Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cessione di azienda e diritto di prelazione dell'affittuario - procedura ex art. 47 L. 428/90. -URGENTE-

  • Andrea Bartolini

    ANCONA
    02/07/2015 10:55

    cessione di azienda e diritto di prelazione dell'affittuario - procedura ex art. 47 L. 428/90. -URGENTE-

    Buongiorno.
    In una procedura fallimentare si era proceduto ad affitto di azienda ex art. 104 bis L.F.e, in quella sede, si era esperito il procedimento di cui all'art.47 l. 428/90 essendo previsto il passaggio di più di 15 lavoratori con l'azienda.
    Ora si tenterà la cessione, tramite vendite competitive, dell'azienda stessa ex art. 105 L.F.,essendo peraltro ancora in corso -a seguito di proroghe- l'affitto con l'originario soggetto.
    Nel frattempo però, a seguito di dimissioni e/o licenziamenti, i lavoratori sono scesi sotto il numero di 15; le mie domande sono le seguenti:
    A) in sede di cessione di azienda, perdura il diritto di prelazione dell'affittuario ex lege 223/1991, art 3, anche se non vi sono più i requisiti dimensionali? (a mio parere sì, essendo un beneficio per chi era intervenuto come affittuario quando la fallita aveva tale requisito dimensionale, ma vorrei avere il Vs. parere); nel caso si debba invece guardare, per i requisiti dimensionali, non al momento dell'affitto ma al momento della cessione, da dove decorre il semestre di cui all'art. 1, 1° comma, l. 223/91??
    B) in sede di cessione di azienda, dovrà nuovamente essere esperito il procedimento ex art. 47 l. 428/90, anche se il requisito dimensionale -originariamente esistente- non vi è più? (secondo me no, ma anche qui vorrei vostra idea).
    In attesa,ringrazio e porgo distinti saluti.
    Avv. Andrea Bartolini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/07/2015 20:36

      RE: cessione di azienda e diritto di prelazione dell'affittuario - procedura ex art. 47 L. 428/90. -URGENTE-

      La sua domanda presuppone che al momento della stipula dell'affitto non sia stato concesso pattiziamente il diritto di prelazione, come consentito dal comma quinto dell'art. 104bis, per cui resta fermo il diritto di prelazione ex art. 3, co. 4, legge n. 223 del 1991. Anche noi riteniamo che tale diritto, una volta acquisito per la sussistenza dei presupposti all'atto dell'affitto, permanga al momento della vendita pur se in questo momento i requisiti siano modificati, anche perchè tale diritto non è legato soltanto a limiti dimensionali ma è condizionato anche al fatto che l'intervento dell'affittuario abbia erogato l'erogazione di provvedimenti di carattere sociale a favore dei dipendenti delle imprese in crisi.
      Anche sulla seconda domanda siamo d'accordo con la sua valutazione.
      Zucchetti SG srl