Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Cessione d'azienda

  • Carmela d'Angelo

    AVERSA (CE)
    11/05/2015 13:20

    Cessione d'azienda

    Buongiorno, sottopongo alla Vs.attenzione il seguente caso: qualche mese prima del fallimento la Soc.in bonis ha ceduto per un prezzo irrisorio di Euro 900,00 l'azienda.
    Dalla lettura dell'atto di cessione emerge che unitamente all'azienda è stata, ovviamente, ceduta anche la licenza di trasporto per conto terzi, licenza che ha un valore di circa 8.000,00/10.000,00. A tanto aggiungo che in sede di apposizione dei sigilli, nessun bene mobile o mobile registrato è stato rinvenuto ed anche dalle indagini eseguite presso il Pra niente è stato rinvenuto. Pertanto, oggetto della cessione è stata la sola licenza. Ovviamente, qualora dovesse essere autorizzata la revocatoria ex art.67 L.f.secondo comma del detto atto di cessione, l'azione dovrebbe avere ad oggetto l'intera azienda e non la sola licenza; inoltre, una volta ottenuta la revoca della cessione e la restituzione dell'azienda o meglio della licenza, quest'ultima sarebbe vendibile? Grazie Cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/05/2015 17:35

      RE: Cessione d'azienda

      Posto che le parti hanno concluso un contratto di cessione di azienda nell'imminenza del fallimento, questo atto è soggetto a revocatoria ai sensi del num. 1, primo comma dell'art. 67, per il quale sono revocabili "gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso", data la sproporzione che lei rappresenta; con il grande vantaggio di far ricadere sul convenuto l'onere della prova della non conoscenza dello stato di insolvenza. Oltre tutto, la controparte non potrà neanche sostenere che la licenza vale nulla o poco per la mancanza di una azienda, perché in tal caso il contratto di vendita sarebbe simulato o comunque invalido. Ovviamente bisognerà ben costruire l'azione prospettando varie ipotesi.
      Il problema vero sta nel dopo, come lei giustamente prefigura, dando per scontato l'esito vittorioso dell'azione. In linea astratta le ""licenze" non si possono vendere in modo autonomo (legge n. 298/1974 e successivi interventi), ma, chi acquista l'azienda ha diritto alla voltura in quanto il subentro nell'autorizzazione è un effetto della cessione dell'azienda; né, d'altra parte, il trasferimento della licenza è idoneo a determinare una cessione di azienda, che deve comprendere quanto meni i beni essenziali per l'esercizio dell'impresa e, quindi, almeno un automezzo. Tuttavia, lo stesso vincolo valeva anche per il fallito, che però aveva in qualche modo ceduto la licenza.
      In ogni caso, al di là di queste difficoltà future ed eventuali, conviene comunque promuovere l'azione revocatoria, in modo da stimolare la controparte a trovare un accordo
      nell'interesse dei creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Riccardo Mengozzi

        Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
        11/09/2017 19:14

        RE: RE: Cessione d'azienda

        In caso di subentro del Curatore in un contratto di affitto d'azienda con obbligo di riscatto, le comunicazioni ex art. 107 III° comma L.f., devono essere comunque eseguite in presenza di beni iscritti ai pubblici registri?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/09/2017 20:03

          RE: RE: RE: Cessione d'azienda

          Riteniamo di no in quanto la notifica di cui al terzo comma dell'art. 107 si inserisce nel procedimento di vendita dei beni immobili e mobili registrati fallimentari ed ha lo scopo di consentire ai creditori destinatari di proporre istanza di sospensione ex art. 108, tant'è che la notifica va effettuata prima del completamento delle operazioni di vendita, ossia prima del deposito della documentazione di cui al quinto comma dell'art. 107. Nel caso in esame, invece, la vendita dell'azienda che contenga beni immobili o mobili registrati è conseguenza della pattuizione contenuta nel contratto di affitto, nel quale il curatore subentra ex lege a norma dell'art. 79, salva la possibilità di recesso con pagamento di indennizzo.
          Zucchetti SG srl