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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Tassa registrazione decreto ingiuntivo e ordinanza di assegnazione
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Michele Feltrin
Ceggia (VE)10/12/2019 12:03Tassa registrazione decreto ingiuntivo e ordinanza di assegnazione
Buongiorno.
In qualità di curatore del fallimento di una srl, sono stato contattato dal legale di un professionista che intenderebbe depositare istanza di ammissione tardiva, richiedendo il riconoscimento delle somme versate dall'assistito a titolo di tasse di registrazione del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di assegnazione somme a seguito di pignoramento presso terzi. Infatti lo stesso professionista, in quanto obbligato in solido, ha già versato tali somme in luogo della società debitrice e fallita.
Vorrei chiedere, non riuscendo nelle ricerche a trovare riscontro, se tale ipotesi sia possibile e quali siano le norme di riferimento da valutare per l'eventuale ammissione.
Ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/12/2019 18:08RE: Tassa registrazione decreto ingiuntivo e ordinanza di assegnazione
L'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131 prevede l'assoggettamento all'imposta di registro "degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, dei provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e delle sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato". L'art. 57 dello stesso DPR prevede che "Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile".
La solidarietà è nei confronti dell'Erario, nel senso che il pagamento può essere chiesto a tutte le parti del processo, sia al creditore ingiungente che al debitore ingiunto nel caso di decreto ingiuntivo, ma nei rapporti interni la tassa è certamente a carico del debitore; di conseguenza il creditore ingiungente, che vi ha interesse chiede la registrazione e anticipa la somma, che poi può chiedere in regresso al debitore obbligato principale.
Eguale principio vale per le spese dell'esecuzione che, a norma dell'art. 95 cpc, sono a carico di chi subisce l'esecuzione anche se anticipate dal creditore.
Zucchetti Sg srl-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)13/12/2019 09:13RE: RE: Tassa registrazione decreto ingiuntivo e ordinanza di assegnazione
Ringrazio per la risposta.
Deduco che in base a ciò sia possibile una insinuazione al passivo del fallimento del soggetto debitore della tassa di registrazione per tale causale. E' corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/12/2019 18:11RE: RE: RE: Tassa registrazione decreto ingiuntivo e ordinanza di assegnazione
Esatto.
Zucchetti Sg srl
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