Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione coatta amministrativa; Sentenza contro società cooperativa in liquidazione

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    05/03/2015 20:12

    Liquidazione coatta amministrativa; Sentenza contro società cooperativa in liquidazione

    Buonasera. Cortesemente vorrei avere un chiarimento su una questione che mi è stata sottoposta. Notificato un atto di citazione ad una soc. Cooperativa già ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (preciso che l'atto è stato notificato alla società in persona del liquidatore p.t.) per un credito fondato su fattura di natura chirografaria. Che nelle more del giudizio ordinario, nel quale la cooperativa in liquidazione rimaneva contumace, venivano inviate comunicazioni al liquidatore con richiesta di informazioni circa lo stato della procedura; tali richieste d'informazioni rimanevano tutte prive di riscontro. Concluso il giudizio ordinario con sentenza favorevole di condanna della cooperativa, contestualmente scadeva anche il termine di un anno per la presentazione della domanda di insinuazione tardiva.
    Pertanto, la domanda che pongo riguarda la possibilità di far valere la sentenza nei confronti della cooperativa in liquidazione ovvero altre modalità per ottenere il riconoscimento del credito, compresa la configurazione di un'eventuale responsabilità del liquidatore il quale non ha mai riscontrato le richieste di informazioni che gli erano state rivolte. Ringrazio in anticipo per la risposta che mi vorrete fornire.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/03/2015 18:45

      RE: Liquidazione coatta amministrativa; Sentenza contro società cooperativa in liquidazione

      In forza dell'art. 201 l.f., per il quale "dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e …", trova applicazione nella liquidazione coatta, tra gli altri, l'art. 52, che contiene il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per cui anche nella procedura amministrativa chi intende partecipare alla distribuzione del ricavato deve seguire il rito dettato per la partecipazione al concorso. Di conseguenza, "'assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori " (Cass. 8/3/2003, n. 3520; Cass. 7/3/2000 n. 2541; nonché Cass. 29/4/1999 n. 4317; Cass., sez. un., 16/1/1991 n. 380; Cass., sez. un., 18/3/1988 n. 2483, tra le tantissime) e, quindi, la sentenza emessa dal giudice ordinario in pendenza della liquidazione coatta non è opponibile alla massa.
      Il rito per la verifica del passivo nella liquidazione coatta è quello dettato dagli artt. 207, 208 e 209.Da questa disciplina emerge, che, in caso di mancata comunicazione da parte del commissario liquidatore di cui all'art. 207, i creditori "possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. A norma, poi del secondo comma dell'art. 209, "Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore". E' chiaro che il richiamo all'art. 101 comporta la riproduzione anche nella procedura amministrativa della tardive e supertardive.
      Non vi è dubbio che il comportamento del commissario non è stato dei più corretti in quanto, ricevuta la notifica della citazione, avrebbe quanto meno potuto prendere contatti col creditore, però l'errore lo ha fatto proprio il creditore che, invece, di insinuarsi secondo le forme di legge, ha iniziato e proseguito la causa avanti al giudice ordinario.
      Zucchetti SG srl