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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
RINUNCIA AD UN CREDITO PER POTER PROCEDERE ALLA CHIUSURA EX 118 4°LF
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Andrea Dal Pozzolo
BELLUNO25/01/2016 16:46RINUNCIA AD UN CREDITO PER POTER PROCEDERE ALLA CHIUSURA EX 118 4°LF
Salve,
la procedura che sottopongo alla vostra attenzione è sostanzialmente giunta al termine.
Sono già state fatte tutte le udienze per la verifica delle istanze di ammissione al passivo (anche tardive) e non ne sono previste altre.
Non c'è attivo, se non un fondo cassa di poche decine di euro, naturalmente insufficienti anche per coprire le sole anticipazioni.
Sarei dunque orientato alla chiusura ai sensi dell'art. 118 n. 4 L.F., non potendo essere utilmente continuata la procedura per assenza di attivo.
Recentemente, però, ho appreso dell'esistenza di un credito di circa 25.000,00 euro, vantato nei confronti di altra società parimenti fallita. Il credito in questione è stato infatti, ammesso "in chirografo" al passivo di un altro fallimento.
Ho quindi scritto al Curatore del fallimento "debitore", spiegando le mie intenzioni e chiedendo un aggiornamento circa le possibilità di un effettivo recupero del credito da parte della mia procedura, con indicazione della misura e della tempistica ipotizzabili.
Il Collega (Curatore del debitore) ha risposto che non sa con certezza se ci sarà un riparto anche in favore dei chirografari, ma che, ove anche ci fosse, la relativa percentuale sarebbe molto bassa, quasi "irrisoria" (testuali parole). Quanto alla tempistica ha risposto che non riesce a dirmi con certezza quando sarà possibile chiudere la sua Procedura.
A questo punto, credo sia assolutamente antieconomico tenere aperta una procedura perché forse un domani (non meglio precisato) potrebbe essere liquidato un importo (non meglio precisato), ma certamente basso e quasi irrisorio.
A questo punto, vorrei proseguire ai sensi dell'art. 118, 4°, LF, ma immagino di dover preventivamente rinunciare al credito.
Trattandosi di credito inferiore ad € 50.000,00 è sufficiente l'autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35, 1° co, LF. o devo comunque chiedere l'autorizzazione del Giudice Delegato o anche solo informarlo? Se devo coinvolgere anche il Giudice delegato, lo devo fare prima o dopo aver chiesto l'autorizzazione del comitato dei creditori?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2016 20:40RE: RINUNCIA AD UN CREDITO PER POTER PROCEDERE ALLA CHIUSURA EX 118 4°LF
Anche noi conveniamo sulla necessità della rinuncia, non essendo applicabile il nuovo secondo comma dell'art. 118 che, nella sua versione letterale prende in considerazione l sola ipotesi di chiusura ai sensi del n. 3 dell'art. 118.
Per la rinuncia è sufficiente l'autorizzazione del comitato dei creditori, dandone immediata comunicazione al giudice delegato a norma del terzo comma dell'art. 35, equiparando la rinuncia ad una transazione.
Zucchetti Sg srl
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Donatella Perna
Foggia01/02/2018 11:38RE: RE: RINUNCIA AD UN CREDITO PER POTER PROCEDERE ALLA CHIUSURA EX 118 4°LF
Buongiorno,
il fallimento che curo è insinuato a sua volta al passivo di altri due fallimenti, nell'un caso ammesso in chirografo per €. 690.000,00, nell'altro si è ancora in attesa di ricevere il progetto di stato passivo relativamente al credito chirografario insinuato di €. 185.426,00, mentre vanta inoltre un credito di circa €. 290.000,00 verso altro fallimento, non ancora insinuato al passivo.
Tuttavia, la percentuale di effettiva realizzabilità dei crediti sopra riferiti appare ridotta; questo è quanto constatato contattando i rispettivi curatori che non hanno dato informazioni confortanti, anche in considerazione del fatto che l'attivo eventualmente realizzabile in dette procedure non coprirebbe la significativa debitoria di natura privilegiata che pure esse presentano, oltre le onerose spese di procedura segnalate. In ogni caso dalle relazioni semestrali che mi sono fatta trasmettere si evince la difficile ipotizzabilità di una soddisfazione dei crediti chirografari.
Anche in considerazione dell'esiguo attivo del fallimento curo, ritengo inutile la prosecuzione della procedura, che intendo chiudere.
In vista di ciò, vorrei un Vs. parere, anche alla luce dell'art. 35 L.F., sulla mia intenzione di chiedere con apposita istanza al GD, non essendo costituito il comitato dei creditori, l'autorizzazione a rinunciare al credito ammesso, a quello insinuato e a quello ancora da insinuare, vista la loro difficile realizzabilità, non ritenendo opportuno procedere unilateralmente nell'adozione di questa decisione.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2018 20:26RE: RE: RE: RINUNCIA AD UN CREDITO PER POTER PROCEDERE ALLA CHIUSURA EX 118 4°LF
Nell'ottica di una chiusura definitiva del fallimento da lei curato, l'entità degli importi, consiglierebbe di disporre di dichiarazioni sicure scritte e non orali dei rispettivi curatori sulla prevedibile improbabilità di pagare i creditori chirografari, dopo di che potrebbe chiedere al giudice delegato, in funzione sostitutiva del comitato dei creditori non costituito, l'autorizzazione alla rinuncia.
Potrebbe, però, anche pensare ad una chiusura a norma del nuovo secondo comma dell'art. 118, che però richiederebbe, in primo luogo, che lei possa chiudere il fallimento ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art 118 e non del n. 4 (anche se la norma è stata ritenuta applicabile anche a quest'ultimo tipo di chiusura) e inoltre che lei insinui anche il terzo credito. In questo caso lei chiuderebbe il fallimento, ma restereste in carica lei e il giudice delegato nell'ottica di un recupero dei crediti.
Va da sé che ove abbia la documentazione della irrealizzabilità dei crediti, conviene chiudere definitivamente il fallimento.
Zucchetti SG srl
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