Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

amissione al passivo pagamento premio inail

  • Cinzia Filippone

    Crotone
    20/06/2016 09:54

    amissione al passivo pagamento premio inail

    In una domanda di insinuazione al passivo del fallimento l'Inail mi chiede l ammissione del mancato pagamento del premio anno 2016, e quale debito non iscritto a ruolo. Inoltre l'inail giustifica detta richiesta asserendo che per i debiti non iscritti a ruolo la domanda di insinuazione rientra nella competenza dello stesso Ente.
    Mi chiedo se tali crediti possono essere ammessi e premetto che dall estratto contabile allegato non risulta la notifica della somma richiesta.
    La società di riferimento, inoltre è fallita a fine marzo 2016.

    Grazie per la risposta
    • Lorenzo Cagli

      Ancona
      09/10/2017 18:22

      RE: amissione al passivo pagamento premio inail

      mi permetto di rilanciare la discussione (in cui non vedo risposta) in quanto anche di mio interesse. In caso di mancata iscrizione a ruolo delle somme per i premi, a me pare che l'art.635 c.p.c.(1 comma) si limiti ad affermare che l'estratto contabile INAIL attestato dal funzionario è prova sufficiente per l'emissione di decreto ingiuntivo. Per tale ragione mi pare che vada esclusa la natura di titolo esecutivo di tale atto e quindi chiedo se la sua produzione sia sufficiente per l'ammissione al passivo fallimentare o se al contrario l'INAIL debba essere richiesta di produrre ulteriore documentazione (le dichiarazioni presentate dalla ditta fallita, ad esempio).
      Grazie.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        10/10/2017 19:53

        RE: RE: amissione al passivo pagamento premio inail

        L'Inail svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, per cui tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 02/02/2015, n. 1841; Cass. 08/02/2010, n. 2736; Cass. 13/05/2010, n. 11617).
        Zucchetti SG srl