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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Curatore fallimentare e partecipazione assemblea condominiale.
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Maria Caterina Colica
VIBO VALENTIA10/12/2013 20:22Curatore fallimentare e partecipazione assemblea condominiale.
Buonasera, Vi sottopongo la seguente questione onde avere una Vs. eventuale conferma.
I proprietari del fabbricato ove è sito l'immobile acquisito al fallimento di cui sono stata nominata Curatore, si sono attivati al fine di formalizzare la costituzione di un regolare Condominio, tanto per l'esecuzione di lavori urgenti che in realtà sono indispensabili anche per l'immobile acquisito il quale presenta delle infiltrazioni.
In primo luogo, ho ritenuto che, rientrando nella normale gestione dell'immobile, la sottoscritta non abbia necessità di autorizzazione nè del Comitato dei Creditori nè del Giudice Delegato per partecipare alle varie assemblee ma, al più, di depositare delle relazioni sul punto in cancelleria nel fascicolo della procedura.
Per quanto riguarda la deliberazione sui lavori necessari, la maggioranza è ferma sulla necessità degli stessi nè io ritengo di dovermi opporre considerato che effettivamente sono lavori urgenti e necessari. Ma, non avendo attivo, ritengo che il costituendo condominio non potrà in alcun modo agire contro la Curatela ma dovrà costituire un fondo speciale, per poi aspettare se mai vi saranno fondi o piuttosto rivalersi sull'eventuale acquirente.
Aspetto uno dei Vs. pareri, sempre puntuali, sulle mie considerazioni.
Grazie mille.
Avv. Maria Caterina Colica-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2013 13:29RE: Curatore fallimentare e partecipazione assemblea condominiale.
E' vero che la partecipazione alle assemblee condominiali è atto di ordinaria amministrazione, ma è anche vero che la natura straordinaria o meno va desunta dall'oggetto della delibera da prendere; nel suo caso ci sembra che la stessa costituzione del condomio abbia natura straordinaria e, quand'anche non si voglia conasiderare tale perché la costituzione e adozione di un regolamento è obbligatoria per legge quando i condomini superino un certo numero, sicuramente rimane non di ordinaria amministrazione l'adozione della delibera sui lavori straordinari, per cui sarebbe opportuno munirsi della autorizzazione delcomitato dei creditori, ai sensi dell'art. 35.
Per quanto riguarda le spese, il nuovo primo comma dell'art. 1135 c.c., al n. 4, richiede che con la delibera di eseguire opere di manutenzione straordinaria e innovazioni, sia costituito "obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori". Questa norma sta creando non pochi problemi perché sembrerebbe che fin dall'inizia sia necessaria la costituzione di un fondo per l'intero importo preventivato, ma nella prassi di questi mesi di vigore della nuova norma si sta consolidando l'idea che il fondo debba essere deliberato, ma possa anche stabilirsi una rateizzazione nei versamenti, dal momento che sul punto il legislatore non si è espresso.
A tali versamenti è tenuto anche il fallimento del condomino fallito, dal momento che, a norma dell'art. 1123 c.c., le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, … deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se il fallimento non è in grado di pagare, nei confronti del terzo appaltatore sono tenuti gli altri condomini, i quali, tramite l'amministratore, potranno poi rivalersi nel fallimento, chiedendo in prededuzione il pagamento della quota a carico dello stesso.
Zucchetti Sg Srl
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