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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Richiesta risarcimento danni alla persona
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Tiziana Granato
Foggia17/06/2014 18:34Richiesta risarcimento danni alla persona
Pregiatissimi avrei un quesito da porre alla Vs. Cortese attenzione.
In qualità' di curatore di un società', avente ad oggetto la gestione di un parco divertimenti , mi è' pervenuta una domanda tardiva di insinuazione al passivo avente ad oggetto il risarcimento danni alla persona. Premetto che in sede di inventario non ho rinvenuto alcuna documentazione ne' contabile n'è' in ordine a presunti contratti assicurativi. Non essendo tale richiesta fondata su titolo ne' avendo la sottoscritta documentazione idonea , sarei orientata al rigetto della domanda. Il procuratore delle parte mi ha specificato che non avendo azione diretta nei confronti della Compagnia l unica richiesta formulabile e' quella di insinuazione al passivo che in caso di rigetto instaurerebbe un giudizio dinanzi al collegio obbligando la curatela alla chiamata in causa della Compagnia. Gradirei un Vs. Parere.grazie.-
Alessandro Civati
Milano18/06/2014 19:16RE: Richiesta risarcimento danni alla persona
ma l'istante, presumibilmente, avrà prodotto documentazione, allegandola alla domanda di ammissione al passivo. Tale documentazione, in linea di principio, potrebbe anche provare il diritto al risarcimento del danno. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2014 19:59RE: Richiesta risarcimento danni alla persona
Classificazione: STATO PASSIVO / ESCLUSIVITA'E' esatto quanto dice il legale della controparte. L'unica via che ha per far valere le sue pretese è quella di insinuarsi al passivo e lei non può che proporre il rigetto in mancanza di documentazione; del resto è probabile che servirà anche una CTU medico legale se si tratta- a quanto è dato capire- di danni alla persona riportati da un utente delle attrezzature del parco divertimenti, ed è difficile pensare all'espletamento di una perizia- seppur non vietata in astratto- nella fase avanti al giudice delegato.
L'unica cosa su cui abbiamo dubbi è che lei possa chiamare in causa nel giudizio di opposizione allo stato passivo la compagnia di assicurazione, dal momento che i giudizi di stato passivo- sia nella fase sommaria che il quella dell'impugnazione- hanno la sola funzione di accertare eventuali crediti nei confronti del fallito da soddisfare col riparto; tanto più oggi dopo la riforma della legge fallimentare che, non prevedendo più l'opposizione allo stato passivo nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, viene impedito il simultaneus processus nei confronti del fallito e dei litisconsorti, sia facoltativi che necessari, dal momento che "nell'ambito dell'attuale rito è sicuramente esclusa la presenza di parti estranee al fallimento nell'ambito di un procedimento che, comunque si voglia individuarne l'oggetto, non prevede pronunce di condanna o anche solo di accertamento destinate ad avere efficacia in ambito extra concorsuale nei confronti del litisconsorte in bonis" (Cass. 05/08/2011 n. 17035).
E' consigliabile per ora che lei trasmetta ogni richiesta che le perviene dal danneggiato alla compagnia di assicurazione, anche ai fini di una possibile transazione e, se la stessa non dichiara per iscritto di accettare la decisione che emetterà il giudice fallimentare, sarà probabilmente necessario che lei la chiami in un autonomo giudizio per essere manlevato, per poi coordinare con la sospensione con il giudizio fallimentare. Questo comunque è un problema che verrà.
Zucchetti Sg Srl
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