Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

revoca/dimissioni curatore

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    15/12/2015 18:34

    revoca/dimissioni curatore

    nel caso in cui il curatore di un fallimento dovesse chiedere la sostituzione per motivi personali ma già avesse liquidato parte dell'attivo, dovrebbe richiedere la liquidazione del compenso per quanto già fatto contestualmente alla richiesta di sostituzione oppure anche successivamente?. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/12/2015 20:14

      RE: revoca/dimissioni curatore

      Il terzo comma dell'art. 39 stabilisce che "Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti". Inoltre il d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015, ha aggiunto a questo comma che "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale".
      Lei quindi potrebbe anche fare ora la richiesta, dopo l'approvazione del conto gestione, ma il compenso sarà liquidato al termine della procedura.
      Zucchetti SG srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        07/01/2016 15:36

        RE: RE: revoca/dimissioni curatore

        il conto della gestione é opportuno allegarlo alle dimissioni/richiesta di sostituzione? grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/01/2016 19:31

          RE: RE: RE: revoca/dimissioni curatore

          Il primo comma dell'art. 116 stabilisce che "Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura". Ciò significa che, qualora si succedano nell'incarico più curatori, ciascuno di essi deve, quando cessa dall'incarico, presentare il conto della sua gestione del periodo, in modo che il curatore successivo parte da quel momento e, a suo tempo (alla fine della procedura o ad una prematura cessazione) presenta a sua volta il rendiconto della sua gestione. Di conseguenza ci sembra non fattibile l'ampliamento da lei prospettato in quanto verrebbe a rendere il conto di una gestione fatta da altri.
          Zucchetti SG srl
          • Antonio Fusella

            Torrevecchia Teatina (CH)
            07/01/2016 20:02

            RE: RE: RE: RE: revoca/dimissioni curatore

            Grazie per la risposta ma non mi é chiaro un punto. Quando parlate di "ampliamento da me proposto" intendete dire che il conto della mia gestione dovrei presentarlo solo dopo che il GD abbia accettato le dimissioni e nominato un nuovo curatore, e cioé che non posso presentare il conto della gestione contestualmente alla richiesta di sostituzione perché fin quando il GD non ha nominato un nuovo curatore la gestione é ancora a carico del sottoscritto? Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              08/01/2016 20:42

              RE: RE: RE: RE: RE: revoca/dimissioni curatore

              No, non intendevamo dire quanto da lei dedotto in quanto avevamo pensato che lei volesse sapere il periodo oggetto del conto gestione.
              Comunque, venendo al problema ora posto, a nostro avviso il curatore dimissionario rimane in carica fino alla presentazione del conto gestione, che è l'ultima atto che coinvolge i creditori, come si può dedurre al terzo comma dell'art. 38, per il quale "Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116"; a meno che già prima il tribunale non nomini altro curatore.
              Zucchetti SG srl