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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Procedimento di Mediazione e Fallimento
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Teresa Stumpo
CROTONE27/09/2012 20:08Procedimento di Mediazione e Fallimento
Porgo al forum il seguente quesito:
La Curatela è stata chiamata ad aderire ad una domanda di mediazione, avente ad oggetto "risoluzione contrattuale e restituzione somme versate".
Avendo le parti richiedenti ricondotto la controversia tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs n. 28/2010, in quanto la controversia è collegata ad un un contratto di finanziamento, la sottoscritta ha richiesto l'autorizzazione al G.D. di cui all'art. 31 c. 2° L.F., necessaria a legittimare la scrivente a partecipare alla fase conciliativa. Nell'istanza depositata ha inteso puntualizzare che il Fallimento è privo di fondi e qualora si aderisse alla domanda, occorrerà accedere all' Istituto del Patrocinio.
Sul punto il G.D. non si è espresso. L'Organismo di mediazione, da me interpellato, ritiene che il Fallimento non possa giovarsi della disposizione di cui di cui all'art. 17 comma 5° secondo il quale la mediazione è gratuita per i soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio.
La sottoscritta non ritiene condivisibile tale tesi e ritiene che il Fallimento può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato previa attestazione del G.D. della insussistenza dei fondi necessari per le spese di mediazione.
Quale è la giusta soluzione?
Potrebbe il G.D. contestare la obbligatorietà del procedimento di mediazione e negare l'autorizzazione a parteciparvi?
Nel caso dovesse determinarsi nel senso di autorizzare l'adesione al procedimento di mediazione ma non rilasciare l'attestazione per accedere al gratuito patrocinio sul presupposto della non obbligatorietà della mediazione cosa dovrebbe fare il curatore?
Crotone, 27.09.2012
Dott.ssa Teresa Stumpo
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2012 19:05RE: Procedimento di Mediazione e Fallimento
Lei dice che la curatela è stata chiamata ad aderire ad una domanda di mediazione, per cui dobbiamo presumere che sia l'altra parte il soggetto attivo che vuole iniziare una azione di risoluzione restituzione somme versate; orbene se è così, il terzo deve insinuarsi al passivo e non agire in un autonomo giudizio cui sia pregiudiziale l'espletamento della mediazione.
Questo chiude il discorso, perché basta che lei faccia presente l'inammissibilità della mediazione per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo.
In ogni caso, qualora, invece, fosse la curatela che intende agire in giudizio (ma dall'intero contesto della sua domanda non ci sembra), riteniamo opportuno richiamare alcuni concetti:
a-in tal caso anche la curatela è tenuta a sottostare al procedimento di mediazione qualora l'oggetto della causa rientri tra quelle elencate nell'art. 5 del Dlgs n. 28 del 2010;
b-la curatela necessita dell'autorizzazione del giudice delegato per agire in giudizio, a norma degli artt. 25 e 31 l.f, ma non per iniziare il procedimento di mediazione e se nel corso di questo raggiunge un accordo, ha bisogno dell'autorizzazione del comitato dei creditori, a norma dell'art. 35, per procedere alla sottoscrizione;
c-anche la procedura fallimentare può godere del gratuito patrocinio previa attestazione della mancanza di fondi
d-per i soggetti che si trovano nelle condizioni di usufruire del gratuito patrocinio, gratuito deve essere anche il procedimento di mediazione in forza del disposto dell'art. 17, comma quinto, l. n. 28 del 2010.
Zucchetti SG Srl
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