Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Direttiva MIFID 2 - Codice LEI (Legal Entity Identifier)

  • Ermanno Sgaravato

    Verona
    19/10/2017 12:13

    Direttiva MIFID 2 - Codice LEI (Legal Entity Identifier)

    Buongiorno,

    una procedura concorsuale (liquidazione coatta amministrativa, nel caso di specie) possiede - in quanto esistenti al momento di apertura della procedura ed appresi all'attivo - dei titoli di Stato custoditi in un dossier presso una banca.

    S'intende continuare a detenere i titoli e liquidarli alla loro scadenza naturale.

    In questi giorni, la banca comunica che la procedura deve dotarsi nelle prossime settimane del cd. codice LEI previsto dalla MIFID 2 - che si ottiene a pagamento, annuale peraltro - fintantoché deterrà tali titoli.

    Cortesemente chiedo:
    1) ritenete che una procedura concorsuale che detiene strumenti finanziari, debba dotarsi di tale codice LEI al pari degli altri soggetti tenuti (persone non fisiche che compravendono strumenti finanziari)?

    1) poiché pare che il codice serva per "compravendere" strumenti finanziari, ritenete sufficiente che la procedura se ne doti eventualmente solo nel momento in cui liquiderà i titoli e non prima?

    Grazie.

    G. Severi

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/10/2017 13:07

      RE: Direttiva MIFID 2 - Codice LEI (Legal Entity Identifier)

      Con l'entrata in vigore di Mifid 2 e MIFIR, a partire da Gennaio 2018, tutte le entità giuridiche che hanno aperto un conto titoli presso intermediari finanziari dovranno richiedere un codice LEI, cioè il "Legal Entity Identifier Code, che è un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici basato sullo standard internazionale ISO 17442, attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici.
      Come detto tenuti a richiedere il LEI sono i soggetti giuridici che operano sui mercati finanziari internazionali, ossia società, imprese, fondi di investimento), per cui a nostro avviso, a tale obbligo non dovrebbe essere tenuto il curatore fallimentare, che non opera quale rappresentante del soggetto fallito, ma nell'ambito dell'autonomia che gli deriva dalla sua carica e dalla disponibilità che ha del patrimonio del fallito, che deve liquidare per destinare il ricavato ai creditori; ci sembra, pertanto, che il curatore non possa essere equiparato ad una impresa e che, comunque, la detenzione dei titoli acquisiti all'attivo sia finalizzata solo alla liquidazione al momento opportuno.
      Zucchetti SG srl