Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Transazione tra creditore ammesso al passivo e curatela

  • Eliana Massaro

    Udine
    03/05/2018 17:59

    Transazione tra creditore ammesso al passivo e curatela

    Sottopongo alla Vostra attenzione il seguente caso:
    Un parente del fallito (socio illimitatamente responsabile di snc), già dipendente della società fallita, è stato ammesso al passivo in privilegio per un credito di € 10.000 per retribuzioni e TFR.
    In seguito il curatore ha svolto contro la stessa persona un'azione ex art. 64 LF chiedendo la restituzione della somma di € 20.000, che il fallito gli aveva bonificato in prossimità del fallimento, a titolo gratuito.
    In corso di causa il convenuto (che è proprietario esclusivamente di un'autovettura e risulterebbe anche privo di attività lavorativa),fa una proposta transattiva al curatore chiedendo di definire le reciproche posizioni con la rinuncia al credito ammesso. Analoga rinuncia al proprio credito dovrebbe effettuare il curatore.
    Qualora il curatore intendesse accettare di definire la controversia (viste le condizioni economiche e patrimoniali del debitore), quale sarebbe a Vostro avviso la strada migliore ?
    La semplice rinuncia al credito ammesso da parte del convenuto ex art. 64 LF, comporterebbe infatti la sola riduzione del passivo, ma nessun introito per la curatela, che rimarrebbe anche gravata dall'onere di pagare le spese legali della causa.
    Secondo Voi è pensabile che il curatore si faccia autorizzare dal debitore ad incassare le somme ammesse al passivo per i suoi crediti da lavoro anticipabili dal Fondo di garanzia dell'INPS ? Ciò comporterebbe un incasso di danaro per il fallimento, con il quale provvedere al pagamento delle spese.
    Ci sono altre soluzioni secondo Voi tecnicamente più convenienti per la procedura rispetto alla proposta ricevuta ?
    Ringrazio anticipatamente e invio cordiali saluti
    Eliana Massaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/05/2018 19:53

      RE: Transazione tra creditore ammesso al passivo e curatela

      La transazione da lei prospettata con rinuncia del lavoratore e della curatela ai reciproci crediti è ammissibile, nel rispetto della procedura di cui all'art. 35 l.f., ma in questo modo il dipendente, a nostro parere, perde il diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia dell'Inps l'anticipazione del TFR e delle ultime tre mensilità o, comunque tale possibilità si sviluppa in un rapporto diretto tra la voratore e Inps.
      Bisognerebbe, quindi, cercare di mantenere l'insinuazione e rinunciare dopo l'anticipazione del Fondo, che verrebbe versata al fallimento, facendo un accordo transattivo che preveda, per grosse linee, che il dipendente, al momento in cui riceverà il pagamento da parte dell'Inps per TFR e ultime tre mensilità verserà detto importo alla curatela in pagamento a saldo e stralcio del proprio debito da revocatoria ex art. 64 (per garantirsi la curatela potrebbe chiedere al lavoratore di conferire procura speciale all'incasso al curatore stesso o altro soggetto, in cui sia espressamente previsto il potere del procuratore di rilasciare quietanza) e si impegna a rinunciare al credito insinuato.
      In questo modo, però, il problema non si risolve perché l'Inps ha diritto a surrogarsi nella posizione del dipendente e quindi il lavoratore può rinunciare alla quota di sua spettanza, ma non a quella che si è accollata l'Inps per legge (per questo motivo l'operazione è perfettamente lecita e non pregiudica l'Inps). L'utilità dell'operazione è data, allora, dall'entità dell'anticipazione e dal grado di soddisfazione che il fallimento può assicurare ai creditori col privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c..
      Ossia, è diverso che sul credito insinuato di € 10.000,00 la quota del TFR e delle ultime tre mensilità rappresenti una percentuale bassa o una alta, perché se, ad esempio, essa rappresenta solo il 20%, vuol dire che il dipendente può rinunciare al residuo 80% del suo credito; così come è determinante sapere cosa si paga ai lavoratori perché se questi vengono soddisfatti per intero anche l'Inps avrà diritto a ricuperare l'intero importo anticipato, nel mentre se si paga, ad esempio il 50% di tali crediti, l'Inps anche se ha anticipato l'intera somma di € 10.000,00 ne riceverà solo 5.000,00 e così via.
      Si tratta di calcoli che discendono dalla situazione concreta che solo lei può valutare facendo bene i conti.
      Zucchetti Sg srl
    • Eliana Massaro

      Udine
      23/11/2018 11:21

      RE: Transazione tra creditore ammesso al passivo e curatela

      Buongiorno, vi chiedo un parere sul prosieguo della questione.
      Non essendosi trovato un accordo transattivo, la causa è andata in decisione e la dipendente (già ammessa al passivo per € 10.000 per retribuzioni e TFR) è stata condannata a pagare al fallimento la complessiva somma di € 30.000, incluse le spese legali.
      Nel frattempo la dipendente ha fatto istanza all'INPS per accedere al Fondo di Garanzia.
      Dovendo procedere all'esecuzione della sentenza, in mancanza di spontaneo pagamento, mi chiedo se sia possibile procedere a variare lo stato passivo (con autorizzazione del GD ?) compensando i due crediti (riterrei fino all'ammontare di un quinto di € 10.000, trattandosi di debiti da lavoro).
      Altra possibilità sarebbe quella di pignorare il quinto delle somme dovute dal Fondo di Garanzia dell'INPS (somme che però il fallimento dovrebbe poi rimborsare all'istituto in sede di riparto) e compensare mediante variazione dello stato passivo il quinto della sola differenza tra 10.000 e la somma anticipata dall'INPS.
      Vi chiedo quale sia secondo il vostro parere la soluzione preferibile o se ve ne siano altre che consentano il maggiore vantaggio possibile per il fallimento.
      Ringrazio anticipatamente
      Avv. Eliana Massaro
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        23/11/2018 20:01

        RE: RE: Transazione tra creditore ammesso al passivo e curatela

        La compensazione (e variazione dello stato passivo) non è fattibile in quanto il lavoratore vanta un credito (quello insinuato) di natura concorsuale nei confronti del fallito, nel mentre il suo debito è verso la massa alla quale deve restituire quanto ricevuto a seguito della vittoriosa revocatoria.
        L'unica arma che le rimane è il pignoramento presso l'Inps per la quota di un quinto. Questa somma entrerà nell'attivo fallimentare e, insieme alle altre liquidità mobiliare, sarà a disposizione di tutti i creditori secondo l'ordine di legge. Del resto se lei non fa nulla, egualmente l'Inps si surrogherà nella posizione del dipendente.
        Ovviamente deve sempre valutare se vale la pena di affrontare questa ulteriore spesa in considerazione degli importi in discussione e, principalmente, del vantaggio che potrebbero ricevere gli altri creditori.
        Zucchetti SG srl