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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Contratto prestazioni professionali
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Michele Feltrin
Ceggia (VE)16/05/2018 10:28Contratto prestazioni professionali
Buongiorno,
sono Curatore del fallimento di una snc.
Un creditore (libero professionista) del fallito ha presentato istanza di ammissione al passivo chiedendo l'ammissione di un proprio credito sulla base di una fattura relativa alla richiesta di pagamento di penale in forza del recesso da un contratto di incarico professionale esercitato dal fallito.
Da un esame del contratto di incarico allegato, l'accordo reca soltanto la firma nella parte relativa alle clausole vessatorie, ma manca la firma sovrastante inerente il contratto nella sua parte generale.
Il quesito che vorrei porre riguarda il fatto se sia da considerare valido il predetto contratto e operante la clausola relativa alla penale, anche se con firma apposta solo in concomitanza dell'accettazione delle clausole vessatorie, poichè nell'ipotesi in cui il credito non venisse ammesso, perchè ritenuto non fondato su di un contratto valido per difetto di duplice firma, vorrei evitare una eventuale opposizione.
Ringrazio per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2018 19:35RE: Contratto prestazioni professionali
Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria". Queste sono le clausole vessatorie che la norma richiede debbano essere specificamente approvate per iscritto, sicchè si potrebbe dire che la sottoscrizione dopo le clausole vessatorie , che include quella di revoca, è sufficiente, sia per le clausole sia per l'intero contratto d'opera professionale che precede le stesse.
Tuttavia questa conclusione non è, a nostro avviso da condividere, perché la S. Corte (Cass. n. 2970/12), discutendo dell'approvazione in blocco delle clausole vessatorie ha scritto che "il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, non ne determina la validità ed efficacia, non potendosi ritenere che con tale modalità sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate". Orbene, se la sottoscrizione finale si interpreta come sottoscrizione dell'intero contratto, comprese, quindi le clausole vessatorie, è come se fosse stato operato un richiamo in blocco verso tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio e quelle che hanno questo contenuto, e questo richiamo, secondo il ricordato principio affermato dalla Corte, non può determinare la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., delle clausole onerose, "poiché un richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l'approvazione della specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, dal momento che è necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate" (Tribunale, Reggio Emilia, ordinanza 30/10/2014).
In questi termini, l'eccezione di invalidità delle clausole vessatorie, potrebbe avere buone probabilità di successo, fermo restando, ovviamente che il magistrato giudicante potrebbe essere di diverso avviso.
Zucchetti SG srl
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