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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Fideiussore
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Michele Feltrin
Ceggia (VE)04/11/2020 12:25Fideiussore
Buongiorno, sono il curatore del fallimento di una Impresa individuale.
Il fallito aveva fatto assumere la qualità di fideiussore a un proprio familiare.
Non riuscendo a far fronte all'esposizione debitoria assunta il fideiussore è stato escusso con atto di pignoramento. Il fideiussore paga parzialmente debito della società debitrice. Durante la pendenza della procedura esecutiva viene dichiarato il fallimento del debitore. Quindi la procedura esecutiva viene dichiarata improcedibile.
Vorrei chiedere se Nell' ambito della procedura fallimentare il fideiussore che ha parzialmente pagato a seguito dell' atto di pignoramento può insinuarsi al passivo per la parte versata ex art. 62 l.f.? Altra domanda: quando la procedura fallimentare si concluderà, se il creditore garantito con la fideiussione non è stato soddisfatto con l attivo fallimentare, può agire ancora contro il fideiussore?
Ringrazio per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/11/2020 19:26RE: Fideiussore
Il fallimento del debitore principale non produce effetti particolari sulla posizione del suo fideiussore, anche se solidale, tant'è che l'art. 61, co. 1, l. fall. espressamente prevede che "Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento", evidenziando come tra più debitori solidali alcuni possono essere falliti ed altri no e nei confronti dei condebitori in bonis non opera il principio dell'esclusività del procedimento speciale di accertamento del passivo, per cui la domanda nei confronti del debitore fallito deve essere proposta con le forme del processo di verificazione del passivo e quella nei confronti dei coobbligati non falliti segue le vie ordinarie.
Ai condebitori in bonis, inoltre, non si comunicano neanche gli effetti sul credito prodotti dal fallimento degli altri coobbligati, sia per quanto riguarda la scadenza anticipata del credito ex art. 55 comma 2°, che la regolamentazione degli interessi ex artt. 54 e 55, giacchè queste norme operano ai soli fini del concorso fallimentare e, quindi, non producono effetti, in mancanza di una norma espressa, al di fuori dello stesso; pertanto il fideiussore non fallito conserva il beneficio del termine pattuito, nonostante l'indubbia natura accessoria dell'obbligazione fideiussoria che potrebbe far pensare alla contestuale scadenza dell'obbligazione principale e di quella accessoria di garanzia. Egualmente non opera nei confronti dei coobbligati in bonis il divieto delle azioni esecutive che interessa soltanto il patrimonio acquisito all'attivo fallimentare, sul quale si attua il concorso collettivo di tutti i creditori.
In sostanza, il creditore poteva escutere il fideiussore se il credito era scaduto secondo le regole ordinarie, come ha fatto, e poteva anche proseguire l'azione esecutiva nei suoi confronti, che lei dice è stata dichiarata improseguibile.
Venendo più specificatamente alle sue domande, il fideiussore può far valere il regresso per l'importo pagato anteriormente al fallimento del debitore principale, anche se si è trattato di una quota parte del credito; nel mentre se il pagamento avviene in pendenza di fallimento del debitore principale, il coobbligato (fideiussore) di questi per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 61 co. 2 L.F., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del solvens.
Chiuso il fallimento del debitore principale, il creditore che non sia stato integralmente soddisfatto nel concorso, può ancora rivolgersi al fideiussore per ottenere il pagamento integrale, anche se il debitore fallito tornato in bonis ottiene la esdebitazione, in quanto, in tal caso, come dispone il quarto comma dell'art. 142 l. fall., " Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso".
Zucchetti Sg srl
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