Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

VENDITA DI TERRENO AGRICOLO INTESTATO AD AZIENDA AGRICOLA FALLITA

  • Maurizio Bisi

    MODENA
    01/07/2011 11:55

    VENDITA DI TERRENO AGRICOLO INTESTATO AD AZIENDA AGRICOLA FALLITA

    Sono curatore del Fallimento di una azienda agricola proprietaria di un terreno agricolo vincolato fino al 31/10/2014 in relazione ai regolamenti CEE "Misure Agro-Ambientali L.2078/92 e L.1257/99" e remunerati secondo il programma della Comunità Europea per la conservazione dei terreni a "prato umido e macchia radura". Trattasi in sostanza di un vincolo che ne impedisce la coltivazione per la creazione di ambienti per la sopravvivenza e riproduzione del patrimonio faunistico ma che comporta anche lo svolgimento di alcune attività per il mantenimento del fondo a ciò destinato. La società ancora in bonis ha percepito in funzione di questo vincolo dei contributi agroambientali dalla regione Emilia Romagna e da fine 2009 detti contributi vengono percepiti dalla società che attualemnte conduce in affitto il fondo. Mi è stato riferito che il mancato rispetto di tale vincolo comporterebbe la sanzione in capo al fallimento costituida dall'obbligo di retrocessione dei contributi incassati.
    L'intervenuto fallimento costituisce una causa di forza maggiore che libera la procedura dall'obbligo di eseguire quelle attività agricole oggi svolte dall'affittuario e vincolate fino al 31/10/2014, non comportando pertanto l'obbligazione di restituzione dei contributi ricevuti dalla società in bonis?
    Ma se l'obbligazione sussistesse anche in pendenza di sentenza di fallimento la restituzione di detti contributi dovrà essere fatta gravare sulla massa ovvero verrà pagata in moneta fallimentare previa insinuazione allo stato passivo?
    Cordialmente ringrazio.
    Dott. Maurizio Bisi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2011 20:27

      RE: VENDITA DI TERRENO AGRICOLO INTESTATO AD AZIENDA AGRICOLA FALLITA


      Il fallimento non costituisce causa di forza maggiore per la risoluzione del contratto né è applicabile la disciplina sui contratti pendenti perché il contratto è stato già eseguito, quanto meno da una parte.
      Non conosciamo la legge da lei citata né riusciamo a reperirla, ma riteniamo che, come in tutti i casi di contributi finalizzati ad uno scopo, il mancato raggiungimento dello scopo comporti l'obbligo della restituzione di quanto ricevuto. Non si tratta comunque di debito da pagare in prededuzione per la retroattività della risoluzione; è probabile che, come in casi similari, il creditore goda di quei privilegi preferiti ad ogni altro da collocare dopo quelli di cui all'art. 2751 bis c.c.
      Zucchetti Sg Srl