Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vendita natante

  • Daniela Aschi

    Roma
    12/06/2013 17:42

    vendita natante

    Il fallimento è subentrato sostituendosi al creditore procedente, in procedura esecutiva già in corso al dì del fallimento, avente ad oggetto una imbarcazione di proprietà della società fallita. L'imbarcazione in questione si trova presso il cantiere nautico che , non avendo ricevuto il compenso per i lavori di riparazione della barca, ha ottenuto un D.I. ha ,pignorato il bene e dato corso alla procedura esecutiva. Detto cantiere è stato ammesso al passivo del fallimento per le somme dovutegli a seguito dei lavori effettuati e per un importo forfettario riconosciuto per il deposito del mezzo fino al dì del fallimento. Aveva anche richiesto determinarsi l'importo giornaliero per il rimessaggio relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, ma il G.D. si è riservato di determinare successivamente l'importo di detto compenso che è dovuto in prededuzione.Ora la barca ha trovato un acquirente, ma il cantiere che godrebbe peraltro del diritto di ritenzione del bene, pretende il pagamento del rimessaggio, prima di consegnare la barca. Il fallimento che ha dovuto affrontare un vastissimo contenzioso, avrà forti costi in prededuzione da corrispondere e pertanto al momento liquidare il cantiere potrebbe danneggiare gli altri creditori in prededuzione. cosa fare? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/06/2013 20:08

      RE: vendita natante

      Nel caso il creditore vanta due tipologie di crediti: uno di natura concorsuale per le riparazioni alla barca, ed altro per il rimessaggio nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.
      Per quanto riguarda il primo, lei non ci dice se il creditore in questione sia stato ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2756 c.c., che è un dato fondamentale. Se, infatti, non è stato riconosciuto quel privilegio, il creditore non può vantare alcun diritto di ritenzione, la cui funzione, una volta dichiarato il fallimento, è quella di ottenere proprio il riconoscimento in via privilegiata del credito per le spese di miglioramento e conservazione.
      Se, invece è stato ammesso in via privilegiata ex art. 2756 c.c., trova applicazione l'art. 53 l.fall. Questa norma non dà il diritto al creditore che gode del diritto di ritenzione di trattenere il bene fino al pagamento. Il pagamento è considerato dal terzo comma per il caso che il giudice autorizzi il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, ma non è questa la fattispecie verificatasi, avendo il curatore venduto a terzi il bene, che è un'altra delle ipotesi prese in considerazione dalla norma. Terza ipotesi era quella che il creditore stesso facesse richiesta di vendere il bene.
      Nella situazione attuale il creditore in questione deve solo consegnare il bene, altrimenti lo trattiene indebitamente. Non può, infatti più trincerarsi dietro il diritto di ritenzione perché questo gli serviva per ottenere l'ammissione privilegiata che il primo comma dell'art. 2756 c.c. condiziona appunto a che il bene si trovi ancora presso chi ha fatto le prestazioni. Una volta ammesso al passivo, il privilegio gli consentiva di fare le scelte indicate (non consentite ad altri creditori), ma, essendo stata scelta la via della vendita a terzi da parte della curatela, egli non può fare altro che consegnare il bene ed essere pagato se e quando si arriverà al suo grado (che è il quarto). Diversamente, se si aderisse alle pretese del creditore, il suo credito diventerebbe prededucibile, cosa che l'art. 53 consente soltanto nel caso di cui al terzo comma quando, cioè, il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, abbia autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore.
      Se quella indicata è la finalità della ritenzione, se ne deve dedurre che essa non è applicabile a tutela dei crediti nei confronti della massa per il rimessaggio successivamente alla dichiarazione di fallimento (la parte in prededuzione), ammesso che il rimessaggio rientri nelle spese di conservazione (questione più tecnica che giuridica), per cui anche in relazione a detto credito riteniamo che il creditore non possa opporre la ritenzione e debba consegnare l'imbarcazione; diversamente si rende responsabile dei danni conseguenti alla mancata vendita. Va detto comunque che su quest'ultima questione non ci risultano precedenti.
      Zucchetti SG Srl