Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

mancata ricevuta di consegna pec

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    10/10/2013 17:55

    mancata ricevuta di consegna pec

    un avvocato mi contatta attraverso la posta elettronica ordinaria chiedendomi la data di udienza per la verifica dello stato passivo, gli rispondo chiedendogli di inviarmi il proprio indirizzo pec per inviargli la comunicazione ex art 92 lf. provvedo all'invio della comunicazione da pec a pec. Vengo ricontattato dopo circa un mese sempre attraverso posta elettronica ordinaria, dopo la scadenza del termine per l'insinuazione al passivo, è l'avv. mi dice di non aver mai ricevuto la comunicazione ex art. 92.
    andando a verificare sulla pec del fallimento riscontro solo la presenza dell'accettazione dell'invio e non della consegna (preciso che non mi è arrivata neanche la ricevuta di mancata consegna).
    a questo punto l'avvocato mi chiede di considerare l'insinuazione al passivo (ad oggi ancora non pervenuta) tempestiva.
    ritengo che non posso considerare la domanda tempestiva dato che la sentenza di fallimento con relativa pec del fallimento è stata regolarmente trascritta in camera di commercio nei termini fissati dalla legge.
    vorrei conoscere il vostro parere in merito.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2013 20:30

      RE: mancata ricevuta di consegna pec

      La tardività della domanda rispetto al termine di trenta giorni anteriori all'udienza di verifica è fissata dal legislatore in via assoluta, indipendentemente dalle cause che hanno determinato il ritardo, per cui una domanda pervenuta dopo tale termine va trattata come tardiva. Nell'ambito dell'accertamento della stessa poi il creditore può fornire la prova che il ritardo non è a lui addebitabile ai fini dell'art. 112, per cui è al momento della discussione della domanda tardiva che si deve valutare- se il creditore proporrà la questione- se egli ha ricevuto o meno la comunicazione, la cui mancanza, indipendentemente dal deposito da parte del curatore della propria Pec al registro delle imprese, potrebbe far ritenere incolpevole il ritardo.
      Zucchetti SG Srl