Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002 - revoca per intervenuta capienza della procedura.

  • Giuseppe Rinaldi

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    17/09/2015 13:32

    Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002 - revoca per intervenuta capienza della procedura.

    Buonasera, volevo sottoporre al forum il seguente quesito:
    è possibile la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio nel momento in cui il fallimento ha realizzato attivo ed il giudizio si è concluso con sentenza che ha compensato le spese, senza alcun provvedimento di liquidazione a carico dell'Erario?
    In caso positivo, nella liquidazione del compenso, occorrerà attenersi sempre al disposto del DPR 115/2002 e, cioè, onorario medio ridotto della metà?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/09/2015 20:14

      RE: Ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002 - revoca per intervenuta capienza della procedura.

      L'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Quando, quindi il fallimento dispone di attivo, viene meno la condizione per il gratuito patrocinio e la situazione deve essere fatta presente al giudice della causa che, a norma dell'art. 136 del citato DPR, può procedere alla revoca dell'ammissione.
      Nel suo caso, essendo cessata l'attività del legale, la revoca espressa non ha più senso, ma riteniamo che il legale debba essere pagato dalla parte e non dall'Erario, che poi dovrebbe ricuperare tale somma rifacendosi sulla parte obbligata (nel caso il fallimento stante la compensazione delle spese).
      Riteniamo anche, ma a dire il vero non abbiamo argomenti per sostenerlo con sicurezza, che, pur essendosi svolto il procedimento interamente in regime di gratuito patrocinio, il pagamento, proprio perché effettuato dalla parte e non dallo Stato, debba essere fatto secondo l'ordinario regime e non applicando la normativa in materia che prevede che gli onorari siano ridotti della metà.
      Zucchetti SG srl