Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

compensazione di rapporti bancari ex art 56 e 1853 cc

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    27/03/2012 12:30

    compensazione di rapporti bancari ex art 56 e 1853 cc

    Nell'ambito di una procedura fallimentare dichiarata il 29/02/2012 con deposito il 01/03/2012, il sottoscritto, nominato curatore, esaminando gli estratti conti di diversi conti correnti intrattenuti dalla società fallita con una banca, chiedeva alla stessa di liquidare le somme esistenti su un conto risultante alla data del fallimento ancora attivo per euro 6.515,44 e chiedeva anche che fossero liquidate le somme di un altro conto già girato in compensazione su un altro conto corrente a debito in data 29/02/2012, data della sentenza di fallimento.per euro 1.287.74
    La banca si è rifiutata di rimettere le somme a disposizione della curatela invocando il diritto di compensazione ai sensi dell'art.56 e 1853 del c.c..A mio parere la compensazione poteva essere fatta prima della sentenza di fallimento e non lo stesso giorno o addirittura non ancora effettuata. E' corretto il comportamento della banca o come penso andava fatto prima? L'ufficio legale, alla mia richiesta di messa a disposizione delle somme ha replicato che si immetterà nel passivo del fallimento per la differenza tra le posizioni debitorie e creditorie.
    Il sottoscritto, ha replicato, che in sede di stesura del progetto di stato passivo, se non avrà ricevuto le somme di cui sopra, non ammetterà l'intero credito con la motivazione che il credito non è certo nel suo ammontare in quanto ritiene che la compensazione dalla data del fallimento non possa essere più effettuata, lasciando al giudice la decisione.E' giusto il mio comportamento? C'è qualche sentenza che possa supportare la mia interpretazione?
    Ringrazio in anticipo quanti mi volessero rispondere.
    Dott. Alessandro Pagliula
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/03/2012 19:53

      RE: compensazione di rapporti bancari ex art 56 e 1853 cc

      La compensazione può essere richiesta anche dopo la dichiarazione di fallimento di una delle parti, l'importante è che i reciproci crediti e debiti abbiano origine causale in fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche se non liquidi ed esigibili a tale data.
      In linea di massima, quindi, il comportamento della banca sembra corretto, ma bisogna, poi in concreto, valutare caso per caso per verificare se si può parlare di vera compensazione, di quando sono sorti i crediti e debiti, insomma bisogna controllare il rapporto intercorso.
      Zucchetti Sg Srl