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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Irritualità della riassunzione in giudizio - parti
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Fabiola Sebastiani
GUBBIO (PG)27/02/2011 19:09Irritualità della riassunzione in giudizio - parti
La società fallita è una SRL; il processo è stato interrotto nella fase di istruttoria a seguito della dichiarazione di fallimento; è stato riassunto nei confronti del fallimento in persona del Curatore, innanzi al Tribunale oridnario anzichè falimentare.
E' stato promosso da un terzo verso il soggetto fallito e poi riassunto malgrado l'art. 43 della L.F. Mi può rispondere citando anche la giurisprudenza? Grazie.
Dott.ssa Fabiola Sebastiani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2011 17:25RE: Irritualità della riassunzione in giudizio - parti
Se come lei dice, il terzo che vantava un credito nei confronti di un soggetto poi fallito, dopo l'interruzione del processo che aveva promosso per ottenere la condanna del suo debitore determinata dalla dichiarazione di fallimento di questi, ha riassunto il processo nei confronti della massa in persona del curatore, questi può dormire sonni tranquilli, perché quel processo è improcedibile e il giudice dovrà dichiarare la improcedibilità indipendentemente dalla costituzione del curatore, che già ha fatto tanto a rappresentare al giudice in via informale l'irritualità della riassunzione.
Può, infatti, considerarsi consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, qualora nelle more del giudizio inteso all'accertamento di un credito ed alla conseguente condanna del debitore, questi venga dichiarato fallito, il creditore che intenda persistere nel proposito di realizzare il suo credito sul patrimonio acquisito all'attivo fallimentare, deve non già riassumere o proseguire il giudizio nelle forme ordinarie nei confronti del curatore del fallimento, (come avviene nel caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti ove il processo va riassunto o proseguito nei confronti degli eredi o dei soggetti capaci), bensì obbligatoriamente sottostare alle norme del procedimento concorsuale, dettate dagli artt. 92 e segg.; ossia provvedere all'accertamento del credito innanzi al giudice delegato, con le forme e le modalità del procedimento di verifica dello stato passivo: Ove, invece, il creditore intenda conseguire un titolo da utilizzare dopo la chiusura del fallimento, può proseguire il giudizio nella sede e nelle forme ordinarie in contraddittorio col fallito.
Questa soluzione deriva dal principio di esclusività dettato dall'art. 52 legga fall., per il quale il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1 (crediti prededucibili)… deve essere accertato secondo le norme dettate dal Capo V, salve diverse disposizioni di legge". Le norme del Capo V sono quelle di cui agli artt. 92-103 riguardanti l'accertamento del passivo dei crediti e dei diritti reali o personali, mobiliari e immobiliari.
Ovviamente può anche accadere che il giudice sbagli e condanni la massa in persona della curatela a pagare, ma sarebbe un errore davvero grave (se le cose stanno come da lei rappresentate) e comunque ovviabile con una impugnazione, per cui basta informarsi ogni tanto dello stato di quel processo per sapere se è stata emessa una sentenza, che il creditore potrebbe non notificare per farla passare in giudicato dopo un anno dalla emissione (che poi diventa n anno e 45 giorni).
Zucchetti Sg Srl
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