Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cancellazione formalità decreto trasferimento

  • Stefano Viscogliosi

    Roma
    23/09/2020 12:24

    cancellazione formalità decreto trasferimento

    Buongiorno
    il decreto di trasferimento prevede la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. E' previsto che il "conservatore" vi provveda a seguito della definitività dello stesso. Tale fattispecie si realizzerebbe materialmente attraverso la notifica ai creditori del decreto stesso, termine dal quale decorrerebbero i 20 giorni per proporre opposizione. Spetterebbe poi alla cancelleria apporre l'attestazione di mancata opposizione. Si chiede se la copia del decreto possa essere autenticata dal curatore mediante l'apposita procedura prevista dal programma e poi quale cancelleria sia titolata ad apporre la dichiarazione di mancata opposizione. Le cancellerie dei G.d. si dichiarano incompetenti sul punto, rinviando a quelle del contenzioso. Queste ultime dichiarano di non avere mai rilasciato attestazioni di questo tipo, ma solo per le opposizioni allo stato passivo. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2020 19:30

      RE: cancellazione formalità decreto trasferimento


      Il riferimento al termine dei venti giorni per l'impugnazione del decreto di trasferimento nasce dalla considerazione che tale decreto è atto del procedimento esecutivo e pertanto, secondo pacifica giurisprudenza, nei confronti dello stesso può essere proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., cui sono legittimati non solo le parti del processo esecutivo (debitore, creditori pignoranti e intervenuti), ma anche i terzi interessati, che abbiano diritto di ricevere l'avviso ex art. 498 c.p.c. (creditori ipotecari, creditori sequestranti, promissari acquirenti di preliminare trascritto ex art. 2645-bis c.c., creditori privilegiati ex art. 2775-bis c.c.) o meno (creditori ipotecari successivi); così come è pacifico che essa debba essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di (non più di cinque, ma) venti giorni, che decorre dalla conoscenza - legale o anche di fatto - del decreto di trasferimento, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone, in capo a ciascuno dei soggetti legittima. Eguali criteri valgono nella esecuzione fallimentare, solo che qui il decreto di trasferimento e cancellazione dei pesi emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 108 l. fall. è impugnabile ai sensi dell'art. 26, nel termine massimo di 90 giorni.
      Dando per scontato, dato il richiamo ai venti giorni, che si tratti di esecuzione individuale, evidentemente il conservatore dei registri immobiliari (più correttamente il responsabile dell'Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) in questione ha seguito quell'indirizzo ((v. Trib Lucca n. 3727/2017; App. Firenze n. 2174/2017; Trib. Taranto n. 1356/2019; contra, Trib. Prato n. 2311/2018), che subordina la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie alla "definitività" del decreto di trasferimento, da far constare mediante una attestazione di cancelleria circa il decorso del termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. o la mancata proposizione di impugnazioni nel medesimo termine.
      Tuttavia tale indirizzo non è pacifico , al punto che la Cassazione, sez. I, con una articolata e approfondita ordinanza del 10/02/2020, n.3096 ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione consistente nello stabilire "Se, nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell'art. 2878 c.c., n. 7, l'estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c.". La Corte spiega che la magteria merita l'esame delle sezioni unite in considerazione di una pluralità di ragioni: "la materia interseca la competenze di quasi tutte le sezioni civili; la questione ha registrato orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e conseguenti prassi diversificate presso le varie Conservatorie dei registri immobiliari; la problematica evidenziata intercetta profili di carattere teorico-sistematico che investono vari istituti giuridici, di diritto sostanziale e processuale; ma soprattutto l'adozione dell'una o dell'altra tesi si riflette sul grado di tutela delle parti coinvolte nelle vendite esecutive o fallimentari, con particolare riguardo al giudizio di prevalenza da effettuare nel contemperamento degli interessi dell'acquirente (e dei suoi aventi causa) con quelli dei creditori, specie se ipotecari".
      Ovviamente la questione non è stata ancora affrontata dalle Sezioni Unite, ma intanto si invita chi è interessato ad approfondire l'argomento a leggere l'ordinanza citata, chiaramente propensa per la soluzione positiva del quesito, con spunti anche in tema fallimentare. Intanto era doverosa questa premessa per fornire un quadro della situazione e dei possibili sviluppi in tempi presumibilmente non lunghi.
      Venendo ai quesiti posti, riteniamo che il decreto di trasferimento, essendo atto emesso dal giudice, va depositato in cancelleria, per cui l'autenticità delle copie rilasciate va fatta dal cancelliere. Quanto alla cancelleria competente, è impossibile dare una riaposta perché dipende dall'organizzazione di ciascun tribunale; secondo logica dovrebbe essere la cancelleria delle esecuzioni, ma, ripetiamo, ciascun ufficio si organizza in relazione alle proprie dimensioni, al personale disponibile al flusso di pratiche, ecc.
      Zucchetti SG srl