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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Aggiudicazione all’asta del ramo d’azienda e saldo del prezzo.
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Stefano Broglia
Pavia28/04/2015 08:33Aggiudicazione all’asta del ramo d’azienda e saldo del prezzo.
Spett.le Fallco, il problema che mi trovo ad affrontare è legato al termine entro il quale l'aggiudicatario di un'asta (con cui si è provveduto ad assegnare i beni compendio) debba versare il prezzo a saldo dei beni aggiudicati.
Nello specifico, in data 11/03/2015 si è tenuto l'esperimento di vendita senza incanto che ha visto quale unico offerente, e quindi quale aggiudicatario del ramo d'azienda, il SOGGETTO A.
L'ordinanza di vendita del G.D., come di consueto, prevede un termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione per provvedere al saldo del dovuto. Detto termine risulta in scadenza per il giorno Domenica 10/05/2015.
Lo scrivente curatore, sentiti il Notaio e il SOGGETTO A e visti i termini dell'ordinanza, ha provveduto a fissare per il giorno 07/05/2015 il rogito notarile con cui provvedere al trasferimento del ramo d'azienda aggiudicato. Una volta informato dell'appuntamento, il SOGGETTO A ha comunicato alla curatela che non potrà essere presente e quindi provvedere al saldo di quanto dovuto, se non prima del giorno 11/05/2015.
Considerato che, come detto, la scadenza dei termini per effettuare il pagamento del dovuto cade di Domenica 10/05/2015 e che il primo giorno non festivo successivo alla naturale scadenza dei termini è appunto il giorno 11/05/2015, sono con la presente a chiedere se condividete con lo scrivente l'orientamento secondo il quale in questo caso (vendita all'asta senza incanto di un ramo d'azienda, con conseguente atto notarie e con contestuale versamento del saldo) possa esser fatto valere quanto disposto dall'art. 2963 CC e se, pertanto, i termini previsti dall'ordinanza di vendita possano essere considerati rispettatati, senza che si arrivi alla decadenza dell'aggiudicazione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/04/2015 20:21RE: Aggiudicazione all’asta del ramo d’azienda e saldo del prezzo.
Classificazione: LIQUIDAZIONE ATTIVO / MODALITA' LIQUIDAZIONELa proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione. Se, infatti il termine in questione si considera un termine per l'adempimento di una obbligazione, il principio della posticipazione "ipso iure" al primo giorno seguente non festivo è contenuto nell'art. 1187 c.c.- che richiama l'art. 2963 c.c. per quanto riguarda le modalità di computo del termine di prescrizione- evidenziando altresì che "la disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi".
Se si considera un termine processuale fissato dal giudice per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, trova applicazione l'art. 155, comma 3 e 4, del c.p.c. secondo cui "i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".
Abbiamo fatto questa distinzione non sapendo se si sia trattato effettivamente di una vendita senza incanto come disciplinata dal codice di rito, che in genere si conclude con un decreto di trasferimento del giudice, o di una gara che si conclude con la stipula dell'atto con il miglior offerente; in ogni caso, comunque, se è stato fissato un termine per il pagamento al 10.5. e questo giorno cade di domenica, riteniamo che l'aggiudicatario abbia diritto ad effettuare il pagamento entro il giorno successivo, senza incorrere in alcuna decadenza o sanzione. Ovviamente l'atto si può stipulare anche prima dell'11.5, ma a tutto rischio del fallimento che vende prima di incassare il prezzo, il che crediamo che non sia opportuno, anche ammesso che si possa fare alla luce delle disposizioni emanate dal giudice.
Zucchetti SG Srl
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