Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

escussione fideiussione

  • Antonello Pio Troiano

    CIRC. SACCHETTI 99 (RA)
    26/09/2018 16:56

    escussione fideiussione

    Salve, espongo il seguente caso concreto e personale.

    La fallita srl esercitava attività di spedizionieri e agenzie di operazioni doganali. Tra i requisiti richiesti per svolgere tale attività è il possesso di adeguate capacità finanziarie comprovate da un capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 Euro. Qualora sia inferiore ai 100.000 Euro, occorrono prestazioni integrative:
    per le società SPA-SRL-SAS-SNC: - fideiussione rilasciata da compagnie di assicurazione o aziende di credito sino alla concorrenza del limite del capitale sociale sottoscritto e versato;
    La fallita aveva un capitale sociale sottoscritto e versato di € 10.000 e la differenza, fino a concorrenza di € 100.000, era "garantita" da fideiussione bancaria.
    Il creditore garantito è la CCIAA.

    - L'istituto di credito fideiussore ha fatto domanda di insinuazione al passivo.
    - La CCIAA non ha fatto domanda di insinuazione al passivo.

    - Il dubbio è: nella qualità di curatore potrei chiedere alla CCIAA (creditore principale) di escutere la fideiussione e girare le somme al fallimento? Potrei considerarlo capitale sociale sottoscritto e non versato?

    La CCIAA non è un "vero e proprio creditore" e la fideiussione è prestata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 1442/1941 n. 1442 e dell'art. 76 D. LGS 59/2010 e s.m.i e dei conseguenti danni a terzi imputabili dall'impresa stessa a giudizio della stessa CCIAA.

    Ringrazio per l'attenzione.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2018 20:00

      RE: escussione fideiussione

      Il comma 3 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, come sostituito dall'art. 76 del d.lgs 26 marzo 2010, n.59, stabilisce che "Il soggetto (spedizioniere) deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata".
      Il fatto stesso che il capitale sociale possa essere integrato da una fideiussione, le dizione legislativa che sottolinea la capacità finanziaria delle società e i requisiti richiesti per le ditte individuali sono elementi che dimostrano che la norma abbia inteso dire che, poiché per garantire i terzi è necessario che lo spedizioniere costituito sotto forma di società abbia un capitale sociale di almeno euro 100.000, questi qualora abbia un capitale inferiore, non è necessario che lo innalzi fino al limite indicato potendo rilasciare una fideiussione dell'importo pari alla differenza tra il capitale sociale e la somma di euro 100.000; di tal che
      la quota garantita da fideiussione non fa parte del capitale sociale ma costituisca soltanto una garanzia data per eventuali inadempienze dello spedizioniere; a nostro avviso
      Se è così, l'istituto di credito che ha rilasciato la fideiussione non può insinuarsi al passivo non essendo stata escussa la fideiussione e neanche si sa se esiste un rischio di escussione per eventuali inadempienze; a maggior ragione nulla può pretendere la Camera di Commercio che ha provveduto alla sola iscrizione nell'albo e a verificare la sussistenza delle condizioni di legge, ma non è creditore néè il danneggiato da una eventuale inadempienza dello spedizioniere. A maggior ragione nulla potrebbe pretendere il fallimento, sempre restando nell'ottica presupposta che la fideiussione non sia una forma di integrazione del capitale sociale.
      Se, invece, si ritiene che il capitale sociale di euro 100.000 indicato dalla legge sia da considerare come quello minimo legale per le società che esercitano attività di spedizioniere, il capitale della società fallita sarebbe costituito dall'importo versato (nel suo caso euro 10.000) e da quello non versato (euro 90.000) ma garantito da fideiussione; in tal caso, si potrebbe applicare l'art. 150 l.fall., per cui il curatore potrebbe chiedere al giudice delegato di ingiungere ai soci e alla banca garante (probabilmente obbligata in via solidale) il pagamento della somma di euro 90.000. Qualora fosse la banca a sborsare il danaro, questa potrebbe poi rivalersi nei confronti dei soci, che avrebbero dovuto versare il residuo capitale sottoscritto, e non verso la società fallita. Anche in tal caso non si vede a che titolo possa entrare in ballo la Camera di Commercio.
      Zucchetti SG srl