Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

SPESE PARTE VITTORIOSA NEL CASO DI FALLIMENTO, SOCCOMBENTE, AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO

  • Daniela De Angelis

    Roma
    09/06/2023 21:21

    SPESE PARTE VITTORIOSA NEL CASO DI FALLIMENTO, SOCCOMBENTE, AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO

    Volevo sapere come fa un legale, che ha vinto contro un Fallimento ammesso al gratuito patrocino, a recuperare le proprie spese.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2023 18:58

      RE: SPESE PARTE VITTORIOSA NEL CASO DI FALLIMENTO, SOCCOMBENTE, AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO

      In primo luogo va chiarito che, ai sensi dell'art. 91 cpc, "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa", per cui è la parte in favore della quale è stata disposta la condanna al pagamento delle spese legittimata ad agire per il recupero delle stesse e non il legale, a meno che questi non ne abbia chiesto la distrazione in suo favore.
      Ciò detto, va sgombrato il campo da un altro ricorrente equivoco e cioè, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, non comporta che lo Stato si accolli le spese che la parte ammessa al gratuito patrocinio sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perche, come chiarisce il primo comma dell'art. 131 DPR n. 115 del 2002, "Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario".
      In tal senso Cass. n. 24114/2016; Cass. n. 10053/2012, per la quale "L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 74 comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare".
      Pertanto, se il giudice condanna alla refusione delle spese processuali la parte non ammessa al gratuito patrocinio, la condanna deve essere fatta in favore dello Stato che ha anticipato le spese o prenotato a debito altre, nel mentre se la condanna al pagamento delle spese è a carico del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, il giudice può condannarlo a pagare le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dato che lo Stato non estende la sua assistenza fino a ricomprendere anche le spese conseguenti alla soccombenza della parte che gode del beneficio.
      Nel suo caso, quindi, il difensore della parte vittoriosa non ammessa al gratuito patrocinio si rivolgerà per il pagamento del suo compenso alla arte che gli ha conferito l'incarico e questa insinuerà al passivo del fallimento della controparte il credito per la condanna alle spese.
      Zucchetti SG srl a