
Ovviamente le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, possono convenire che detto mandato integri, altresì, anche gli estremi della cessione del credito riscosso, esplicando funzione sia di garanzia, sia solutoria, ma questo richiede che sia data la prova di un simile ulteriore accordo. Le conseguenze sono diverse a seconda che vi sia intervenuta tra le parti una cessione del credito o un mandato irrevocabile all'incasso, giacchè quest'ultimo, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il proprio credito.
Orbene, secondo costante giurisprudenza della cassazione, gli atti solutori conseguiti all'esecuzione del mandato irrevocabile all'incasso, utilizzato con funzione di garanzia per il mandatario, sono autonomamente revocabili, indipendentemente dalla revocabilità del mandato e, per accertare la loro effettuazione nel periodo sospetto, si deve tener conto non della data in cui, a fronte della consegna delle fatture alla banca, ha luogo il predetto conferimento del mandato, ma di quella, successiva, in cui le fatture stesse sono saldate dai debitori, e le relative rimesse affluiscono nel conto corrente intestato alla società fallita (tra le tante, Cass. n. 9387 del 2011 Cass. n. 15225 del 2007; Cass. n. 1391 del 2003; n. 16261 del 2001; n. 5061 del 2001) e dall'esistenza di un rapporto di conto corrente. Ciò perché, a seguito dell'esecuzione del succitato mandato, non si verifica la compensazione, in quanto la banca, nel riscuotere la somma, non diveniva debitrice della società mandante per l'equivalente importo, ma la trattiene in pagamento diretto del proprio credito ex mutuo ancora scoperto verso la società mandante.
Se, invece, si versa nell'ambito della cessione del credito, questa comportando il trasferimento del credito in capo al cessionario, pone i problemi da lei rappresentati.
Per quanto riguarda l'opponibilità- problema che riguarda anche l'anticipazione non traslativa di cui in precedenza- ci sembra che l'avvenuta notifica della cessione al debitore ceduto sia idonea ad attribuire la data certa alla cessione, quanto meno all'epoca della notifica che, pertanto, se effettuata prima del fallimento, rende opponibile, anche ai sensi dell'art. 45, la cessione alla massa (cfr., da ultimo, Cass. n. 8961 del 2010).
Per quanto riguarda la revocatoria, va esclusa quella che fa capo alla considerazione della cessione di credito quale mezzo anomalo di pagamento e come tale è assoggettabile a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., in quanto questa presuppone che la cessione sia compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, nel mentre nel caso la cessione ha avuto luogo contestualmente alla concessione di una anticipazione; in ogni caso questa versione si scontrerebbe con le nuove regole sulla revocabilità delle rimesse in conto corrente (per Cass. n. 28981 del 2008, sarebbe configurabile in casi simili l'azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66, con tutte le conseguenze probatorie).
Si dovrebbe allora pensare alla revocatoria dell'atto di anticipazione-cessione; in questo caso, esclusa la sproporzione di cui al primo comma, n. 1 dell'art. 67, la cessione diventerebbe revocabile ai sensi del secondo comma della stessa norma, per cui deve essere intervenuta nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento e compete al curatore fornire la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.
Zucchetti SG Srl
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