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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
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Jacopo Lanzafame
Parma08/03/2016 11:26CONTRATTO DI LOCAZIONE
Buongiorno,
in caso di contratto pendente di locazione (nel mio caso sono il curatore del conduttore), per lo scioglimento è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato?
grazie e saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/03/2016 20:36RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE
In base al terzo comma dell'art. 80 l.f., "In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". In questo, come negli altri casi di decisioni in ordine ai contratti pendenti, il primo comma dell'art. 72 richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori e non del giudice delegato.
Zucchetti Sg srl
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Jacopo Lanzafame
Parma16/03/2016 16:39RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE
Grazie per la risposta.
Chiedo gentilmente un'ulteriore considerazione. Se esiste già alla data di fallimento una citazione a comparire presso il Tribunale competente per la convalida di sfratto l'equo indennizzo è comunque dovuto in caso di risoluzione anticipata da parte del conduttore fallito ai sensi dell' art. 80 c. 3 l.f.?
grazie!
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/03/2016 19:26RE: RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il procedimento per sfratto dovrebbe essere dichiarato improcedibile per il divieto di cui all'art. 51 l.f., per cui comunque opera l'art. 80, nell'applicazione del quale la presenza dello sfratto incide sull'entità dell'indennizzo.
Zucchetti SG srl
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Jacopo Lanzafame
Parma05/04/2016 18:07RE: RE: RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE
Buongiorno,
volevo completare la discussione esponendo quanto segue:
la società conduttrice (SRL) fallita ha risolto, previo autorizzazione del GD (in mancanza del CdC) il contratto di locazione di un immobile commerciale, all'interno del quale sono presenti dei beni mobili (arredamenti e macchine elettroniche da ufficio) del fallimento.
I beni mobili al suo interno, il cui valore si aggira in poche migliaia di euro, sono stati già inventariati e il GD ha altresì autorizzato alle operazioni di liquidazione ai sensi dell'art. 104-ter comma 7 l.f. mediante l'ausilio dell'IVG.
Il locatore darebbe la possibilità al fallimento di non pagare un'indennità di occupazione dopo l'avvenuto recesso anticipato del contratto purchè il curatore sottoscriva (impegnandosi formalmente) che libererà i locali dai beni entro una data specifica. Ora mi chiedo, nel caso in cui le aste fallimentari non andassero a buon fine cosa consigliate di fare dal momento che il fallimento non ha la liquidità per sgomberare i locali? Un'eventuale abbandono dei beni, a seguito delle aste rimaste infruttuose, che conseguenze comporterebbe al fallimento, anche per quanto riguarda lo sgombero dei locali?
grazie e saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/04/2016 20:01RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE
E' abbastanza strano prima chiedere ed ottenere l'autorizzazione a vendere, addirittura prima della approvazione del programma di liquidazione per evitare il pregiudizio da ritardo, e poi chiedere di dismettere i beni ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 14ter per apparire l'attività di liquidazione manifestamente non conveniente. Comunque questa soluzione non risolve il problema perché con la dismissione lei rimette i beni nella disponibilità del fallito, ma ha anche un obbligo di restituire al proprietario l'immobile libero da persone e cose, per cui, ove la società fallita non si adoperi (come è probabile) a ricevere i beni e trasferirli altrove, lei non è in grado di adempiere. In questi bisogna tentare accordi con il proprietario dei locali che, pur di avere libero l'immobile, possa offrire una qualche forma di ricovero dei beni che ancora sono presenti nello stesso (accatastarli in un angolo o in una stanza a parte); cercare la disponibilità di terzi, tipo IVG a ritirare i beni, delegandoli alla vendita, e così via.
Zucchetti Sg srl
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Jacopo Lanzafame
Parma06/04/2016 11:32RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE
Grazie per la pronta risposta!
Firmare tuttavia un accordo dove il locatore non chiede alcuna somma per l'occupazione dell'immobile fino ad una certa data con l'impegno altresì della curatela a "svuotare" i locali dai beni inventariati sempre ad una certa data potrebbe essere controproducente per il fallimento dal momento che ci sono diverse incertezze sulle tempistiche e anche che il fallimento non dispone al momento di liquidità per potere "svuotare" i locali? Sarebbe necessaria, in ogni caso, l'autorizzazione del CdC o in mancanza del GD per stipulare detto accordo?
grazie ancora-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/04/2016 19:54RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE
Non vi è dubbio che la stipula di un accordo del genere di quello da lei esposto può portare dei rischi per il fallimento che non fosse in grado di restituire gli immobili liberi alla scadenza, ma non più di quanti già ne corre adesso, sussistendo tale obbligo già adesso, come abbiamo cercato di dire nella precedente risposta; con l'accordo renderebbe più certo tale obbligo ma guadagnerebbe un po' di tempo, l'importante è che non metta penali. Ad ogni modo la scelta può essere solo sua che conosce gli atti. Ovviamente l'atto va autorizzato dal comitato dei creditori r, in mancanza dal giudice delegato.
Zucchetti Sg srl
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