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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Dipendenti e modello SR52TRF
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)03/02/2012 09:33Dipendenti e modello SR52TRF
Buongiorno,
mi rivolgo ai vostri esperti per il seguente parere.
Una volta reso esecutivo lo stato passivo i dipendenti (e per essi i sindacati) richiedono al curatore la compilazione del modello SR52TRF che consente, unitamente alla presentazione di altra documentazione, di richiedere all' Inps la erogazione del TRF e delle ultime tre mensilità direttamente al lavoratore, salvo la successiva surroga dell' Inps nel fallimento per l' anticipo dei crediti soddisfatti.
Iil sindacato si rivolge al Curatore chiedendo la compilazione del modello e la firma apposta sullo stesso. Spesso è lo stesso Sindacato che, sulla base della documentazione reperibile, compila la suddetta documentazione; il curatore, che spesso non ha la competenza professionale per entrare nel merito, si attrezza per come gli è possibile per fare i controlli del caso.
Secondo me andrebbe puntualizzato quanto segue. Il dipendente chiede un adempimento - dovuto ovviamente da parte della curatela - ma i cui costi non possono ricadere sulla massa e pertanto a sue spese dovrà attrezzarsi presso un consulente del lavoro (meglio se quello della società fallita) per la redazione del documento che, una volta compilato, sarà firmato dal curatore e messo a disposizione dell' Inps.
Il curatore non può e non deve sottovalutare la redazione del documento, pena una sua responsabilità se un domani l' Inps dovesse accertare di avere erogato somme non dovute al lavoratore, ma i costi per la redazione del documento non dovrebbero ricadere sulla massa fallimentare
Chiedo un vostro autorevole parere e ringrazio anticipatamente.
Alessandro Bartoli .-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2012 19:36RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Se, come lei dice e noi concordiamo, l'adempimento in questione è dovuto dalla curatela, la spesa dello stesso costituisce una spesa generale, come tante altre resesi necessarie per l'andamento della procedura.
Zucchetti SG Srl
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Saudo Maistri
ROVERETO (TN)05/02/2012 23:30RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Caro collega. Proprio in questi giorni mi sono imbattuto in un avvocato che pretendeva che fossi io, come curatore a compilare i modelli per l'inps relativi alle insinuazioni dei suoi assistiti. Nella mia esperienza professionale, mi è sempre capitato che fossero i legali e/o i sindacti a compilare i dati ed io, dopo verifica della quadratura delle somme, sottoscrivevo il modello. Infatti molto spesso mi è accaduto di non avere i dati corretti circa gli aspetti fiscali del TFR e della retribuzione, cosa che invece loro hanno quasi sempre. Ti sengalo anche che mi viene richiesta anche dichiarazione di non opposizione ai crediti dei dipendenti (anche in questo caso per la prima volta). Siccome tale avvocato era insistente e non voleva ascoltare le mie ragioni, ho voluto approfondire e cercare cosa si potesse trovare al riguardo. Cerco di seguito di riepilogarti o darti i riferimenti di quanto ho rinvenuto (ti preciso che nel frattempo il legale mi ha inviato i modelli già compilati).
ho trovato una circolare INPS del 2007 la n. 53 che al punto 3.3. così recita " I documenti a corredo della domanda -
Con riferimento ai documenti da produrre a corredo della domanda, si richiama l'attenzione sul principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale «Al fine di ottenere dall'INPS il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall'Ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» (30) ....
Di seguito si individua la documentazione occorrente di massima per l'istruttoria delle domande, salvo che la necessità di acquisire ulteriore documentazione si palesi nell'esame di particolari situazioni.
3.3.1. Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria
· copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
· modello tfr 3/bis timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura ;
· copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva,
· copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
· attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e' stato oggetto di opposizione o di impugnazione sensi del 2° e 3° comma dell'art. 98 L.F. (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);"
A mio modesto parere NON riesco a vedere un obbligo in capo al curatore ma solo il fatto che io come curatore debba sottoscrivere e timbrare il modello ...
Qualche riga più sotto però:
"Con riferimento alla dichiarazione del responsabile della procedura modello TFR3/bis si segnala che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto che anche il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore siano "sostituti di imposta" (31) e, come tali, tenuti alla sua compilazione.Tuttavia, nel caso eccezionale di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore interessato tramite la produzione di idonea documentazione (32) e del modello TFR 3/bis SOST, oppure disponendo accertamenti ispettivi o di reparto presso il responsabile della procedura."
Non contento ho cercato altro:
In un messaggio del 2004 ho trovato:
"1) Rifiuto da parte dei curatori fallimentari di compilare il Mod. TFR 3 bis, richiesto per l'istruttoria delle domande e incompletezza o inesattezza dei dati trasmessi. La prassi dell'Istituto, su conforme parere dell'Avvocatura Centrale, è quella di non respingere le domande in caso di rifiuto da parte del curatore fallimentare di compilare il modello in questione, ma di cercare di ottenere le informazioni direttamente dal lavoratore tramite, per esempio, l'esibizione del modello CUD, delle buste paga, del libretto di lavoro, domanda di ammissione al passivo o, se possibile, disponendo un accertamento di reparto. Peraltro una recente giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. 12 luglio 1999 n. 7355) ha affermato il seguente principio di diritto «Al fine di ottenere dall'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall'ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto».
Ne consegue la necessità di sensibilizzare i curatori fallimentari sull'importanza di fornire i dati richiesti ai fini della corretta tassazione del TFR, provvedendo a migliorare le istruzioni di compilazione allegate al modello TFR 3 bis."
Anche in questo caso non vedo un OBBLIGO, ma anche l'Inps parla di una sensibilizzazione dei curatori.
La mia ricerca non è ancora finita, ma per quanto sopra ritengo a mio modesto parere che non vi sia un obbligo quanto una colllaborazione per fornire all'Istituto, nell'interesse del dipendente i dati per la corretta liquidazione di quanto spettante.
Visto che ad esempio il sottoscritto non ha compentenze in materia di lavoro e dovrebbe appoggiarsi ad uno studio di consulenza, a che molto spesso i dati della società fallita sono frammentari se non assenti, ritengo che la collaborazione con la parte (avvocato o sindacato) possa portare alla risoluzione della questione senza aggravio di costi per la procedura.
Ti sengalo infine una interessante sentenza del Tribuanel di Roma - Sezione fallimentare del 2009, sempre a questo riguardo che conclude per la NON obbligatorietà della compilazione dal parte del curatore di tali modelli (se dovesse servire copia fatemi saper come posso inviarla)
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)06/02/2012 10:12RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Ringrazio il collega per il prezioso contributo che mi conforta nel ritenere l' adempimento del modello come un obbligo tutt' altro che scontato anche se ritengo debba prevalere lo spirito di collaborazione tra curatore e tutte le parti interessate alla soluzione dei problemi.
Se questo è vero una soluzione possibile (anche se non sempre praticabile e da adattare volta per volta) potrebbe essere quella di far compilare i modelli da parte del consulente del lavoro della società fallita su disposizione del curatore (che quindi avrà prova che il modello è stato redatto a "regola d' arte" ) , i dipendenti pagano la prestazione al consulente, ed il curatore firma il modello .
Occorrerebbe, forse, una direttiva univoca da parte dei Tribunali, su come operare.
Se il collega potesse trasmettere la sentenza a cui accenna, gliene sarei grato.
Cordiali saluti e saluti al collega ed allo staff Zucchetti.
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Paolo Rosa
roma09/02/2012 10:19RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Grazie per il contributo.
Le sarei grato se potesse inviarmi via mail copia della sentenza del mio Foro (non ne conoscevo l'esistenza) !
p.rosa@studioferrari.com
La questione è particolarmente "sentita" e le discussioni con i creditori ed i loro legali sono all'ordine del giorno (ho subito anche un'ispezione INPS) !
grazie, e spero di poterla ricambiare in futuro. -
Michele Ferraro
Padova10/02/2012 09:50RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Gentile Collega, potrei ricevere anch'io copia della sentenza del Tribunale di Roma del 2009?
segreteria@studio-ferraro.it
Grazie
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Ivan Perin
Conegliano (TV)11/02/2012 11:38RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Gentile Collega, potrei ricevere anch'io copia della sentenza del Tribunale di Roma del 2009?
ivanperin@libero.it
Grazie-
Paolo Pilisi Cimenti
Pordenone14/07/2014 12:51RE: RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Buongiorno, potrei ricevere anch'io copia della sentenza del Tribunale di Roma del 2009?
papilis@tin.it
Grazie
Cordiali Saluti-
Alessandro Civati
Milano18/07/2014 15:26RE: RE: RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
non è una sentenza ma un decreto.
se vuole gliene mando una copia.
cordiali saluti.
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Lorenza Scaravelli
Ancona22/07/2014 17:12RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Potrei avere anch'io copia del decreto? l.scaravelli@studiolegalesmm.it Grazie -
Marco Carbone
Roma26/07/2014 14:41RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Gentile Collega Civati,
posso chiederti la gentilezza di inviarmi copia del decreto del Tribunale di Roma alla email studiomarcocarbone@libero.it o di trasmetterla a Zucchetti per la messa a disposizione di tutti i colleghi curatori?
Nel ringraziarti anticipatamente, ti saluto cordialmente
Marco Carbone
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Raffaele Cappiello
Roma25/07/2014 16:19RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Sarebbe possibile ottenere copia del decreto in questione?
segreteria@rcstudio.eu
Grazie mille per la preziosissima segnalazione.
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Carlo D'Abbrunzo
Parete (CE)11/09/2014 15:49RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Sarebbe possibile ottenere copia del decreto in questione?
dabbrunzo.c@alice.it
Grazie in anticipo. -
Mariano Allegro
LODI15/09/2014 00:02RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Mi aggiungo al lungo elenco dei richiedenti il decreto (studioallegro@tiscali.it), suggerendo altresì di metterlo a disposizione di tutti gli utenti di fallco (alla Zucchetti piacendo).
Cordiali saluti.
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Carlo D'Amico
CASERTA12/09/2014 07:54RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Gentilissimo Collega, le sarei grato se volesse inviarmi copia del provvedimento del Tribunale di Roma Sez. Fallimentare del 2009 all'indirizzo carlo.damico@poste.it.
Grazie e a buon rendere.-
Alessandro Silei
Ravenna12/09/2014 08:17RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Mi aggiungerei all'elenco dei richiedenti la copia del decreto del Tribunale di Roma da inviare a silei@fastmail.it, confidando di potere ricambiare la cortese collaborazione in un prossimo futuro.
Grazie-
Marco Del Bianco
MILANO02/10/2014 11:23RE: RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Non sarebbe possibile almeno scrivere qui gli estremi della sentenza, così che senza richiederla si possa provare a reperirla in rete? Saluti
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Alessandro Civati
Milano02/10/2014 11:41RE: RE: RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Egregio Collega,
ecco i riferimenti: TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE
24 FEBBRAIO 2009, Dott. L. De Renzis (decreto)
Fallimento 3i Security International S.r.l.
cordiali saluti.
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Enrico Beia
VIGEVANO (PV)14/11/2017 16:42RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Gentile Collega,
sono l'ultimo della lunga fila di curatori che chiede la cortesia di avere copia del decreto Tb. Roma del 2009, che non trovo su Fallcoweb (oppure, se gentilmente la redazione volesse indicarmi dove reperire il documento potrei scaricarlo direttamente).
Il mio indirizzo di posta elettronica è avv.enricobeia@gmail.com
Ringrazio molto.
Enrico Beia-
Alessandro Civati
Milano14/11/2017 20:54RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Le ho trasmesso copia del decreto via email.
cordiali saluti.
Alessandro Civati
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Donatella Perna
Foggia29/07/2016 19:13RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Buonasera,
vorrei un Vs. parere.
Il 30/06/2016 ho ammesso un credito da lavoro dipendente, sulla base di idonea documentazione attestante l'esistenza dello stesso. Quindi a giorni scade il termine per presentare le certificazioni relative al TFR.
Leggo che gli ultimi interventi sul Forum sono risalenti.
Ad oggi sapreste consigliarmi su come orientarmi per la compilazione delle certificazioni TFR?
Devo attendere che sia il legale del lavoratore o altri a sottopormi i modelli da sottoscrivere o devo muovermi io di mia iniziativa?
In questo caso qual è la procedura che devo seguire?
Ho letto la sentenza del Tribunale di Roma più volte richiamata nel Forum.
Attendo un Vs. prezioso conforto.
Avv. Donatella Perna-
Donatella Perna
Foggia29/07/2016 19:19RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Preciso che si tratta di un fallimento pressochè privo di attivo, per cui, se anche l'Inps in seguito si volesse insinuare, non recupererebbe nulla. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/08/2016 11:38RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Se lei ha letto i vari interventi sul Forum, avrà visto anche quello molto completo del dott. Maistri del 5.12.2012 che precede la sua domanda e letto il decreto del Trib. Roma del 24.2.2009, da noi condiviso.
Ci sembra che elementi di ulteriore chiarificazione siano venuto dal recente messaggio n. 2084 dell'11.5.2016 dell'Inps - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Legale- il cui paragrafo 3 è dedicato ai documenti che il LAVORATORE deve allegare alla domanda in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria, e che di seguito riportiamo per comodità degli utenti. I documenti da allegare sono:
"1) Copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo.
Lo stato passivo non deve essere allegato nei casi in cui sia trasmesso all'Istituto direttamente dalla cancelleria del Tribunale Fallimentare o dal responsabile della procedura concorsuale, su incarico del Tribunale o di propria iniziativa.
Al riguardo si informa che l'Istituto sta promuovendo l'instaurazione di fattive forme di collaborazione con le Sezioni Fallimentari dei Tribunali e con i responsabili delle procedure concorsuali; ad oggi l'Istituto dispone degli stati passivi delle procedure aperte dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale di Taranto e, solo per le amministrazioni straordinarie, dal Tribunale di Roma. Alcuni di essi sono pubblicati sulla Intranet dell'Istituto (Processi -> Prestazioni a Sostegno del Reddito -> Fondo di garanzia e Fondo di Tesoreria -> consultazione stati passivi), gli stati passivi dei fallimenti aperti dai Tribunali di Milano e Bergamo possono essere richiesti alla DR Lombardia, Area manageriale prestazioni a sostegno del reddito, credito e welfare, gli stati passivi di competenza del Tribunale di Taranto possono essere richiesti al Responsabile delle Prestazioni a Sostegno del Reddito della direzione provinciale.
Nelle more della messa a regime di un sistema organico di trasmissione, questo documento, al fine di abbreviare i tempi di definizione del procedimento, può essere richiesto direttamente dal lavoratore alla cancelleria del Tribunale fallimentare ed allegato alla domanda telematica.
Il legale che ha patrocinato il lavoratore nell'ambito della procedura concorsuale, stante le previsioni dell'art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico. Detta conformità dovrà essere attestata sulla copia allegata alla domanda con una dichiarazione per la quale la legge non prevede particolari forme, ma che comunque contenga il riferimento all'art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012 (come modificato dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014).
A titolo meramente esemplificativo, si indica il seguente modello di formula: "Il sottoscritto avv…………., in qualità di difensore di…………….., ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 (come modificato dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014), attesta che la presente copia dello stato passivo esecutivo relativo al fallimento di ……………………….. n. …………… del Tribunale di………, è conforme al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico".
Nei i casi in cui il lavoratore non alleghi l'estratto dello stato passivo, l'operatore dovrà richiederlo alla cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale competente.
2) Dichiarazione sostitutiva dell'attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 98 LF.
Si segnala che la dichiarazione sostitutiva del certificato del Tribunale è stata integrata nella domanda di intervento dei Fondi di garanzia. La presenza di detta dichiarazione è consultabile utilizzando il seguente percorso in Processi -> Prestazioni a Sostegno del Reddito -> Fondo di garanzia e Fondo di Tesoreria -> consultazione domande Fondo di garanzia, selezionare la pagina dei dati lavorativi.
Qualora il lavoratore non abbia reso detta dichiarazione, fatti salvi i casi in cui la domanda è stata proposta dopo il decreto di cui all'art. 99 L.F., la stessa dovrà essere respinta con la seguente motivazione «L'art. 2, comma 2 della L. 297/82 prevede che la domanda di intervento del Fondo di garanzia venga presentata solo dopo l'adozione del decreto che decide nel merito l'opposizione/impugnazione del credito».
Trattandosi di dichiarazione sostitutiva essa andrà sottoposta ai controlli di veridicità previsti agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, a meno che il responsabile della procedura concorsuale non abbia trasmesso all'Istituto la lista delle posizioni per le quali gli è stato notificato il ricorso di cui all'art. 99 LF.
3) Copia autentica del decreto che ha deciso l'eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore.
Questo documento deve essere presentato quando il credito del lavoratore sia stato oggetto di opposizione o impugnazione.
Questo documento, per abbreviare i tempi di definizione del procedimento, può essere richiesto direttamente dal lavoratore alla cancelleria del Tribunale fallimentare e allegato alla domanda telematica.
Il legale che ha patrocinato il lavoratore nell'ambito della procedura concorsuale, stante le previsioni dell'art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico. Detta conformità dovrà essere attestata sulla copia allegata alla domanda con una dichiarazione per la quale la legge non prevede particolari forme, ma che comunque contenga il riferimento all'art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012 (come modificato dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014).
A titolo meramente esemplificativo, si indica il seguente modello di formula: "Il sottoscritto avv…………., in qualità di difensore di…………….., ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 (come modificato dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014), attesta che la presente copia del decreto di cui all'art. 99 L.F., è conforme al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico".
Se il lavoratore non allega questo documento, l'operatore dovrà richiederlo alla cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale competente.
4) Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura.
Al riguardo si segnala che è disponibile un servizio per la trasmissione dei dati contenuti nel citato modello in formato Xml e per via telematica. Questa opportunità deve essere segnalata a tutti i responsabili delle procedure concorsuali, in particolare per quelle che coinvolgono un numero elevato di lavoratori. Coloro che vogliano avvalersi di questa modalità di trasmissione devono fare richiesta di attivazione al seguente indirizzo Info.FondoGaranzia@inps.it.
In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 – che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54.
Il modello SR52 ed il modello di nuova istituzione SR54 sono stati aggiornati secondo le previsioni del msg. 2830 del 25.2.2014.
5) Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.)
La copia della domanda di ammissione al passivo e della documentazione allegata è necessaria quando alla domanda di intervento dei Fondi di garanzia non sia stato allegato il modello SR52/SR95 firmato dal curatore fallimentare e dallo stato passivo non sia possibile evincere il dettaglio dei crediti ammessi; ovvero non sia possibile evincere: i mesi ai quali si riferiscono le retribuzione ammesse (per la liquidazione dei crediti di lavoro), l'eventuale quota di TFR di competenza del Fondo di tesoreria (per la liquidazione del TFR), l'importo del credito relativo ai contributi omessi alla previdenza complementare.
La domanda di ammissione è sempre necessaria nel caso in cui, con l'accertamento del credito, sia stata richiesto anche l'accertamento dell'esistenza o della natura subordinata del rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro fallito.
6) Modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare.
Questo modello deve essere sempre allegato quando è stato richiesto l'intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.
Ai fini dell'istruttoria è necessario che detto modello sia stato integralmente compilato ed in particolare che sia stata resa la dichiarazione relativa all'eventuale riscatto della posizione esercitato dal lavoratore. Si ricorda che in caso di riscatto integrale della posizione, la richiesta di intervento del Fondo di garanzia non può essere accolta in quanto manca il requisito dell'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda (cfr. circolare n. 23/2008 par. 6.1. lett. a). La domanda potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente, si iscriva ad un'altra forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005.
7) Copia del documento di identità
E' necessaria nel caso in cui la domanda venga inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore.
8) Mandato di assistenza e rappresentanza.
Deve essere trasmesso se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale".
Come si vede, ora anche per l'Inps, il curatore ha il solo compito di compilare e sottoscrivere i modelli di cui al punto 4 a seguito di richiesta del lavoratore o dell'Inps. Sulla compilazione rimangono le obiezioni fatte dal citato Trib. Roma.
Zucchetti SG srl
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Laura Palladino
Santa Maria Capua Vetere (CE)06/12/2017 12:21RE: RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Sull'argomento, vorrei evidenziare che sempre al punto 4 del messaggio INPS n. 2084 dell'11/05/2016, viene anche precisato espressamente che "In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo).....".
Quindi, sembra chiaro (anche per l'INPS) che il Curatore non ha obblighi nè di compilazione nè di firma. Il lavoratore non resta danneggiato da tale circostanza, in quanto come già chiarito nella Circolare 74/2008, le domande non vengono respinte, ma le informazioni necessarie vengono richieste direttamente al lavoratore che, in sostituzione del respondsabile della procedura, allegherà ai Modelli SR52-54 e/o SR95 idonea documentazione (come espressamente indicato anche al punto 5 del messaggio INPS 2084/2016).-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/12/2017 20:20RE: RE: RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Esatto, anche noi pensiamo che questo sia il significato da trarre da detta circolare, che, per questo motivo, avevamo richiamato nella nostra precedente risposta riportando il passo da lei ora riproposto.
Zucchetti SG srl
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Riccardo Pucher Prencis
Treviso02/08/2016 09:01RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Segnalo, per quanto di utilità, che il Tribunale di Treviso, sull'onda di quanto già faceva da un certo tempo il Tribunale di Padova, nello scorso mese di dicembre ha emanato una circolare nella quale informava che i curatori "non dovranno più rendere disponibili, ai lavoratori dipendenti ammessi al passivo, le attestazioni previste dai modelli ... SR52, il cui rilascio non è peraltro previsto da specifiche norme di legge...i curatori dovranno obbligatoriamente inserire, nell'area riservata ai creditori della procedura del sito internet del Tribunale di Treviso, la seguente documentazione....: per le procedure fallimentari 1) stati passivi esecutivi ... completi dei verbali di udienza riportanti il timbro della cancelleria; 2) progetti di riparto parziale e di riparto finale ... 3) relazioni semestrali. I curatori inoltre dovranno: rilasciare una dichiarazione all'Ente Previdenziale attestante la mancata presentazione di ricorsi in opposizione allo stato passivo con riferimento ai provvedimenti di ammissione del credito dei lavoratori dipendenti ...; rendere disponibili, su eventuale richiesta dell'INPS, ... le domande di ammissione al passivo, complete di allegati, presentate dai lavoratori dipendenti. Per le procedure di concordato preventivo successivamente all'omologazione, il liquidatore giudiziale (o, in caso di sua mancata nomina, il commissario giudiziale) dovrà inserire nell'area riservata ... l'elenco nominativo dei creditori. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/08/2016 16:49RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
La ringraziamo della segnalazione e sollecitiamo gli utenti a fornire indicazioni di simili circolari nei rispettivi tribunali.
Zucchetti SG srl
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Donatella Perna
Foggia02/08/2016 18:56RE: RE: RE: Dipendenti e modello SR52TRF
Grazie.
Mi premurerò di segnalare eventuali simili circolari emesse per il Tribunale di Foggia.
Donatella Perna.
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