Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

documenti contabili

  • Enrico Colasanti

    Rieti
    16/01/2018 17:57

    documenti contabili

    Buonasera, vorrei sottoporre il seguente quesito.
    Sono curatore di un fallimento dichiarato nel 2011. Fra documenti contabili rinvenuti presso la sede ve sono vari relativi agli esercizi che vanno dal 1990 al 2005. Dovendo liberare il locale, poiché non posso più pagare il canone di locazione, vorrei chiedere autorizzazione allo smaltimento di detti documenti. Ritengo infatti che per questi non sussista l'obbligo di conservazione decennale e che comunque detto termine è decorso. Vorrei chiedervi se è corretto ritenere che in relazioen a detti documenti il termine decennale di conservazione è decorso e se l'obbligo di cosnervazione deve essere riferito soltanto ai documenti relativi al triennio precedente la dichiarazione di fallimento. Secondo voi ai fini del conteggio del termine decennale devo prendere come riferimento la data di dichiarazione del fallimento? i documenti relativi agli esercizi 1992-2005 possono essere distrutti?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/01/2018 19:57

      RE: documenti contabili

      Il problema della conservazione delle scritture e documenti contabili genericamente riferibili alla procedura fallimentare si pone di frequente, specie all'atto della chiusura del fallimento, per capire su chi ricada l'obbligo della conservazione e del pagamento della relativa spesa. Nel suo caso, la questione si presenta più semplice perché lei fa riferimento a documenti rinvenuti presso la sede della società fallita e alla difficoltà economica a sostenere la spesa per la loro conservazione già durante la procedura. Orbene il principio di economicità giustifica la distruzione della documentazione risalente a periodi anteriori a quello per la quale sussiste l'obbligo della conservazione. In proposito l'art. 2220 c.c stabilisce che "le scritture devono essere conservate per dieci anni dall'ultima registrazione", individuando, così, un termine di durata che ripropone quello ordinario posto dall'art. 2946 c.c. per l'esercizio dei diritti e che espressamente inizia a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.
      Il fatto che nel frattempo sia stato dichiarato il fallimento non cambia nulla, se non nel senso che la disponibilità della documentazione- da cui discende la disponibilità a disporne la conservazione o la distruzione- è passata anch'essa al curatore. Al momento, gennaio 2018, quindi, come il fallito- ove non fosse stato dichiarato tale- avrebbe potuto disporre la distruzione dei documenti contabili relativi agli esercizi che vanno dal 1990 al 2005, così questa decisione può essere presa dal curatore.
      Per un mero scrupolo, potrebbe essere opportuno, comunicare tale decisione al fallito (o al legale rappresentante della società fallita), chiedendo se sia disposto alla conservazione di tale documentazione, altrimenti dovrà procedere alla distruzione per le ragioni che ha accennato nella domanda, dando eventualmente un termine per la risposta, in mancanza della quale, darà attuazione alla distruzione.
      Zucchetti SG srl