Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Appalti edili

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    12/09/2011 16:12

    Appalti edili

    Alla data di fallimento il curatore della società edile fallita si trova di fronte ai seguenti casi:
    1) contratto di appalto che prevede la consegna della "certificazione" dei cubetti di cemento usati per le prove di tenuta dei solai;
    2) contratto di appalto che prevede la consegna dei soli cubetti al soggetto appaltante.

    L'amministratore della società fallita fornisce al curatore i cubetti di cemento dei primi due cantieri.

    Quali sono i comportamenti più corretti ed opportuni da adottare per non incorrere in qualche tipo di responsabilità? E' corretto che sia il curatore a portare i cubetti alle società specializzate nella verifica della consistenza? Come può il curatore avere la certezza che siano cubetti di quel cantiere e non per così dire "prodotti in serie"?
    Se li consegna solamente alla società appaltante ha comunque la responsabilità che siano effettivamente di quel cantiere?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2011 07:35

      RE: Appalti edili

      Il contratto di appalto, a norma dell'art. 81 l.f., si scioglie per il fallimento di una delle parti contraenti se il curatore non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, quanto sopra detto non basta perché se- come in genere avviene - le caratteristiche soggettive dell'appaltatore sono state elemento determinante del contratto, è necessario comunque il consenso dell'altra parte per continuare il rapporto.
      Stando così le cose il contratto di appalto in questione si è già sciolto e se lei intende continuarlo (qualora fosse ancora in tempo per la comunicazione e il concedente accetti senza obiezioni la continuazione), deve poi adempiere per intero al contratto di appalto e non limitarsi alla consegna dei cubetti. Ove non sia in grado di portare avanti il rapporto è meglio lascare che il contratto finisca per effetto della dichiarazione di fallimento, che non dà luogo a responsabilità risarcitorie (salvo pregressi inadempimenti da parte del fallito).
      Di conseguenza i cubetti consegnati a lei dall'amministratore della società fallita, fanno parte dell'attivo fallimentare; se essi non hanno mercato potrebbe anche consegnarli o farli consegnare al committente.
      Zucchetti SG Srl