Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

I:fallimento del socio e pignoramento reddito lavoro dipendente

  • Emanuele Fasani

    LODI
    13/06/2012 15:20

    I:fallimento del socio e pignoramento reddito lavoro dipendente

    Dovendo procedere al pignoramento del reddito di lavoro dipendente del socio fallito, chiedevo le modalità corrette per poter comunicare al datore di lavoro il provvedimento del G.D.. Basta una semplice comunicazione oppure è necessario allegare il provvedimento? Non essendo stata decisa dal G.D. la % da pignorare è corretto richiedere la cessione di 1/5 dello stipendio?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/06/2012 17:59

      RE: I:fallimento del socio e pignoramento reddito lavoro dipendente

      Se abbiamo ben inteso, nel caso da lei prospettato, il giudice delegato si avvalso del potere si cui al secondo comma dell'art. 46 disponendo che una quoyta della retribuzione ricevuta dal socio fallito e lavoratore diopendente presso terzi sia acquisita all'attivo fallimentare. Se è così come la sua esposizione lascia intendere, non si è in presdenza di un pignoramento dello stipendio e non vale quindi il limite di pignorabilità di cui all'art.545 co. 3 e 4 c.p.c., dal momento che è lo stesso art. 46 l.f. che determina i criteri- abbastanza generici ed elastici- per individuare la quota di stipendio acquisibile e quella non acquisibile all'attivo fallimentare che il giudice delegato deve seguire nell'esercizio del suo potere. In altre parole è il giudice delegato che deve determinare la percentuale da acquisire, che può essere anche maggiore o minore del quinto, per cui sarebbe opportuna una richiesta al giudice di integrare il suo provvedimento per poterlo portare in esecuzione. In mancanza non può che seguire il criterio del quinto, esponendosi ad eventuali critiche dell'interessato.
      Ciò detto e considerato che non si tratta di pignoramento vero e proprio, dovrebbe essere sufficiente la comunicazione al datore di lavoro del provvedimento del giudice e di pagamento diretto al curatore della quota assegnata al fallimento.
      Zucchetti SG Srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        03/11/2013 10:20

        RE: RE: I:fallimento del socio e pignoramento reddito lavoro dipendente

        Qualora il socio dichiarato fallito per estensione avesse uno stipendio da lavoro dipendente come consigliate di operare? Cioè quali sono operativamente le azioni e le vie meno farraginose da intraprendere secondo voi?. Inoltre, avendo il socio avuto anche una ditta individuale ormai chiusa, secondo voi è opportuno chiedere e mettersi a controllare anche la contabilità di quella ditta (sempre che ce l'abbia) per vedere se si riesce a rintracciare qualche creditore personale a cui mandare la notizia dell'estensione sotto forma di avviso art. 92?, oppure sono sufficienti le dichiarazioni che gli farò rilasciare in merito? (Trattasi di estensione al socio di sas e non di fallimento diretto della ditta individuale)
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/11/2013 18:00

          RE: RE: RE: I:fallimento del socio e pignoramento reddito lavoro dipendente

          Il socio persona fisica dichiarato fallito per ripercussione ai sensi dell'art. 147 l.fall. si trova nella medesima condizione del fallito dichiarato tale per una sua attività. Nel caso quindi questi svolga una attività di lavoro dipendente retribuita trova applicazione l'art. 46 l. fall.; in forza del n. 2 del primo comma di detta norma non vanno acquisiti all'attivo fallimentare "gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia", e il secondo comma della stessa norma prevede che tali limiti sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.
          La cosa migliore da fare, quindi, è farsi dare dal fallito la documentazione relativa alla sua retribuzione (cedolini, Cud, ecc.), chiedendo eventuale conferma al datore di lavoro, e in base a questa e alla composizione familiare del fallito, chiedere al giudice che venga lasciata tutta al fallito o che sia acquisita in parte, ed in che misura, all'attivo fallimentare.
          Per il resto è opportuno estendere le indagini anche al passato nei limiti che una media diligenza suggerisce.
          Zucchetti Sg Srl
          • Antonio Fusella

            Torrevecchia Teatina (CH)
            03/11/2013 20:23

            RE: RE: RE: RE: I:fallimento del socio e pignoramento reddito lavoro dipendente

            Solo un'ultima curiosità. La legge fallimentare tratta solo le locazioni commerciali. Ma quali principi occorre applicare nel caso in cui il socio di sas fallito per estensione fosse proprietario di un appartamento (quindi abitativo) locato ad un privato che ci abita?. I vari manuali (tipo memento fallimenti) non trattano il caso specifico e non dicono se il curatore può recedere o no, e come farlo. Inoltre, sempre il memento, dice espressamente che il curatore avrebbe poteri (trattasi della regola generale) solo se i contratti in corso di esecuzione "riguardano l'attività del fallito", ma qui si ha il fallimento di una persona fisica fallito per estensione. Come regolarsi in questo caso? Sia sulla questione dell'appartamento locato (e anche per i contratti di utenza attivi sullo stesso) e anche sugli altri contratti (tipo assicurazione rca, conto corrente bancario, etc.). (Ritengo che il fallimento di societá di persone, soprattutto a causa dell'estensione, ponga problemi molto più ampi e complessi delffallimento di società di capitali).
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              04/11/2013 19:34

              RE: RE: RE: RE: RE: I:fallimento del socio e pignoramento reddito lavoro dipendente

              Non vi è dubbio che il fallimento di una società di persone ponga problemi più complessi di quelli del fallimento di una società di capitali, ma nel caso da lei rappresentato la soluzione è abbastanza semplice.
              Lei ci dice che il socio fallito è proprietario di un appartamento adibito a casa di abitazione dato in locazione a terzi; se è così trova applicazione il primo comma dell'art. 80 per il quale il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto, salva la facoltà di cui al secondo comma qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento; da un lato, infatti, una volta dichiarato il fallimento del socio per ripercussione, lo stesso va trattato, per quanto riguarda i rapporti a lui facenti capo, come il fallimento di un normale imprenditore individuale che sia fallito per l'insolvenza della sua attività e, dall'altro, l'art. 80 regola tutte le locazioni, sia quelle commerciali che quelle abitative. Di conseguenza anche le utenze saranno probabilmente a carico del conduttore o vi sarà un accordo per il quale, nonostante siano rimaste intestate al locatore, è il conduttore a pagarle, visto che è lui che usufruisce dei servizi.
              Probabilmente lei si fa trarre in inganno dalla contraria ipotesi in cui il fallito- sia esso fallito quale imprenditore che quale socio- abiti in un appartamento in locazione, e sia quindi lui il conduttore; in questi casi, rientrando la locazione e i relativi contratti di somministrazione gas luce ecc. tra quelli di carattere personale, quei contratti non vengono acquisiti alla procedura ai sensi dell'art. 46, per cui il fallimento risponde dei debiti pregressi anteriori al fallimento per canoni non pagati, ma non per il futuro, al contrario del rapporto di locazione dei locali commerciali utilizzati dal fallito, che viene acquisito all'attivo e si applica l'art. 80 (in questo caso il comma terzo dato che è fallito il conduttore).
              Zucchetti SG Srl