Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Estensione fallimento

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    31/03/2014 18:17

    Estensione fallimento

    Buonasera, vorrei cortesemente il Vostro prezioso parere sul seguente caso concreto.
    SAS si costituisce nel 1997 tra due soci (A - socio accomandatario e B - socio accomandante).
    Ad inizio gennaio 2006 "A" cede la propria partecipazione a "C", che diventa il nuovo accomandatario.
    Nel mese di febbraio 2007 la società e l'accomandatario "C" vengono dichiarati falliti.
    Esperite le opportune indagini, ho chiesto il fallimento in estensione a una quarta persona ("D") che, a mio parere, ha svolto attività in qualità di amministratore di fatto della società.
    Il Tribunale a settembre 2007 rigetta la mia istanza in quanto "D" aveva una procura istitoria rilasciata dalla società, e non era stato provato nel giudizio che questi abbia svolto attività di amministratore di fatto, ad esempio dimostrando la sua partecipazione agli utili.
    Il fallimento è ancora aperto e il tribunale in sede penale a gennaio 2014 ha condannato:
    "A" (primo accomandatario della fallita, uscito dalla compagine sociale 13 mesi prima della dichiarazione di fallimento), perchè nel periodo di gestione del nuovo accomandatario "C" ha svolto attività come amministratore di fatto;
    "D" perchè dall'esito delle indagini penali è stata accertata la sua qualifica di amministratore di fatto della società, diversamente a quanto sostenuto dal tribunale civile a settembre 2007, avendo lo stesso prelevato utili societari e distratto un automezzo della società.
    Quanto premesso, ritenete sia possibile presentare ora istanza di fallimento in estensione contro "A" (ex accomandatario) e una seconda a carico di "D" (contro cui il tribunale si è già pronunciato)?
    L'art. 147 l.f. non pone alcun limite temporale per la dichiarazione di fallimento del socio occulto, per cui propenderei per la soluzione positiva.
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/04/2014 19:24

      RE: Estensione fallimento

      L'estensione del fallimento ad A è teoricamente possibile in quanto si ammette il fallimento del socio accomandatario di fatto (cfr. App. Torino 10.3.2009), che si caratterizza per aver un soggetto assunto di fatto le funzioni di socio accomandatario di una s.a.s., compiendo atti di gestione, con esteriorizzazione della sua attività. In pratica non sappiamo quanto lei sia in grado di dimostrare; molto può aiutare la sentenza penale cui lei fa cenno, ma bisogna leggere bene la stessa per vedere cosa ha esattamente detto. Trattandosi di attività di fatto, il termine annuale non opera.
      Più complessa è la situazione di D, non tanto perché esiste il precedente del decreto di rigetto, quanto per il fatto che questi ha già appurato che D gestiva la società quale institore, che è uno schermo a maggior ragione non superabile a distanza di tempo.
      Zucchetti Sg srl
      • Mario Guido

        Roma
        24/01/2019 18:14

        RE: RE: Estensione fallimento

        Buonasera,
        nel caso di rigetto dell'estensione di fallimento di socio occulto di una ditta individuale fallita, qualora emergano nuovi elementi comprovanti l'ingerenza del soggetto contro cui è stata già presentata istanza di estensione del fallimento rigettata, è possibile presentare nuova istanza?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/01/2019 18:44

          RE: RE: RE: Estensione fallimento

          Certamente si. Il provvedimento che dichiara o rigetta una istanza di fallimento è basato sull'esame della situazione esistente al momento in cui il giudice decide e non vi sono norme che impediscano la proposizione di una seconda istanza di fallimento basata su fatti rivelatori di insolvenza nuovi e successivi a quelli del primo fallimento. La S. Corte ha anche statuito che può essere presentata una nuova istanza di fallimento anche dopo che la precedente sentenza dichiarativa di fallimento sia stata revocata; addirittura ha detto la Corte che tale nuova istanza può essere presentata anche prima che sia stato emesso il decreto di chiusura ex art. 119 l. f., del fallimento revocato, fermo restando che poi il Tribunale, in sede di decisione, deve verificare se sia stato medio tempore emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di ritenere esaminabile nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento (Cass. 11/02/2015, n. 2673).
          Ovviamente lo stesso discorso vale anche nel caso di estensione del fallimento al socio occulto.
          Zucchetti SG srl